CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 29542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. SORVEGLIANZA di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Sorveglianza di Napoli,decideva sul reclamo, presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ilprecedente provvedimento di rigetto della richiesta relativa alla liberazioneanticipata per il semestre 24 novembre 2012 - 24 settembre 2013, motivata sulfatto che il ricorrente, successivamente a tale periodo, si era reso responsabiledel delitto di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 17 febbraio2017.2. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione,con rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo.Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 54, 69 e 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), anche alla luce della sentenza dellaCorte cost. n. 201 del 2025, e il vizio della motivazione ritenuta carente ovveroillogica, perché il Tribunale, pur in presenza di una condotta complessivamenteregolare, ha negato il benefico per un reato commesso a distanza di circa treanni e quattro mesi.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di essere accolto.2.L’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), subordina laconcessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenutoregolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la finalità principaledell'istituto della liberazione anticipata, di cui all'art. 54 Ord. pen., è di«consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbiaofferto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. cost. n. 352 del1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma eche è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di unpercorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche ladimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro,per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».Pertanto, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tantoai risultati conseguiti, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dalcondannato verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita daltrattamento (da ultimo, Sez. 1, n. 11587 del 03/3/2026). La partecipazioneall’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore la qualedeve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., conparticolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunitàofferte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivirapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed ifamiliari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del12/11/1999, Rv. 214832) e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazionegià conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo direintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rv. 252355).Tale adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, madeve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nelcorso del tempo e idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli divita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti.2.1. Si è affermato, inoltre, che ai fini della concessione del beneficio di cuiall' art. 54 Ord. pen., è possibile che il principio della valutazione frazionata persemestri del comportamento del condannato non escluda che una trasgressionepossa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedentio su quelli successivi, ma deve in ogni caso trattarsi di violazione che manifesti,per quanto sopra enunciato, la mancata adesione all'opera di rieducazione (Sez.1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522 - 01).3. Il Tribunale di sorveglianza non ha correttamente applicato i principi orarichiamati essendosi limitato a motivare il provvedimento di rigetto dell’istanza diliberazione anticipata, in relazione al semestre 24 novembre 2012 - 24settembre 2013, con il richiamo della commissione - tre anni e quattro mesidopo il periodo in valutazione - del delitto di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, il 17 febbraio 2017, del quale non è stata neanche descritta la condottatenuta e la rilevanza di tale fatto rispetto alla mancata adesione all’operatrattamentale.Da ciò deriva che il Tribunale non ha adempiuto all'onere motivazionale che,nel caso di specie, avrebbe imposto di indicare le ragioni per le quali tale delitto,da apprezzarsi rispetto al complessivo comportamento del detenuto e alleconclusioni contenute nelle relazioni di sintesi relative al semestre in valutazione,sia stato così negativamente significativo a tal punto da obliterare la precedentepartecipazione del condannato all'opera trattamentale.4. Da tali considerazioni, per l’evidenziata lacuna motivazionale conseguel'annullamento dell'ordinanza impugnata, relativamente al periodo dal 24novembre 2012 al 24 settembre 2013, con rinvio al Tribunale di sorveglianza diNapoli per un nuovo giudizio, da svolgere in conformità ai princìpi sopraenunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al periodo dal 24 novembre 2012al 24 settembre 2013, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diNapoli.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente