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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15840/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte d'appello di Ancona, respingendo l'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza, in rito abbreviato, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 novembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di venti giorni di arresto per la contravvenzione al foglio di via obbligatorio che gli impediva di far ritorno in [OSCURATO:PERSONA] per anni due a far data dal 20 febbraio 2018.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i motivi descritti di seguito.

Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sempre in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Con requisitoria orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, motivo proposto due volte sia come violazione di legge che come vizio di motivazione, il ricorso è inammissibile.

Il motivo era già stato proposto in appello, ed ad esso la Corte d'appello aveva dato risposta evidenziando che il fatto accertato non presentava alcuna particolarità tale da farlo ritenere di speciale tenuità, atteso che l'imputato era stato controllato più volte in violazione del foglio di via, che lo stesso ha riferito agli organi di polizia informazioni mendaci sui motivi dei suoi spostamenti, e che la violazione, in quanto espressione dello stesso stile di vita sregolato che aveva determinato l'adozione del provvedimento, non era determinata da circostanze occasionali.

Posto che, in presenza degli altri presupposti previsti dalla norma, il giudizio discrezionale sulla tenuità o meno del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere condotto sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01: ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo), e che, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, è sufficiente l'indicazione del criterio ritenuto rilevante (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01: ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01: ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo), nel caso in esame il riferimento della Corte d'appello alla pluralità di controlli, alle informazioni volutamente errate date agli organi di polizia che lo controllavano ed alla non occasionalità della condotta, costituisce motivazione adeguata, in quanto trova il proprio riferimento nell'art. 133, comma 1, nn. 1 e 3, cod. pen. (modalità dell'azione ed intensità del dolo).

2. Nella parte in cui censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivo proposto due volte sia come violazione di legge che come vizio di motivazione, il ricorso è inammissibile.

Il motivo era già stato proposto in appello, ed ad esso la Corte d'appello aveva dato risposta evidenziando l'esistenza di diversi precedenti penali a carico dell'imputato per fatti di non esigua gravità e l'assenza di elementi di valutazione di segno contrario.

Il diniego delle attenuanti generiche risulta, pertanto, motivato con il riferimento operato dal giudice di primo grado alla condotta e vita del reo antecedenti al reato, e, quindi, ad un parametro che trova in effetti aggancio normativo nell'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.

Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione).

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte d'appello di Ancona, respingendo l'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza, in rito abbreviato, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 novembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di venti giorni di arresto per la contravvenzione al foglio di via obbligatorio che gli impediva di far ritorno in [OSCURATO:PERSONA] per anni due a far data dal 20 febbraio 2018. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i motivi descritti di seguito. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sempre in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, motivo proposto due volte sia come violazione di legge che come vizio di motivazione, il ricorso è inammissibile. Il motivo era già stato proposto in appello, ed ad esso la Corte d'appello aveva dato risposta evidenziando che il fatto accertato non presentava alcuna particolarità tale da farlo ritenere di speciale tenuità, atteso che l'imputato era stato controllato più volte in violazione del foglio di via, che lo stesso ha riferito agli organi di polizia informazioni mendaci sui motivi dei suoi spostamenti, e che la violazione, in quanto espressione dello stesso stile di vita sregolato che aveva determinato l'adozione del provvedimento, non era determinata da circostanze occasionali. Posto che, in presenza degli altri presupposti previsti dalla norma, il giudizio discrezionale sulla tenuità o meno del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere condotto sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01: ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo), e che, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, è sufficiente l'indicazione del criterio ritenuto rilevante (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01: ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01: ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo), nel caso in esame il riferimento della Corte d'appello alla pluralità di controlli, alle informazioni volutamente errate date agli organi di polizia che lo controllavano ed alla non occasionalità della condotta, costituisce motivazione adeguata, in quanto trova il proprio riferimento nell'art. 133, comma 1, nn. 1 e 3, cod. pen. (modalità dell'azione ed intensità del dolo). 2. Nella parte in cui censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivo proposto due volte sia come violazione di legge che come vizio di motivazione, il ricorso è inammissibile. Il motivo era già stato proposto in appello, ed ad esso la Corte d'appello aveva dato risposta evidenziando l'esistenza di diversi precedenti penali a carico dell'imputato per fatti di non esigua gravità e l'assenza di elementi di valutazione di segno contrario. Il diniego delle attenuanti generiche risulta, pertanto, motivato con il riferimento operato dal giudice di primo grado alla condotta e vita del reo antecedenti al reato, e, quindi, ad un parametro che trova in effetti aggancio normativo nell'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen. Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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