CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 16697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e piall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] otri 11'2 l/v [OSCURATO:PERSONA] e.) -tTi" ura Mondinìíe—d-a-ll'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom.ta presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] viale Liegi 32, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] 30 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1480/2016 emessa dalla CTR Lazio e depositata il 23.03.2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente opera nel settore dell'editoria, in particolar modo di quella specializzata informatica, sia su supporto cartaceo che su dvd. In ossequio alla disciplina vigente sull'integrità del diritto d'autore, la contribuente corrispondeva alla SIAE il dovuto per il sigillo -il c.d. Bollino SIAE- da apporre su tutte le copie vendute di ciascuna opera da lei edita. Tale assetto giuridico veniva ritenuto contrastante con la disciplina del mercato comune europeo dalla CGCE, con sentenza 8 novembre 2007 n. C- 20/05. Pertanto, con missiva del 22 marzo 2012, la contribuente chiedeva alla SIAE la restituzione di quanto corrisposto tra il 2000 ed il 2009, la quale respingeva la domanda. La ricorrente impugnava il diniego di rimborso dinanzi alla CTP di Roma che respingeva il ricorso. Donde spiccava appello la contribuente, la quale non trovava apprezzamento presso la CTR del Lazio perché la domanda di rimborso risultava promossa oltre il termine biennale posto a chiusura del sistema dall'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, ritenuto decorrente dal giorno successivo al versamento delle somme richieste in restituzione, anche per le ipotesi in cOi il debito sia successivamente ritenuto non dovuto -in via generale con sentenza CGCE -secondo il richiamo alla giurisprudenza di questa Suprema Corte che ritiene la predetta norma di chiusura come prevalente sul sopravvenuto diritto alla restituzione, per ragioni di certezza dei rapporti tributari e della contabilità pubblica (cfr. Cass. S.U. n. 13676/2014).Avverso questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a affidandosi ad un motivo di gravame, cui replica SIAE con tempestivo controricorso. evt-rv)2,rv, le eivirl. oLecos(t-ono vvx e v1/4 [OSCURATO:PERSONA] 2.Con l'unico motivo si propone censura ex art. 360, n. 3, per violazione di legge, segnatamente il disposto dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, per non aver considerato il giudice di merito che l'azione avverso il diniego di rimborso sconta il termine di decadenza biennale, proprio dei provvedimenti espressi. In subordine chiede la sospensione del processo per sottoporre alla corte di giustizia la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea concernente alla circostanza che il diritto europeo osti ad una norma che non sospenda il decorso del termine di decadenza e di prescrizione entro il quale poter proporre domanda di rimborso dei tributi contrastanti con l'unione europea. Occorre chiarire il quadro normativo oggetto di causa. La L.248/2000, in vigore dal settembre 2000, ha introdotto, nel corpo della Legge sul diritto d'autore -1.633/1949 - l'art.181-bis, che, nei primi quattro commi, recita: «Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore».Prima della suddetta norma, l'art.12 del regolamento per l'esecuzione della legge, emanato con r.d. n. 1369/1942, contemplava un contrassegno per le sole opere a stampa, al solo fine, civilistico, di controllo, da parte dell'autore del numero degli esemplari venduti dall'editore, in assenza di sanzioni amministrative o penali per l'ipotesi di sua violazione. Solo con la legislazione degli anni '80, l'apposizione del contrassegno [OSCURATO:SOCIETA] è divenuto un obbligo sanzionato penalmente, a garanzia di una funzione di controllo svolta dall'ente e della valenza del c.d. bollino [OSCURATO:SOCIETA]. di certificazione dell'originalità dei prodotti autorali in circolazione e si è esteso, via via, l'obbligo di apposizione del contrassegno alle opere musicali ed audiovisive (I. 406/1981) ed ai supporti contenenti opere cinematografiche o televisive (1. 400/1987, con l'introduzione dell'art.171 ter, per effetto del d.lgs. 685/1994, contemplante la previsione della sanzione penale), mentre per i programmi per elaboratori, protetti come opere letterarie, inizialmente (con il d.lgs. 518/1992), salvo che per effetto del loro contenuto musicale o audiovisivo, il contrassegno non era obbligatorio, potendo il titolare dei diritti sul software decidere se servirsi o meno del contrassegno, ai fini dell'applicazione alla condanna del contraffattore della sanzione aggravata prevista dall'art.171 bis, ultima parte, nel testo vigente ante novella del [OSCURATO:PERSONA] di attuazione della 1.248/2000, relativo alle modalità di collocazione del contrassegno., è stato emanato con D.P.C.M. 338/2001, entrato in vigore il 6/9/2001 (in parte poi modificato con D.P.C.M. 296/2002, entrato in vigore nel gennaio 2003). Questa Corte, nella pronuncia n. 1780/2011, ha richiamato la definizione data dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 novembre 2007 in causa C- 20/05, Scwhibbert, secondo la quale «il contrassegno di cui si discute .costituisce una specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 3, della direttiva 98/34, poiché rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l'etichettatura», in quanto, a norma di tale disposizione la «regola tecnica» è «una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi». Invero la Corte di Giustizia, investita di questione pregiudiziale, nell'ambito di un procedimento penale promosso in Italia a carico di un soggetto detentore di compact disc che non recavano il contrassegno della [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza del 2007, ha statuito che la direttiva 98/34 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) dev'essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali, in quanto abbiano stabilito, comunque successivamente all'entrata in vigore della direttiva 83/189 (che già aveva istituito in diritto comunitario una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche), l'obbligo di apporre il contrassegno [OSCURATO:SOCIETA]., sui CD Rom contenenti opere di arte figurativa, in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato. Nel rispondere ad un'obiezione mossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine al fatto che l'obbligo di apposizione del contrassegno «SIAE» ai supporti contenenti opere dell'ingegno fosse già previsto, ben prima dell'entrata in vigore delle pertinenti direttive comunitarie, nella legge del 1941 per i supporti cartacei, e che le modifiche legislative apportate, successivamente all'entrata in vigore delle direttive menzionate, rispettivamente, nel 1987 e nel 1994, avessero costituito semplicemente adeguamenti ai progressi tecnologici, con successiva inclusione dei nuovi supporti nell'ambito d'applicazione dell'obbligo di cui trattasi, cosicché non sarebbe stato necessario notificare alla Commissione le modifiche in parola, la Corte UE ha osservato che, seppure sui CD contenenti opere d'arte figurativa, l'obbligo di apposizione del contrassegno «SIAE» fosse stato effettivamente reso ad essi applicabile nel 1994, in forza del decreto legislativo n. 685 (accertamento, tuttavia, riservato al giudice del rinvio), l'obbligo avrebbe dovuto ugualmente essere comunicato alla Commissione dalla Repubblica italiana, dal momento che esso è stato stabilito successivamente all'istituzione, ad opera della direttiva 83/189, della procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Invero, osserva la Corte di Giustizia, «per giurisprudenza costante, la finalità perseguita con l'art. 8, n. 1, primo comma, seconda frase, della direttiva 98/34 è quella di consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva (v., in particolare, le sentenze CIA [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50; 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. 1-4743, punto 40, e 7 maggio 1998, causa . C-145/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1-2643, punto 12)». Il legislatore nazionale, è intervenuto con D.P.C.M. n. 31/2009, reintroducendo l'obbligo di apposizione del contrassegno e comunicandone il testo alla Commissione. La disposizione di cui all'art.6 comma 8, secondo cui erano «fatti salvi in ogni caso gli atti ed i rapporti intervenuti tra la S.I.AE ed i soggetti indicati nell'art.181 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248» è stata ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 584/2011. In ambito penale, alla pronuncia della Corte di Giustizia del 2007, sono seguite alcune pronunce di questa Corte di Cassazione, nelle quali si è affermato che « in tema di diritto d'autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae (di cui all'art. 171 ter lett. d), I.. n. 633 del 1941), l'inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/189/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente con la formula "il fatto non sussiste"» (Cass. Pen. nn. 19442/2012, 464/2013); da ultimo, si è peraltro precisato che « la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno Siae, quale effetto della mancata comunicazione della stessa alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di Giustizia CE, comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dunque ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno» (Cass. Pen. n. 34555/2008) e che «in tema di protezione penale del diritto di autore, I 'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno SIAE, comporta il venir meno delle sole fattispecie criminose che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, e vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I.» (Cass. Pen.23678/2016; Cass. Pen. 37067/2009). Tanto premesso, la Corte di Giustizia ha esaminato espressamente la questione relativa alla normativa nazionale contemplante la previsione dell'obbligo del contrassegno [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla sua compatibilità con la Direttiva 98/34/CE (ed anche con la precedente Direttiva 83/189/CE), affermando, in ogni caso, che tali disposizioni nazionali configuravano «regole tecniche» che dovevano essere previamente comunicate alla Commissione Europea, con inopponibilità del relativo obbligo ai privati, in mancanza di detta previa comunicazione. La questione interpretativa così chiaramente risolta dalla Corte Europea non può essere posta nel nulla per effetto della non incidenza del contenuto delle [OSCURATO:PERSONA] sulle misure fiscali adottate dagli Stati,in quanto comunque la Corte di Giustizia ha statuito proprio nel senso dell'inopponibilità ai privati della normativa, comunque emanata successivamente all'entrata in vigore di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione Europea), contemplante l'obbligatorietà del contrassegno '[OSCURATO:SOCIETA]., con obbligo per il giudice nazionale della disapplicazione della relativa normativa. La disapplicabilità della normativa nazionale discende dalla mancata notifica alla Commissione UE dell'intero sistema di «regole tecniche» introdotte dal legislatore italiano successivamente alla Direttiva CE del 1983, nella materia autorale. E la correttezza di tale interpretazione (alla base della decisione qui impugnata) emerge anche dal completo adeguamento della successiva normativa nazionale ai principi indicati dalla Corte di Giustizia, nonché dalle convergenti statuizioni rese dal giudice nazionale penale, in relazione alle implicazioni penali derivate dalla predetta normativa. Quanto al termine di decadenza, questa Corte ha affermato che la disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerne l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del suo pagamento, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (cfr. Cass. V, n. 12919/2019). Posto che le S.U. di questa Corte, individuando la giurisdizione del giudice tributario, hanno qualificato il rapporto sottostante parimenti come tributario, implicitamente esso viene attratto alle regole proprie di tale modello, fra cui la norma di chiusura più volte citata di decadenza biennale del diritto alla restituzione a far data dal versamento. Ed infatti, come più volte ricordato da questa Corte, anche di recente con ord. sez. VI - 4, n. 1543/2018: "Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, proc. trib., prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza". La questione del rapporto tra versamento e contrarietà della norma impositiva al diritto europeo è stata già più volte esaminata da questa Corte di cassazione e dalla Corte di Giustizia: in particolare con la sentenza n. 13087 del 2012 questa Corte ha ricordato che "la Corte di giustizia nella sentenza del 10 settembre 2002 C- 216/99 e C-222/99, ha chiarito (ancora una volta) che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza che deroghi al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale e, inoltre, non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario" (cfr. ex multís Cass. 4670 del 2012, 5480 e 18276/2004, per l'imposta su operazioni di raccolta di capitali; S.U. 3458/1996, Cass. 7178/2004 e 10665/2003, per la tassa societaria d'iscrizione nel registro imprese). E' chiaro poi che colui il quale abbia effettuato il versamento relativo ad una imposta ritenuta contrastante con una direttiva comunitaria ha la possibilità di formulare la domanda di rimborso anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione (Cass.18276/2004). In relazione al profilo relativo alle relazioni tra diritto interno e diritto dell'Unione, il contribuente italiano che, in esecuzione di una norma interna (d.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, comma 1), ha effettuato il versamento relativo ad una imposta ritenuta contrastante con una direttiva comunitaria ha la possibilità di formulare la domanda di rimborso anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano purché essa direttiva sia incondizionata e precisa e sia trascorso un tempo ragionevole dalla sua emanazione; - in tale ipotesi, infatti, il giudice nazionale ha il potere-dovere di disapplicare la norma interna e riconoscere la fondatezza della pretesa di rimborso anche se il legislatore nazionale abbia emanato norme in tale ipotesi; infatti, il giudice nazionale ha il potere-dovere di disapplicare la norma interna e riconoscere la fondatezza della pretesa di rimborso anche se il legislatore nazionale abbia emanato norme incompatibili con la direttiva (cfr. in generale C. G., sent. 22 giugno 5 1989, C-108/88, 30 e 31; e specificamente in materia tributaria Cass. 18276/2004 e Cass. S. U.3458/1996). Il predetto termine, di decadenza, decorrente dalla «data del versamento», quanto ai versamenti diretti, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia; infatti l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014 Cass. n. 19606/2018 ; Cass.n. 7390/2019). In particolare, il termine per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario; nella vicenda qui in discussione si è verificato il caso di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing, la norma nazionale per omessa comunicazione alla Commissione. I giudici di legittimità, infatti, spiegano che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata" anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, in quanto l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra sempre il limite dei cosiddetti "rapporti esauriti", ovvero di quei rapporti per i quali sia maturata una causa di prescrizione o decadenza. Tale interpretazione trova conforto nei principi, condivisi anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Ue, di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza ne costituiscono presidio. In materia tributaria, inoltre, non è applicabile la disciplina prevista per l'indebito di diritto comune, proprio perché per il rimborso di imposte non dovute vige un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario( Cass. n. 21979/2020). Peraltro, la circostanza che il D.P.C.M. 31/2009 prevedesse all'art. 6, comma 8, l'inibizione alle azioni restitutorie da parte degli acquirenti dei "Bollini", non rappresenta circostanza ostativa all'esercizio del diritto come asserisce la ricorrente, atteso che le somme di cui si richiede la restituzione concernono annualità dal 2000 al 2009, antecedenti all'emanazione del D.P.C.M., il quale, del resto, avendo natura amministrativa non poteva abrogare una norma di legge ( art. 21 cit.), tant'è che è stato dichiarato illegittimo dal C.di S.; il che esclude altresì la rilevanza della richiesta sospensione ai sensi dell'art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il ricorso in definitiva va respinto, con aggravio di spese. P.Q. M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla SIAE che liquida in euro 9.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi