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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 23751/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25061/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore in data 20 febbraio 2023 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Lodi depositatoil 27/9/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.Il curatore del [OSCURATO:SOCIETA].,a distanza di poco più di un mese daldeposito, il 26.2.2016, d el d ecreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive,presentò un piano di riparto parzialeprevedente il pagamento in percentuale anche dei creditori chirografariammessi.

Il piano fu reclamato,ex artt. 36 e 110 l. fall., da NPL [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. ( cessionaria dell’ ingente credito chirografario insinuato al passivo in via tardiva, con domanda presentata il 17.11.2015, da BNP Baripas s.a . ) la quale chiese che venisse sospesa la distribuzione delle somme o che venisse disposto un accantonamento di quella percentualmente di sua spettanza.

Il G.D., omessa l’audizione delle parti, rigettò de plano il reclamo e approvò e rese esecutivo il riparto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], due giorni prima di esaminare ed accogliere la domanda tardiva di NPL.

2. Il Tribunale di Lodi, con decreto del 27.9.2016, ha a sua volta respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. avanzato da NPL contro il provvedimentodel G.D..

Il giudice del merito: i) ha esclu so che il mero deposito della domanda di ammissione tardiva al passivo comport i il d iritto del creditore istante a partecipare a qualsivoglia riparto ad esso successivo, poiché l’art. 112 l. fall. prevede che concorrano alla distribuzione soltanto i creditori “ammessi” a norma dell’art. 101 l. fall. e non quelli la cui domanda non sia stata ancora esaminata; ii) ha spiegato che questa regola, salve le due eccezioni contemplate dall’art. 112 cit., trova applicazione anche quando la domanda tardiva è presentata prima del deposito del progetto di riparto, in quanto il creditore tardivo assumesu di sé il doppio rischio derivante dalla tardività di detta domanda e d a lla durata del processo tardivamente iniziato; iii) ha ritenuto insussistente il preteso diritto della reclamante a un accantonamento, rimarcando che l’elencazione prevista dall’art. 113 l. fall., di carattere tassativo, non può essere ampliata a ulteriori ipotesi non contemplate dalla norma, pregiudicando il diritto dei creditori già ammessi a ricevere una sollecita ripartizione; iv) ha infine osservato che il giudice delegato aveva fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 36 l. fall.,che lascia libertà delle forme in cui attuare il contraddittorio, poiché aveva deciso dopo aver preso in esame le difese svolte da NPL.

3. NPL ha proposto ricorso p er la cassazione d el decreto prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso i creditori ammessi al riparto [OSCURATO:SOCIETA]. e fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese.

La società ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. È opportuno ricordare in esordio, a fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da ambedue i controricorrenti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale che si sia pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti nei casi previsti dall'art. 113 l. fall., trattandosi di provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività (Cass., Sez.

U., 24068/2019). 5.1 Con il primo motivo di ricorso NP L assume l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento impugnato, in relazione agli artt.101, comma 2,l. fall., 3 e 24 Cost., poiché il tribunale ha ritenuto , pur nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame, che essa avesse comunque assunto su di sé il duplice rischio della tardività della domanda e della durata del processo,senza considerare che il suo diritto a partecipare al riparto era stato pregiudicato dal mancato rispetto da parte del giudice delegatodei termini di legge per la fissazione delle udienze per l'esame delle insinuazioni tardive.

Adire di parte ricorrente, il tribunale avrebbe fatto riferimento a un risalente orientamento giurisprudenziale non consono al più recente tenore della legge fallimentare, che prevede il diritto in capo ai creditori di vedere esaminate le domande di insinuazione tardivamente presentate ogni quattro mesi e prima della redazione dei piani di riparto: nella specie, pertanto, in cui l’udienza per la verifica dei crediti tempestivamente insinuati era stata fissata al1° luglio 2015, la sua domanda avrebbe dovuto essere esaminata entro il 1° novembre 2015, unitamente a quelle tempestive (per le quali la verifica era stata rinviata dapprima al 7 ottobre 2015 e poi al 26 febbraio 2016) o, al più tardi, il 1° marzo 2016, e quindi prima del deposito del piano di riparto. 5.2 Col secondo motivo NPL deduce l'abnormità e l'illegittimità del decreto impugnato, in relazione agli artt. 101, comma 2, l. fall., 2424 cod. civ., 3 e 24 Cost., quanto all'interpretazione degli artt. 112 e 113 l. fall..

La ricorrente sostiene che quest’ultima norma deve essere intesa, alla luce del tenore della più recente disciplina fallimentare, di natura non tassativa, siccomepreclusiva di un accantonamento soltanto nei confronti dei creditori rimasti silenti, ma non per quei creditori che hanno presentato domanda di insinuazione prima della pronuncia del decreto di esecutività del piano parziale di riparto: l’interpretazione dell’art. 113 cit. data dal tribunale, secondo il quale l’accantonamento è consentito solo nelle ipotesi espressamente in esso contemplate, sarebbe lesiva degli artt. 3 e 24 l. fall., perché comporterebbeun’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, concernenti, tutte, crediti non ancora verificati.

In ogni caso, aggiunge NPL, non esiste all’interno della legge fallimentare una previsione che escludala partecipazione al riparto parziale del creditore insinuatosi tardivamente.

Per di più, nella specie,il G.D. avrebbe dovuto comunq ue effettuare l’accantonamento delle somme ai sensi dall’art. 110, comma 4, l. fall..

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, devono essere respinti. 6.1 Non vi è dubbio che, nella prospettiva acceleratoria sottostante alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06 e del cd.

“correttivo” , l’attuale legge fallimentare preveda termini stingenti per l’esame delle domande di ammissione al passivo tempestive (artt. 16, 4° comma e 96, 3° comma) e un successivo cadenzamento periodico (ogni quattro mesi) per la verifica delle domande di insinuazione tardive (art. 101, 2° comma), cui dovrebbe corrispondere un’ uguale scansione temporale dei riparti parziali (art. 110, 1°, comma). 6.1.1.Occorre però constatare non solo che i termini in discorso, in mancanza di diverse indicazioni normative, sono ordinatori, ai sensi dell’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., ma anche che le norme appena richiamate non prevedono conseguenze sul piano processuale (né, tantomeno, su quello sostanziale) per il loro mancato rispetto. 6.1.2.Ne consegue che i creditori non hanno un vero e proprio diritto a vedere esam inata la domanda (tempestiva o tardiva) presentata entro, e non oltre , i termini di cui agli art icoli appena cita ti , e non possono pertanto lamentarne la lesioneal fine di ottenere una sorta di ripristino nella posizione in cui si sarebbero trovati se il ritardo non si fosse verificato.

6.1.2. Peraltro NPL, nel l’invocare la violazione dei principi costituzionali diuguaglianza e di durata ragionevole del processo, e nel sottolineare che avrebbe potuto partecipare al primo riparto parziale se solo la sua domanda fosse stata esaminata entro i quattro mesi dalla data (1° luglio 2015) fissata nella sentenza dichiarativa per l’esame di quelle tempestive, omette totalmente di tener conto che, a maggior ragione, una speculare doglianza avrebbe potuto essere mossa dai creditori tempestivamente insinuati (che hanno tollerato anch’essi un ritardo di sette mesi rispetto all a predetta data) qualora il curatore, prima di depositare il riparto, avesse atteso che il G.D. procedesse alla verifica anche delle domande tardive. 6.2..Sotto altro profilo, non può essere condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui le domande tardive depositate prima dell’emissione del decreto di esecutività dello stato passivo di quelle tempestive vannoesaminate insieme a queste ultime: la tesi di NPL condurrebbe, infatti, alla sostanziale abrogazione del 1° comma dell’art. 101 l. fall, che qualifica come tardive le domande trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica, giacché tutte le domande presentate anteriormente al deposito del decreto di esecutività finirebbero con l’essere considerate tempestive e a l mancato rispetto d el termine in questione non risulterebbe più collegato alcun effetto pregiudizievole.

6.3. Il ritardo nel deposito della domanda di ammissione comporta invece un ben preciso effetto pregiudizievole, che è quello contemplato dall’art. 112 l.fall., a norma del quale i creditori tardivi possono concorrere solo alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione( salvo il diritto a pr elevare le quote che sarebbero loro spettate nelle ripartizioni precedenti se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause loro non imputabili). 6.4Come correttamente rilevato dal tribunale, si tratta di una regola cogente, cherispo nde al principio (cfr. Cass. 1391/1999) secondo cui il creditore chirografario tardivo assume su di sé il doppio rischio della tardività della domanda e della durata del procedimento di verifica tardivamente iniziato, la cui pendenza non impedisce il deposito e l’esecuzione deiriparti parziali (e di quello final e ) in favore dei creditori già ammessi né la chiusura del fallimento (Cass.26624/2007); e il principio, benché espressamente enunciato nel vigore delR.d. n. 267/42 non ancora riformat o dal d. lgs. n. 5/06 e dal cd.

“correttivo”,risulta ancor più calzante nell’attuale disciplina, che, come appena ricordato, detta tempi stringenti per i creditori, qualificando come tardive le domande trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 101 1° comma cit. indipendentemente dall’avvenuto deposito del decreto di esecutività delle domande tempestive, e sancisce inoltre l’inammissibilità di quelle presentate oltre l’anno dal deposito di detto decreto, salvala prova dell’inimputabilità delritardo. 6.4.1.Va dunque decisamente escluso che, i n un caso quale quello di specie,il curatore debba attendere l’esaurimento delle operazioni di verifica delle domande tardive pendenti prima di procedere a un riparto parzialefra i creditori tempestivi : al contrario, così operando, l’organo della procedura finirebbe col pregiudicare il diritto di questi ultimi ad ottenere l’immediata distribuzione delle somme disponibili, prima che vengano ammessi al concorso i creditori tardivi. 6.5.Va pure escluso che, in presenza di crediti che siano in corso di accertamento, si debba procedere a compiere accantonamenti, dato che il disposto dell’art. 113 cod. proc. civ. nulla espressamente prevede in questo senso. 6.5.1.Invero, la differenza di regime delineata dall'art. 112 l. fall. tra i creditori tardivi per loro scelta o per loro colpa e i creditori tardivi cui il ritardo non è imputabile (o muniti di un titolo di prelazione), rende evidente che il legislatore della riforma del 2006 ha voluto confermare un sistema cui è estranea qualsiasi possibilità di accantonamento funzionale a integrare la disponibilità dei riparti ai quali i creditori colposamente tardivi possono partecipare. 6.5.2.Un simile sistema, del pari, dimostra che le ipotesi di accantonamento previste dall’art. 113 l. fall., in quanto deroganti i principi generali che presiedono ai riparti nel procedimento fallimentare, hanno il carattere della eccezionalità e, quindi, della tassatività, con esclusione di qualsiasi possibilità di interpretazione analogica, cui farebbe difetto, peraltro, il presupposto dell'identica ragione giustificatrice tra il credito tardivamente ammesso e quelli per i quali l'art. 113 prevede gli accantonamenti, dato che questi ultimi risultano accomunati dal fatto di essere già stati oggetto di un prima delibazione favorevole, quanto meno in ordine alla sussistenza dei presupposti per la loro ammissione con riserva oper disporre misure cautelari : la pr evisione dell’accantonamento per i crediti in questione trova dunque spiegazione nel principio secondo il quale la durata del p rocesso ( nella specie di accertamento ) non puòpregiudicare l’avente diritto.

6.5.3. Quest’ultima constatazione vale anche a smentire che l’interpretazione data alla norma dal giudice del merito contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost., tenuto conto della sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, all’interno del procedimento fallimentare, i creditori tardivi rispetto a quelli considerati dai nn. 1-4 del 1° comma dell'art. 113 l. fall..

6.6. Esula, infine, dalla fattispecie in esame il disposto dell’art. 110, comma 4, l. fall., il quale attribui sce tutela , mediante l’accantonamento, ai crediti già definitivamente ammessi al passivo che siano tuttavia oggetto di contestazione in sede di riparto. 6.7 A definitivo su g gello delle considerazioni sin qui svolte, va da ultimo rilevato che, nell’ambito del sistema appena delineato , si inserisce anche il disposto dell’art. 110, comma 2, l. fall., a norma del quale il giudice delegato, dopo aver ordinato il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, dispone che ne sia data comunicazione “a tutti i creditori,compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98”.

A mente del successivo capoverso “i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’art. 36 l. fall.”.

Il creditore tardivo non ancora ammesso al passivo, a cui il progetto di riparto non deve essere comunicato (Cass. 16633/2015), è privo, dunque, di legittimazione al reclamo contro il riparto parziale (si veda, in questo senso, Cass. 41511/2021, § 2.11.2).

Ne consegue che nel caso in esame il tribunale, anziché scendere all’esame delle doglianze sollevate da NPL, avrebbe potuto limitarsi a dichiarare il reclamo inammissibile per difetto di legittimazione della reclamante.

7. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 36 l. fall., anche in relazione all’art. 24 Cost., perché il giudice delegato, omettendo di disporre l’audizione delle parti nell’ambito del procedimento di reclamo, ha impedito alla reclamante di replicare alle osservazioni del curatore, quand’anche non assorbito dal rigetto dei primi due motivi, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse della ricorrente a dolersi della violazione del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa verificatasi nel procedimento di primo grado, stante il principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione e considerato che il tribunale ha deciso nel merito su tutte le questioni controverse (Cass. nn.18578/015, 5590/011, 27777/08).

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 5.700, di cui € 200 per e sborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25061/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore in data 20 febbraio 2023 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Lodi depositatoil 27/9/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Il curatore del [OSCURATO:SOCIETA].,a distanza di poco più di un mese daldeposito, il 26.2.2016, d el d ecreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive,presentò un piano di riparto parzialeprevedente il pagamento in percentuale anche dei creditori chirografariammessi. Il piano fu reclamato,ex artt. 36 e 110 l. fall., da NPL [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l. ( cessionaria dell’ ingente credito chirografario insinuato al passivo in via tardiva, con domanda presentata il 17.11.2015, da BNP Baripas s.a . ) la quale chiese che venisse sospesa la distribuzione delle somme o che venisse disposto un accantonamento di quella percentualmente di sua spettanza. Il G.D., omessa l’audizione delle parti, rigettò de plano il reclamo e approvò e rese esecutivo il riparto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], due giorni prima di esaminare ed accogliere la domanda tardiva di NPL. 2. Il Tribunale di Lodi, con decreto del 27.9.2016, ha a sua volta respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. avanzato da NPL contro il provvedimentodel G.D.. Il giudice del merito: i) ha esclu so che il mero deposito della domanda di ammissione tardiva al passivo comport i il d iritto del creditore istante a partecipare a qualsivoglia riparto ad esso successivo, poiché l’art. 112 l. fall. prevede che concorrano alla distribuzione soltanto i creditori “ammessi” a norma dell’art. 101 l. fall. e non quelli la cui domanda non sia stata ancora esaminata; ii) ha spiegato che questa regola, salve le due eccezioni contemplate dall’art. 112 cit., trova applicazione anche quando la domanda tardiva è presentata prima del deposito del progetto di riparto, in quanto il creditore tardivo assumesu di sé il doppio rischio derivante dalla tardività di detta domanda e d a lla durata del processo tardivamente iniziato; iii) ha ritenuto insussistente il preteso diritto della reclamante a un accantonamento, rimarcando che l’elencazione prevista dall’art. 113 l. fall., di carattere tassativo, non può essere ampliata a ulteriori ipotesi non contemplate dalla norma, pregiudicando il diritto dei creditori già ammessi a ricevere una sollecita ripartizione; iv) ha infine osservato che il giudice delegato aveva fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 36 l. fall.,che lascia libertà delle forme in cui attuare il contraddittorio, poiché aveva deciso dopo aver preso in esame le difese svolte da NPL. 3. NPL ha proposto ricorso p er la cassazione d el decreto prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso i creditori ammessi al riparto [OSCURATO:SOCIETA]. e fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. La società ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. È opportuno ricordare in esordio, a fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da ambedue i controricorrenti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale che si sia pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti nei casi previsti dall'art. 113 l. fall., trattandosi di provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività (Cass., Sez. U., 24068/2019). 5.1 Con il primo motivo di ricorso NP L assume l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento impugnato, in relazione agli artt.101, comma 2,l. fall., 3 e 24 Cost., poiché il tribunale ha ritenuto , pur nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame, che essa avesse comunque assunto su di sé il duplice rischio della tardività della domanda e della durata del processo,senza considerare che il suo diritto a partecipare al riparto era stato pregiudicato dal mancato rispetto da parte del giudice delegatodei termini di legge per la fissazione delle udienze per l'esame delle insinuazioni tardive. Adire di parte ricorrente, il tribunale avrebbe fatto riferimento a un risalente orientamento giurisprudenziale non consono al più recente tenore della legge fallimentare, che prevede il diritto in capo ai creditori di vedere esaminate le domande di insinuazione tardivamente presentate ogni quattro mesi e prima della redazione dei piani di riparto: nella specie, pertanto, in cui l’udienza per la verifica dei crediti tempestivamente insinuati era stata fissata al1° luglio 2015, la sua domanda avrebbe dovuto essere esaminata entro il 1° novembre 2015, unitamente a quelle tempestive (per le quali la verifica era stata rinviata dapprima al 7 ottobre 2015 e poi al 26 febbraio 2016) o, al più tardi, il 1° marzo 2016, e quindi prima del deposito del piano di riparto. 5.2 Col secondo motivo NPL deduce l'abnormità e l'illegittimità del decreto impugnato, in relazione agli artt. 101, comma 2, l. fall., 2424 cod. civ., 3 e 24 Cost., quanto all'interpretazione degli artt. 112 e 113 l. fall.. La ricorrente sostiene che quest’ultima norma deve essere intesa, alla luce del tenore della più recente disciplina fallimentare, di natura non tassativa, siccomepreclusiva di un accantonamento soltanto nei confronti dei creditori rimasti silenti, ma non per quei creditori che hanno presentato domanda di insinuazione prima della pronuncia del decreto di esecutività del piano parziale di riparto: l’interpretazione dell’art. 113 cit. data dal tribunale, secondo il quale l’accantonamento è consentito solo nelle ipotesi espressamente in esso contemplate, sarebbe lesiva degli artt. 3 e 24 l. fall., perché comporterebbeun’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, concernenti, tutte, crediti non ancora verificati. In ogni caso, aggiunge NPL, non esiste all’interno della legge fallimentare una previsione che escludala partecipazione al riparto parziale del creditore insinuatosi tardivamente. Per di più, nella specie,il G.D. avrebbe dovuto comunq ue effettuare l’accantonamento delle somme ai sensi dall’art. 110, comma 4, l. fall.. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, devono essere respinti. 6.1 Non vi è dubbio che, nella prospettiva acceleratoria sottostante alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06 e del cd. “correttivo” , l’attuale legge fallimentare preveda termini stingenti per l’esame delle domande di ammissione al passivo tempestive (artt. 16, 4° comma e 96, 3° comma) e un successivo cadenzamento periodico (ogni quattro mesi) per la verifica delle domande di insinuazione tardive (art. 101, 2° comma), cui dovrebbe corrispondere un’ uguale scansione temporale dei riparti parziali (art. 110, 1°, comma). 6.1.1.Occorre però constatare non solo che i termini in discorso, in mancanza di diverse indicazioni normative, sono ordinatori, ai sensi dell’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., ma anche che le norme appena richiamate non prevedono conseguenze sul piano processuale (né, tantomeno, su quello sostanziale) per il loro mancato rispetto. 6.1.2.Ne consegue che i creditori non hanno un vero e proprio diritto a vedere esam inata la domanda (tempestiva o tardiva) presentata entro, e non oltre , i termini di cui agli art icoli appena cita ti , e non possono pertanto lamentarne la lesioneal fine di ottenere una sorta di ripristino nella posizione in cui si sarebbero trovati se il ritardo non si fosse verificato. 6.1.2. Peraltro NPL, nel l’invocare la violazione dei principi costituzionali diuguaglianza e di durata ragionevole del processo, e nel sottolineare che avrebbe potuto partecipare al primo riparto parziale se solo la sua domanda fosse stata esaminata entro i quattro mesi dalla data (1° luglio 2015) fissata nella sentenza dichiarativa per l’esame di quelle tempestive, omette totalmente di tener conto che, a maggior ragione, una speculare doglianza avrebbe potuto essere mossa dai creditori tempestivamente insinuati (che hanno tollerato anch’essi un ritardo di sette mesi rispetto all a predetta data) qualora il curatore, prima di depositare il riparto, avesse atteso che il G.D. procedesse alla verifica anche delle domande tardive. 6.2..Sotto altro profilo, non può essere condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui le domande tardive depositate prima dell’emissione del decreto di esecutività dello stato passivo di quelle tempestive vannoesaminate insieme a queste ultime: la tesi di NPL condurrebbe, infatti, alla sostanziale abrogazione del 1° comma dell’art. 101 l. fall, che qualifica come tardive le domande trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica, giacché tutte le domande presentate anteriormente al deposito del decreto di esecutività finirebbero con l’essere considerate tempestive e a l mancato rispetto d el termine in questione non risulterebbe più collegato alcun effetto pregiudizievole. 6.3. Il ritardo nel deposito della domanda di ammissione comporta invece un ben preciso effetto pregiudizievole, che è quello contemplato dall’art. 112 l.fall., a norma del quale i creditori tardivi possono concorrere solo alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione( salvo il diritto a pr elevare le quote che sarebbero loro spettate nelle ripartizioni precedenti se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause loro non imputabili). 6.4Come correttamente rilevato dal tribunale, si tratta di una regola cogente, cherispo nde al principio (cfr. Cass. 1391/1999) secondo cui il creditore chirografario tardivo assume su di sé il doppio rischio della tardività della domanda e della durata del procedimento di verifica tardivamente iniziato, la cui pendenza non impedisce il deposito e l’esecuzione deiriparti parziali (e di quello final e ) in favore dei creditori già ammessi né la chiusura del fallimento (Cass.26624/2007); e il principio, benché espressamente enunciato nel vigore delR.d. n. 267/42 non ancora riformat o dal d. lgs. n. 5/06 e dal cd. “correttivo”,risulta ancor più calzante nell’attuale disciplina, che, come appena ricordato, detta tempi stringenti per i creditori, qualificando come tardive le domande trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 101 1° comma cit. indipendentemente dall’avvenuto deposito del decreto di esecutività delle domande tempestive, e sancisce inoltre l’inammissibilità di quelle presentate oltre l’anno dal deposito di detto decreto, salvala prova dell’inimputabilità delritardo. 6.4.1.Va dunque decisamente escluso che, i n un caso quale quello di specie,il curatore debba attendere l’esaurimento delle operazioni di verifica delle domande tardive pendenti prima di procedere a un riparto parzialefra i creditori tempestivi : al contrario, così operando, l’organo della procedura finirebbe col pregiudicare il diritto di questi ultimi ad ottenere l’immediata distribuzione delle somme disponibili, prima che vengano ammessi al concorso i creditori tardivi. 6.5.Va pure escluso che, in presenza di crediti che siano in corso di accertamento, si debba procedere a compiere accantonamenti, dato che il disposto dell’art. 113 cod. proc. civ. nulla espressamente prevede in questo senso. 6.5.1.Invero, la differenza di regime delineata dall'art. 112 l. fall. tra i creditori tardivi per loro scelta o per loro colpa e i creditori tardivi cui il ritardo non è imputabile (o muniti di un titolo di prelazione), rende evidente che il legislatore della riforma del 2006 ha voluto confermare un sistema cui è estranea qualsiasi possibilità di accantonamento funzionale a integrare la disponibilità dei riparti ai quali i creditori colposamente tardivi possono partecipare. 6.5.2.Un simile sistema, del pari, dimostra che le ipotesi di accantonamento previste dall’art. 113 l. fall., in quanto deroganti i principi generali che presiedono ai riparti nel procedimento fallimentare, hanno il carattere della eccezionalità e, quindi, della tassatività, con esclusione di qualsiasi possibilità di interpretazione analogica, cui farebbe difetto, peraltro, il presupposto dell'identica ragione giustificatrice tra il credito tardivamente ammesso e quelli per i quali l'art. 113 prevede gli accantonamenti, dato che questi ultimi risultano accomunati dal fatto di essere già stati oggetto di un prima delibazione favorevole, quanto meno in ordine alla sussistenza dei presupposti per la loro ammissione con riserva oper disporre misure cautelari : la pr evisione dell’accantonamento per i crediti in questione trova dunque spiegazione nel principio secondo il quale la durata del p rocesso ( nella specie di accertamento ) non puòpregiudicare l’avente diritto. 6.5.3. Quest’ultima constatazione vale anche a smentire che l’interpretazione data alla norma dal giudice del merito contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost., tenuto conto della sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, all’interno del procedimento fallimentare, i creditori tardivi rispetto a quelli considerati dai nn. 1-4 del 1° comma dell'art. 113 l. fall.. 6.6. Esula, infine, dalla fattispecie in esame il disposto dell’art. 110, comma 4, l. fall., il quale attribui sce tutela , mediante l’accantonamento, ai crediti già definitivamente ammessi al passivo che siano tuttavia oggetto di contestazione in sede di riparto. 6.7 A definitivo su g gello delle considerazioni sin qui svolte, va da ultimo rilevato che, nell’ambito del sistema appena delineato , si inserisce anche il disposto dell’art. 110, comma 2, l. fall., a norma del quale il giudice delegato, dopo aver ordinato il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, dispone che ne sia data comunicazione “a tutti i creditori,compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98”. A mente del successivo capoverso “i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’art. 36 l. fall.”. Il creditore tardivo non ancora ammesso al passivo, a cui il progetto di riparto non deve essere comunicato (Cass. 16633/2015), è privo, dunque, di legittimazione al reclamo contro il riparto parziale (si veda, in questo senso, Cass. 41511/2021, § 2.11.2). Ne consegue che nel caso in esame il tribunale, anziché scendere all’esame delle doglianze sollevate da NPL, avrebbe potuto limitarsi a dichiarare il reclamo inammissibile per difetto di legittimazione della reclamante. 7. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 36 l. fall., anche in relazione all’art. 24 Cost., perché il giudice delegato, omettendo di disporre l’audizione delle parti nell’ambito del procedimento di reclamo, ha impedito alla reclamante di replicare alle osservazioni del curatore, quand’anche non assorbito dal rigetto dei primi due motivi, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse della ricorrente a dolersi della violazione del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa verificatasi nel procedimento di primo grado, stante il principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione e considerato che il tribunale ha deciso nel merito su tutte le questioni controverse (Cass. nn.18578/015, 5590/011, 27777/08). 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 5.700, di cui € 200 per e sborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei
Decreto Cassazione n. 23751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris