CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 10353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7473/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede universale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di BOLOGNA n. 2464/2021 depositata il 28/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],asserendo di essere stata dalla stessa falsamente incolpata dei reati di «circonvenzionedi incapaci, truffa, tentata estorsione, associazione per delinquere finalizzata all’usura ed ogni altro reato ravvisabile nei fatti esposti» e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni; il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 19 /12, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagam en to di euro 25.000,00, al netto di rivalutazione ed interessi, a favore di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'Appello di Bologna, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2464/2021, rigettava l’appello e condannava [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito del decesso dell’appellante si era costituita volontariamente per la prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) i due motivi di ricorso, prividi rubrica e di riconduzione ad una delle categorie giuridiche di cui all’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ., lamentano entrambi, riproducendo, peraltro, il primo ed il secondo motivo di appello, che la Corte territoriale sia incorsa nella violazione dell’art. 2697 cod.civ.; segnatamente, il primo imputa alla Corte territoriale di avere attribuito al denunciante/convenuto l’onere di dimostrare la verità di quanto oggetto di denuncia, fondando il carattere calunnioso della denuncia proposta da [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata dimostrazione della verità dei fatti denunciati, invertendo i carichi probatori e omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad allegare le denunce e i provvedimenti emessi nella fase preliminare che avevano condotto all’archiviazione della notitia criminise a trarre elementi di prova dall’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'Appello avrebbe dovuto pretendere da [OSCURATO:PERSONA] la dimostrazione dell’insussistenza dei fatti integranti le ipotesi di truffa, associazione a delinquere, circonvenzione di incapaci, falsificazione dei bilanci condominiali o la sua estraneità o fatti volti a rappresentare che gli accadimenti denunciati si erano svolti in modalità diverse; il secondo motivo lamenta che Corte territoriale non abbiapreteso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], la prova del dolo tipico di calunnia, cioè la prova, attraverso l’offerta di elementi probatori di fatto positivi, che [OSCURATO:PERSONA] avesse la certezza dell’innoce nza dell’incolpata, essendo la Corte territoriale pervenuta all’affermazione della sussistenza del dolo di calunnia attraverso la valorizzazione di elementi logicidi segno negativo, vale a dire il fatto che la denuncia a carico di [OSCURATO:PERSONA] fosse sfornita di riferimenti e basate su supposizioni prive di concretezza; 2) va previamente disattesa l’istanza di rinvio per trattazione congiunta con altro ricorso non ricorrendo il presupposto della riunione delle impugnazioni (medesima sentenza impugnata) e non essendo previsto nel rito di legittimità l’istituto della connessione fra cause; 3) innanzitutto, deve rilevarsi che, sebbene la ricorrente non abbia enunciato specificamente i motivi, riconducendoli ad uno dei cinque numeri dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ., le censure mosse alla sentenza impugnata non difettano del carattere di specificità, completezza e riferibilità ad essa, quindi, illustrano in modo intellegibile ed esauriente i vizi attribuiti ad essa e ne consentono la riconduzione alla violazione dell’art. 2697 cod.civ. in riferimento all’art. 360, 1° comma,n. 3 c.p.c.; 4) entrambi i motivi sono inammissibili, perché laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile so lo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; avendo il giudice a quo accertato, con esito positivo, le circostanze di fatto rilevanti non può rimproverar gli si di aver violato le regole del riparto dell’onere della prova perché manca il presupposto di applicazione di tali regole, cioè la ricorrenza delfatto rimasto ignoto all’esito dell’istruttoria della causa; le censure mosse alla sentenza impugnata si risolvono, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti di causa; 5) il ricorso va dichiarato inammissibile; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQ La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art. 13, se do