CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 febbraio 2020 la Corte d'appello di Messina riformava parzialmente la sentenza del giorno 8 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 400 di multa, riducendo la pena precedentemente inflitta in complessivi mesi 11 di reclusione ed C 400 di multa per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo b) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole dei restanti reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; in particolare il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui si affermava che le opere abusive per cui è causa erano da attribuire alla sua esclusiva responsabilità; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge lamentando l'erronea valutazione del termine prescrizionale con riferimento al reato di cui al capo a) dell'imputazione. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto, come rilevato dai Giudici del merito, è fuori di dubbio, ed incontestato, che nel periodo compreso tra il mese di maggio ed il novembre dell'anno 2015, i lavori erano ancora in corso e la titolarità del manufatto era sicuramente del Carnabuci di tal chè la penale responsabilità del ricorrente in ordine all'abuso ascritto non può che essere confermata; per le medesime ragioni deve essere dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo di impugnazione in quanto non essendo ancora stati ultimati i lavori al novembre 2015 alla data di adozione della sentenza impugnata (14 febbraio 2020) ancora non era maturata alcuna prescrizione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Ca