CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 27918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 31/03/2026, il Tribunale di Catanzaro rigettava larichiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva applicatoal [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravementeindiziato del delitto di estorsione aggravata dal cosiddetto metodo mafioso aidanni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e per essere sussistente il pericolo checommettesse delitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.Secondo l’imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costrettol’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], titolare di un supermercato in [OSCURATO:PERSONA] di CapoRizzuto, «attraverso minacce figurate di un male ingiusto per sé, a cedergli, atitolo gratuito, merce e generi alimentari». Tale delitto sarebbe stato commesso«avval[endosi] della forza di intimidazione sprigionata dalla sua notoriaappartenenza alla locale di [OSCURATO:PERSONA]».2. Avverso tale ordinanza del 31/03/2026 del Tribunale di Catanzaro, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Lombardi, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione: dell’art. 273 cod.proc. pen., con riguardo a «difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazionecirca la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare»; degliartt. 292 e 309, comma 9, cod. proc. pen., con riguardo a «contraddittorietà eillogicità della valutazione degli elementi a favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA] econseguente difetto, contraddittorietà e illogicità di motivazione della decisione»;dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo a «difetto assoluto dimotivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione e dell’aggravantedell’utilizzo del metodo mafioso».L’ipotesi accusatoria non sarebbe «razionalmente sostenibile» in quanto lastessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA]: a) lo aveva «estrome[sso] da ogniresponsabilità, avendo dichiarato e spiegato, nel corso delle dichiarazioni ex art.391 ter c.p.p., che il soggetto cautelato non pagava, a volte, la spesa solo permotivi di amicizia»; b) «nel corso di una intercettazione disconosce[va] l’attualepeso delinquenziale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 del provvedimento […] delTribunale del Riesame di Catanzaro)».Il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso qualsiasi considerazione sullasussistenza della violenza o minaccia finalizzata alla coartazione della personaoffesa e sull’aggravante del metodo mafioso ma avrebbe dato «esclusivo rilievoai precedenti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]» (la sua «caratura criminale»). Tuttavia, per tali fattipassati egli è già stato giudicato e «il passato non costituisce un appiglio perglissare sugli accertamenti di fatti e circostanze favorevoli al soggettoNel ribadire che «le dichiarazioni ex art. 391 ter c.p.p. e l’intercettazionesummenzionata sconfessano l’ipotesi accusatoria e ridimensionano il quantumindiziario», il ricorrente contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata là doveil Tribunale di Catanzaro afferma che le suddette dichiarazioni ricevute daldifensore «non appaiono in grado di superare il dato probatorio intercettivo,certamente più genuino e spontaneo e sufficientemente chiaro a disvelarel’attività estorsiva del [OSCURATO:PERSONA]» (primo capoverso della pag. 9 dell’ordinanzaimpugnata). Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto «spiegare […] le ragionidella minore valenza degli elementi difensivi rispetto alle risultanze dell’Accusa»e il «solo e unico riferimento alle intercettazioni – soltanto a quelle che“inchiodano” astrattamente il [OSCURATO:PERSONA] –» rivelerebbe «il carattere inquisitorio delleindagini in esame».Secondo il ricorrente, i giudici del Tribunale di Catanzaro «non siaddentravano nei meandri della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» el’ordinanza impugnata sarebbe «frutto di un approccio inquisitorio», atteso che lagravità indiziaria sarebbe stata sostenuta «esclusivamente sulla base delle merecaratteristiche soggettive, ormai anacronistiche, del cautelato».La gravità indiziaria sarebbe «inesistente» in quanto: a) mancherebbero«elementi probatori in grado di dimostrare, seppur embrionalmente, l’esistenzadi un’esternazione esplicita e attuale della minaccia (aggravata dall’utilizzo delmetodo mafioso) messa in atto ipoteticamente dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], non potendo ilCollegio usare i precedenti del soggetto cautelato come giustificazione perl’applicazione della misura»; b) mancherebbero «elementi probatori in grado didimostrare, seppur embrionalmente, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso»; c)«l’attuale statura criminale del [OSCURATO:PERSONA] viene smentita dallo stesso Sig. [OSCURATO:PERSONA]»; d)«le indagini difensive riscrivono lo scenario conoscitivo del caso de quo».Pertanto, la motivazione non darebbe conto «né degli elementi strutturalidell’estorsione né dell’utilizzo […] del metodo mafioso» e il Tribunale diCatanzaro avrebbe «omesso di rispondere a specifiche censure difensivedebitamente portate all’attenzione dei Giudici».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione: dell’art. 274cod. proc. pen., con riguardo a «difetto, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione circa la sussistenza dell’esigenza di indagini di prova»; degli artt.292 e 309, comma 9, cod. proc. pen., con riguardo a «difetto, contraddittorietà eillogicità della valutazione delle esigenze cautelari e conseguente difetto,contraddittorietà e illogicità di motivazione della decisione».[OSCURATO:PERSONA] rappresenta «l’insussistenza» del pericolo di reiterazione di delittidella stessa specie di quello per il quale si sta procedendo.Il Tribunale di Catanzaro avrebbe «trascurato l’accertamento del requisito didel cautelato nella criminalità calabrese», non essendo a ciò sufficiente ilrichiamo, operato dal Tribunale di Catanzaro, al «ricco casellario giudiziale»(primo paragrafo della pag. 11 dell’ordinanza impugnata), atteso che lanecessaria attualità del pericolo avrebbe richiesto una prognosi «basata sullaminuziosa analisi di comportamenti e circostanze criminosi e criminali attribuibilial cautelato in ragione delle sue condizioni attuali».Il ricorrente contesta altresì che il Tribunale di Catanzaro abbia affermato:a) la sussistenza di «un quadro cautelare notevolmente allarmante»(quart’ultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata) «nonostante ipochi dati intercettivi, oltretutto discordanti» (il ricorrente richiama ancora lapag. 5 dell’ordinanza impugnata); b) la mancanza di «qualsivoglia elementopositivo che conduca a ritenere cessate o affievolite le esigenze di prevenzione»(terz’ultimo capoverso della pag. 10 dell’ordinanza impugnata) e che la versionefornita dall’indagato in sede di interrogatorio era «del tutto illogica eincompatibile con le risultanze istruttorie» (primo paragrafo della pag. 11dell’ordinanza impugnata) «nonostante le dichiarazioni ex art. 391 ter c.p.p.della p.o. che confermavano il racconto del cautelato».Secondo il ricorrente, la «corretta ricostruzione dei fatti […] (che smonta ilcastello accusatorio) e l’atteggiamento collaborativo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (durantel’interrogatorio ex art. 294 c.p.p, ha collaborato rilasciando amplissimedichiarazioni in ordine al fatto di reato contestatogli)» costituirebbero «la chiaratraduzione della infondata attualità e concretezza del pericolo di reiterazionecriminosa».Il Tribunale di Catanzaro non avrebbe «adeguatamente dimostrato lasussistenza […] delle condizioni indefettibili previste dall’art. 274 c.p.p. per larichiesta e l’applicazione della misura cautelare in carcere», atteso che nonsarebbe a ciò sufficiente «la circostanza che il cautelato abbia in passatoriportato condanne per l’appartenenza a un clan mafioso, occorrendo, invece,l’attuale effettivo ricorso, da parte dell’agente, al metodo mafioso. La prognosicautelare deve cioè essere attualizzata al momento della adozione della misura».Da ciò il carattere carente e contraddittorio della motivazione «poichéincentrata esclusivamente sul passato del [OSCURATO:PERSONA] che è ormai – criminalmenteparlando – inoperativo».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione: dell’art. 275 cod.proc. pen., con riguardo a «difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazionecirca l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere»; degli artt. 292 e 309,comma 9, cod. proc. pen., con riguardo a «difetto, contraddittorietà e illogicitàdella valutazione dei criteri di scelta delle misure cautelari e conseguente difetto,contraddittorietà e illogicità di motivazione della decisione».[OSCURATO:PERSONA] sostiene l’irragionevolezza dell’affermazione del Tribunale diCatanzaro secondo cui «manca qualsivoglia elemento positivo che conduce aritenere cessate o affievolite le esigenze di prevenzione» (terz’ultimo capoversodella pag. 10 dell’ordinanza impugnata), atteso che «la corretta ricostruzione deifatti per cui si procede evidenzia l’insussistenza non solo delle esigenze cautelari,ma anche dei gravi indizi di colpevolezza (v. supra)», con la conseguenza che,«nel momento in cui la […] difesa avanza delle argomentazioni che inficiano lerisultanze accusatorie, anche la presunzione dell’adeguatezza della custodiacautelare in carcere […] si decompone e, conseguentemente, anche l’asseritaconstatazione del [OSCURATO:PERSONA] che nega l’esistenza di qualsivoglia elemento a favoredel cautelato appare fuori contesto».Il provvedimento impugnato sarebbe perciò «carente, contraddittorio eillogico perché, a fronte delle risultanze difensive (che demoliscono il castelloaccusatorio), ha omesso di spiegare i motivi che non consentivano di riteneresuperata la presunzione ex art. 275 c.p.p.».Inoltre, l’esclusione dell’idoneità degli arresti domiciliari non potrebbe«trovare giustificazione tout court nella gravità del reato contestato», madovrebbe, «al contrario, indicare le ragioni per cui la misura effettivamentesofferta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata l’unica idonea a soddisfare le esigenzecautelari da tutelare».Il ricorrente segnala infine che egli «non ha mai riportato condanne perl’appartenenza a un sodalizio mafioso isolitano», con la conseguente«irrazional[ità]» anche dell’argomentazione che esclude l’idoneità degli arrestidomiciliari in quanto «il reinserimento nel territorio crotonese non loallontanerebbe dal contesto criminale in cui ha palesato la sua pericolosità»(secondo capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va evidenziato che il procedimento è stato trattato inudienza non partecipata in quanto l'istanza di trattazione orale che la difesa haarticolato solo nell’atto di impugnazione è da ritenersi inammissibile e priva dieffetti (Sez. 2, n. 23163 del 28/04/2026, B., Rv. in corso di attribuzione).Con tale pronuncia è stato infatti chiarito che: «la richiesta di trattazioneorale non può essere formulata dal difensore solo nell’atto di ricorso, essendo atale scopo richiesta la tempestiva trasmissione di apposita istanza alla cancelleriadella Corte di Cassazione. Gli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. delineano infattiuna chiara sequenza procedimentale – delibazione preliminare sull’ammissibilitàdel ricorso, assegnazione alla singola sezione della Corte, fissazione dell’udienzadi trattazione, comunicazione della stessa con relativi avvisi alle parti sullafacoltà di chiedere l’udienza partecipata, istanza di trattazione orale – che inducea ritenere necessaria la presentazione di un’istanza autonoma e separata dopoche la parte è venuta a conoscenza della fissazione dell’udienza (vedi in terminiSez. 2, n. 9810 del 14/01/2026, non massimata, con specifico riferimento alricorso per cassazione; Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008-01,che, seppure in tema di giudizio di appello, ha chiarito che è priva di effetti larichiesta di partecipazione all’udienza, ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.,formulata con l’atto di gravame, nel caso di impugnazioni proposte a far datadall’1 luglio 2024, in quanto, diversamente da quanto stabilito dal previgente ritocartolare “pandemico”, applicabile ai ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024, ilregime di ordinaria trattazione, previsto dalla disposizione citata, individua, apena di decadenza, non un termine finale perentorio, ma un arco temporaledifferente e volutamente delimitato, compreso tra la notifica del decreto dicitazione o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello fino e ilquindicesimo giorno successivo; principi questi ultimi che, seppur elaborati conriferimento all’appello, ben possono valere anche per il ricorso per cassazione,modalità di trattazione delle due impugnazioni e di partecipazione delle parti –art. 598-bis, comma 2 per l’appello e art. 611 commi 1-bis e 1-ter cod. proc.pen. per il ricorso per cassazione – hanno un contenuto sostanzialmenteidentico). In questa sequenza procedimentale, il termine stabilito dal comma 1-ter dell’art. 611 cod. proc. pen. è inscindibilmente correlato alla data difissazione dell’udienza, a sua volta portata a conoscenza delle parti con l’avviso.Si deve peraltro considerare, con specifico riferimento al ricorso per cassazione,che la fissazione di una udienza di trattazione in cui è possibile la partecipazionedelle parti non è affatto automatica; ed infatti l’art. 610 comma 1 cod. proc. pen.stabilisce una disciplina ad hoc per la declaratoria di inammissibilità del ricorso:invero in caso in cui si sia ravvisato in sede di esame preliminare una causa diinammissibilità il ricorso è assegnato ad apposita sezione (la settima) e deciso inudienza in cui è previsto il solo contraddittorio scritto. È quindi evidente che lafacoltà riconosciuta al ricorrente di chiedere la trattazione orale non nasceautomaticamente con la semplice proposizione ricorso ma solo dopo il vagliopreliminare sull’ammissibilità dell’impugnazione».Nel caso in esame, il ricorso è stato depositato nel maggio del 2026, sicchéè legittimo lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato, attesoche il difensore dell’imputato, pur avendo formulato richiesta di trattazione oralein calce all’atto di impugnazione, non ha poi provveduto a trasmettere laprescritta istanza alla Cancelleria della Corte nel termine di cui all’art. 611,comma 1-ter, cod. proc. pen.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto permotivi manifestamente infondati.3. Occorre rammentare in premessa che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione di discostarsi e alquale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce piùrecenti della Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Più in generale, con riguardo all’illogicità della motivazione, si deve ricordareche l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01. In senso analogo, Sez. U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).4. Richiamati tali princìpi, passando allo scrutinio del ricorso, il primo motivoè manifestamente infondato.4.1. Si deve anzitutto ricordare che, in tema di estorsione, ai fini dellaconfigurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia,potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta,reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunqueidonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare lavolontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosae la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vannovalutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalitàsopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera,l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vistacome persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichiun’effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999,Savian, Rv. 212945-01).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, per estorsione “ambientale”, siintende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggettinotoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in undeterminato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quellazona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminaledell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata conlinguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei a incutere timoree a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, dep.2015, Bonasorta, Rv. 261632-01.4.2. Si deve altresì rammentare il principio, affermato dalla Corte dicassazione, secondo cui, nel reato di estorsione, integra la circostanzaaggravante del “metodo mafioso” l’utilizzo di un messaggio intimidatorio anche“silente”, cioè privo di un’esplicita richiesta, qualora l’associazione abbiaraggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimentomafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenzao minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884-01).4.3. Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza del delitto di estorsione aggravata dal metodomafioso sulla base dei seguenti elementi: a) il contenuto delle intercettateconversazioni che erano state intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] con vari soggetti(pagg. 3-7 dell’ordinanza impugnata) e dal quale era emerso che Giuseppeera aduso, “in cambio” di ciò, a prendere dallo stesso supermercato dei prodottialimentari senza pagarli, cosa che il [OSCURATO:PERSONA], sentendosi coartato dalla forza diintimidazione che scaturiva dalla notoria appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla ‘ndrangheta,gli lasciava fare, temendo che, in caso contrario, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe arrecato deidanni alle cose di sua proprietà (si veda, in particolare, quanto a quest’ultimoaspetto, la conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); b) il contenutodelle sommarie informazioni che erano state rese dalla persona offesa CarmeloBiondi il 28/11/2025 («gli acquisti gratuiti […] potevano accadere una volta asettimana o ogni 15 giorni. [OSCURATO:PERSONA] avevo paura perché conoscevo la sua famacriminale e per le parole sopra dettemi»).[OSCURATO:PERSONA] reputa che il Tribunale di Catanzaro abbia congruamente elogicamente ritenuto che gli elementi che si sono appena indicati comprovassero,in termini di gravità indiziaria, che [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un messaggiointimidatorio “silente”, discendente dalla paura che era ingenerata nella personaoffesa dall’appartenenza, che era a essa nota, dell’indagato alla ‘ndrangheta,aveva costretto la stessa persona offesa a lasciargli prendere dal suosupermercato dei prodotti alimentari senza pagarli, “in cambio” di una, in alcunmodo richiesta, “protezione”. Il che, secondo i princìpi affermati dalla Corte dicassazione che si sono rammentati nei punti 3.1. e 3.2., è stato correttamenteritenuto integrare i gravi indizi del delitto di estorsione “ambientale” aggravatadal metodo mafioso.Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Catanzaroha congruamente spiegato perché le dichiarazioni che era state rese dal [OSCURATO:PERSONA] aldifensore dell’indagato – secondo cui questi a volte non pagava la spesa solo permotivi di «amicizia» – non erano in grado di superare il dato che risultava dalsuindicato contenuto delle conversazioni intercettate, avendo del tuttologicamente argomentato come tale dato intercettivo, che era «sufficientementechiaro a disvelare l’attività estorsiva del [OSCURATO:PERSONA]», fosse «certamente più genuino espontaneo» di quello che risultava dalle suddette successive dichiarazioni rese aldifensore. Il che costituisce, come si è detto, un’argomentazione del tutto logica.Quanto alla censura secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] «nel corso di una intercettazionedisconosce[va] l’attuale peso delinquenziale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 delprovvedimento […] del Tribunale del Riesame di Catanzaro)», si deve osservarecome il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] stesse perdendo peso criminale in favore di altrisoggetti (quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non esclude logicamente cheegli ancora ne conservasse e che, come del resto risultava chiaramente dalcontenuto delle più volte menzionate conversazioni intercettate, la sua notoriaappartenenza alla ‘ndrangheta fosse tutt’ora in grado di esercitare una forzaintimidatoria.5. Il secondo e il terzo motivo – i quali, per la loro stretta connessione,possono essere esaminati congiuntamente –, sono manifestamente infondati.Si deve anzitutto evidenziare che, come è stato correttamente affermato dalTribunale di Catanzaro, nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza deldelitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, opera la doppia presunzionerelativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiacautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc.pen.La presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., determina, in chiave di motivazione del provvedimentocautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei periculalibertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano stateevidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01).Tornando al caso in esame, posto che, come si è detto, il Tribunale diCatanzaro ha correttamente ritenuto che nella specie operasse la doppiapresunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc.pen., lo stesso Tribunale ha correttamente e adeguatamente riscontrato comenon vi fossero ragioni di esclusione del pericolo di reiterazione di delitti dellastessa specie, evidenziate al [OSCURATO:PERSONA] o direttamente evincibili dagli atti.In particolare, si deve ritenere che il Tribunale di Catanzaro abbia del tuttologicamente ritenuto che la versione dei fatti che era stata resa dal [OSCURATO:PERSONA] in sededi interrogatorio, secondo cui egli non pagava la spesa solo per motivi di«amicizia», fosse «incompatibile con le risultanze istruttorie» – tenuto conto diquanto si è detto in ordine alla chiarezza del contenuto delle conversazioniintercettate nel senso del disvelamento della natura estorsiva della condottadell’indagato – e anche «illogica», con la conseguenza che tali dichiarazioni,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non potevano esserevalorizzate nel senso del superamento della presunzione di sussistenza delpericulum libertatis.In ogni modo, il Tribunale di Catanzaro ha desunto il ritenuto concreto ecircostanze del fatto, rivelatrici della pervicacia del [OSCURATO:PERSONA] nel taglieggiarel’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] approfittando della propria caratura criminale diappartenente alla ‘ndrangheta; b) dalla personalità del [OSCURATO:PERSONA], desunta dai suoiprecedenti penali.Si deve in proposito osservare che le modalità e le circostanze del fattorestano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi dicomportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita siaoccasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa siasintomatica di un’incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione diulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv.271522-01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798-01; Sez. 1, n.45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168-01).Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte dicassazione, che è condivisa dal [OSCURATO:PERSONA], il requisito dell’attualità del pericolo direiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione dieffettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato,essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale daifatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01; Sez. 1,n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01).Anche alla luce di tali princìpi, la motivazione dell’ordinanza impugnatarisulta del tutto esente da censure che siano prospettabili in questa sede.Quanto all’applicazione della custodia cautelare in carcere, il Tribunale diCatanzaro, oltre a richiamare correttamente, come si è detto, l’applicabilità dellapresunzione legale relativa di adeguatezza della suddetta misura, ha altresì nonillogicamente argomentato che la misura degli arresti domiciliari nonconsentirebbe un controllo continuo e costante dell’indagato e non gliprecluderebbe di ripetere condotte criminose della stessa specie, anche alla lucedel fatto che il suo reinserimento nel territorio crotonese non lo allontanerebbedal contesto criminale nel quale egli aveva manifestato la sua pericolosità. Il chenon è illogico, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], luogo di commissione delreato, fa parte del territorio crotonese.6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]