CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ![OSCURATO:PERSONA] che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 7/12/2020, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen, commesso a Gela il 9/12/2010 e quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 29/4/202, irrevocabile il 15/5/2021, per i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. commessi in data antecedente e prossima il 15/11/2013; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato l'identità del titolo di reato e la sostanziale omogeneità delle condotte a poco o nulla rilevando la presunta distanza temporale tra i fatti; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -considerate la distanza temporale tra i fatti, la ricettazione oggetto della prima sentenza nell'anno 2010 gli altri due reati, seppure omogenei, sicuramente commessi in data successiva alla commissione dei furti avvenuti nell'anno 2013- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm