Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 agosto 1966

Cassazione n. 01102/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1966 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.; mentre, previo riconoscimento della continuazione con i reati giudicati da precedente sentenza definitiva di condanna, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa, a titolo di aumento ex art. 81, comma secondo cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite i propri difensori, articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Il decreto in rassegna è stato notificato all'imputato non presso il domicilio eletto (lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], originario difensore poi revocato) ma presso lo studio del nuovo difensore, non domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429, comma secondo cod. proc. pen,, per la mancata enunciazione del fatto in forma chiara e precisa.

3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, per tardività della eccezione proposta.

2.1. Dagli atti presenti nel fascicolo processuale, cui il collegio ha accesso in ragione della questione da risolvere, emerge quanto segue: - il 5 agosto 2014, nel corso delle indagini preliminari, l'imputato ha nominato proprio difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e ha eletto domicilio presso lo studio di costui in Roma, via Laurentina

338. Va chiarito che il cognome del difensore è stato indicato in modo erroneo poiché, nel foro di Roma, risulta iscritto solo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non Lazzaro; - il decreto che dispone il giudizio risulta notificato all'imputato presso il domicilio eletto - studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al nuovo indirizzo di via F. [OSCURATO:PERSONA], 24; - nel corso del giudizio di primo grado l'imputato ha nominato propri difensori di fiducia gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che tuttora lo assistono, revocando la precedente nomina; l'imputato non ha mai modificato il luogo di domiciliazione che, pertanto, è rimasto lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - l'avviso di deposito della sentenza di primo grado è stato notificato all'imputato nel domicilio eletto, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo di posta elettronica: [OSCURATO:EMAIL] ;- il decreto di citazione nel giudizio di appello è stato notificato all'imputato all'indirizzo di posta elettronica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino ([OSCURATO:EMAIL]); costui, il 3 marzo 2021, ha scritto alla cancelleria della Corte di appello di Roma per comunicare l'errore; - il suddetto decreto è stato notificato, dell' UNEP, il 5 marzo 2021, all'imputato "el. dom. c/o [OSCURATO:PERSONA]/de/li, mediante consegna di copia dell'atto ad un incaricato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Risulta, pertanto, che il decreto di citazione in appello è stato consegnato non all'originario difensore dell'imputato, ove permaneva l'elezione di domicilio, ma al difensore di fiducia in carica, non domiciliatario.

In tale situazione va ravvisata non una omessa notifica della citazione tale da produrre una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ma solo una violazione delle regole sulle modalità di esecuzione che, essendo inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).

Tale nullità, prodottasi all'udienza del 26 marzo 2021, nella fase di costituzione delle parti, non risulta tempestivamente sollevata; ergo non è più deducibile in questa sede.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.

3.1. Secondo ius receptum non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 3, n. 6509 del 06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv 278544).

3.2. Nel caso di specie il capo di imputazione è così articolato: «del reato di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico SDI-WEB protetto da misure di sicurezza in uso alle forze di polizia.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto quale pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Commesso in Roma tra il 14 marzo 2014 e il 16 luglio 2014».

Ebbene, come hanno già osservato i giudici di primo e di secondo grado, l'editto accusatorio contiene una sufficiente descrizione del fatto-reato, indicando la qualità del soggetto agente, il sistema informatico violato, il periodo di commissione degli accessi abusivi; mentre la conoscenza dei singoli accessi in contestazione è garantita dagli atti inseriti nel fascicolo processuale che li indicano in maniera specifica.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1966 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.; mentre, previo riconoscimento della continuazione con i reati giudicati da precedente sentenza definitiva di condanna, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa, a titolo di aumento ex art. 81, comma secondo cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite i propri difensori, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il decreto in rassegna è stato notificato all'imputato non presso il domicilio eletto (lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], originario difensore poi revocato) ma presso lo studio del nuovo difensore, non domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429, comma secondo cod. proc. pen,, per la mancata enunciazione del fatto in forma chiara e precisa. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, per tardività della eccezione proposta. 2.1. Dagli atti presenti nel fascicolo processuale, cui il collegio ha accesso in ragione della questione da risolvere, emerge quanto segue: - il 5 agosto 2014, nel corso delle indagini preliminari, l'imputato ha nominato proprio difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e ha eletto domicilio presso lo studio di costui in Roma, via Laurentina 338. Va chiarito che il cognome del difensore è stato indicato in modo erroneo poiché, nel foro di Roma, risulta iscritto solo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non Lazzaro; - il decreto che dispone il giudizio risulta notificato all'imputato presso il domicilio eletto - studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al nuovo indirizzo di via F. [OSCURATO:PERSONA], 24; - nel corso del giudizio di primo grado l'imputato ha nominato propri difensori di fiducia gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che tuttora lo assistono, revocando la precedente nomina; l'imputato non ha mai modificato il luogo di domiciliazione che, pertanto, è rimasto lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - l'avviso di deposito della sentenza di primo grado è stato notificato all'imputato nel domicilio eletto, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], all'indirizzo di posta elettronica: [OSCURATO:EMAIL] ;- il decreto di citazione nel giudizio di appello è stato notificato all'imputato all'indirizzo di posta elettronica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino ([OSCURATO:EMAIL]); costui, il 3 marzo 2021, ha scritto alla cancelleria della Corte di appello di Roma per comunicare l'errore; - il suddetto decreto è stato notificato, dell' UNEP, il 5 marzo 2021, all'imputato "el. dom. c/o [OSCURATO:PERSONA]/de/li, mediante consegna di copia dell'atto ad un incaricato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Risulta, pertanto, che il decreto di citazione in appello è stato consegnato non all'originario difensore dell'imputato, ove permaneva l'elezione di domicilio, ma al difensore di fiducia in carica, non domiciliatario. In tale situazione va ravvisata non una omessa notifica della citazione tale da produrre una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ma solo una violazione delle regole sulle modalità di esecuzione che, essendo inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Tale nullità, prodottasi all'udienza del 26 marzo 2021, nella fase di costituzione delle parti, non risulta tempestivamente sollevata; ergo non è più deducibile in questa sede. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità. 3.1. Secondo ius receptum non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 3, n. 6509 del 06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv 278544). 3.2. Nel caso di specie il capo di imputazione è così articolato: «del reato di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico SDI-WEB protetto da misure di sicurezza in uso alle forze di polizia. Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto quale pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. Commesso in Roma tra il 14 marzo 2014 e il 16 luglio 2014». Ebbene, come hanno già osservato i giudici di primo e di secondo grado, l'editto accusatorio contiene una sufficiente descrizione del fatto-reato, indicando la qualità del soggetto agente, il sistema informatico violato, il periodo di commissione degli accessi abusivi; mentre la conoscenza dei singoli accessi in contestazione è garantita dagli atti inseriti nel fascicolo processuale che li indicano in maniera specifica. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere