CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27264/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentatie difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso lasentenza n. 988 / 20 2 1 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 1°luglio 2021 ; RESPONSABILITA’ CIVILE P.A. - REGRESSO r.g. n. 27264/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 febbraio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Interni, del Comune di Sarno e del Sindaco pro tempore di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA],al risarcimento dei danni patiti per la morte del proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA], deceduto in conseguenza degli eventi franosi verificatisi inSarno il 5 maggio 1998, per i quali era stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per omicidio colposo plurimo, con la condanna generica, unitamente ai soggetti responsabili civili, al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio; nel resistere, il Comune e le Amministrazioni statali spiegarono domanda di regresso nei confronti dei coobbligati; a definizione del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Salerno: (i) accogliendo la domanda attorea, condannò i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno, quantificato in euro 239.220; (ii) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di regresso, condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero de gli Interni le somme che gli stessi avrebbero corrisposto alla parte attrice; (iii) rigettò invece la domanda di regresso proposta nei confronti del Comune di Sarno; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dalle Amministrazioni statali avente ad oggetto la reiezione della domanda di regresso nei riguardi dell’ente comunale; ricorrono uno actu per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Interni, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, il Comune di Sarno; r.g. n. 27264/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non svolgono difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che preliminarmente, a seguito del mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, è stata disposta la ricostruzione dello stesso, mediante invito rivolto alle parti al deposito di copie degli atti in loro possesso, invito cui tuttavia non è seguita la auspicata attività; ancora preliminare rispetto alla disamina dei sollevati motivi è il rilievo della mancanza di prova della notificazione a [OSCURATO:PERSONA] del ricorso in esame e della nullità della notificazione di esso eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome effettuata - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori indicati come domiciliatari (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) benché la Iovino nel giudizio di appello concluso con la sentenza qui impugnata risulti esser rimasta contumace; mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] nonché, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.,la rinnovazione della notificazione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; r.g. n. 27264/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p.q. m. ordina a parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. C