CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 08286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8286/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 663/2026* * CC 19/02/2026* * * Relatore * 27883/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/07/2025 del * * MINORI di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Palermo in funzione diTribunale di sorveglianza ha rigettato l istanza formulata nell interesse di * * diapplicazione della misura di comunità dell affidamento in prova o in subordine delladetenzione domiciliare in relazione alla pena in esecuzione di anni 1 e mesi 4 di reclusioneinflitta per il reato di maltrattamenti in famiglia.A ragione della decisione il Tribunale richiamava innanzitutto una precedente istanza dianalogo contenuto respinta con ordinanza del 20/01/2025 in tale precedente ordinanza sievidenziava come il minore in espiazione della pena inflittagli per il reato di maltrattamenti infamiglia avesse ulteriori pendenze per procedimenti penali relativi ad analoghi reati e comeavesse sempre mantenuto rapporti disfunzionali con la madre e i nonni nei confronti deiquali aveva manifestato un indole aggressiva. * la recente nascita di due figliaffidati ai nonni materni aveva modificato il suo stile di vita. Il Tribunale osservava inoltrecome dalla più recente relazione dell * fosse emerso che il giovane ristretto in carcereda cinque mesi aveva appena avviato una riflessione sul proprio passato concludevatuttavia per il rigetto delle istanze ritenendo prematura l applicazione di una misura dicomunità sul territorio anche in considerazione dell elevato rischio di ricaduta nel reato.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso * * per il tramite deldifensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125cod. proc. pen. 47 47 ter e 50 ord. pen. e 2 d. lvo121 del 2018.Si duole il ricorrente che il provvedimento di rigetto si fondi esclusivamente sullacondotta del prevenuto precedente al suo ingresso in carcere già oggetto di valutazione inrelazione alla precedente istanza di misura alternativa.* state invece pretermesse o svalutate le relazioni successive all ingresso in istitutodel minore relazione comportamentale del 01/07/2025 relazione psicologica del 17/06/2025e relazione * del 27/06/2025 allegate al ricorso tutte positive e che attestano l avviodelpercorso di revisione critica da parte del detenuto.3.Il ricorso trattato all udienza del 18 dicembre 2025 dinanzi alla sezione Settimapenale di questa Corte è stato rimesso alla sezione Prima penale e fissato per l odiernaudienza. La difesa ha fatto pervenire per il 18 dicembre 2025 memoria datata 7 novembre2025 con la quale ha concluso chiedendo l accoglimento del ricorso.4.Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente dellasopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l impugnazione che nedetermina l inammissibilità ai sensi dell art. 591 comma 1 lett. a cod. proc pen.Va in proposito rilevato che secondo consolidati e condivisi principi la nozioned interesse a impugnare richiesto dall art. 568 comma 4 cod. proc. pen. quale condizionedella impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto deve essere individuatasecondo una prospettiva utilitaristica correlata alla finalità negativa perseguita dal soggettolegittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da unadecisione giudiziale e a quella positiva del conseguimento di una utilità ossia di unadecisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativo * U n. 6624 del 27/10/2011 dep. 2012 * *251693 oltre a doversi configurare il requisito dell interesse in maniera immediata concretae attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della suadecisione * U n. 7 del 25/06/1997 * * 208165 .A tale riguardo è stata elaborata la categoria della «carenza d interesse sopraggiunta»il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa dellapersistenza al momento della decisione di un interesse all impugnazione la cui attualità siavenuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio temporeassorbendo la finalità perseguita dall impugnante o perché la stessa ha già trovato concretacontroverso * U n. 6624 del 27/10/2011 dep. 2012 * * 251694 .2.Nel caso in esame dalla certificazione del * acquisita agli atti risulta chel istante in data 22/01/2026 dunque in pendenza del presente giudizio è stato scarceratoin quanto ammesso alla misura dell affidamento in prova al servizio sociale sicché allastregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite deve intendersi venutomeno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell impugnazioneciò che ne determina l inammissibilità.3.Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni giacché il venirmeno dell interesse alla decisione sopraggiunto alla proposizione del ricorso percassazione non configura un ipotesi di soccombenza e non implica pertanto la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favoredella * delle ammende * 1 n. 11302 del 19/09/2017 * * 272308 *6 n. 19209 del 31/01/2013 * * 256225 .4. Deve infine rilevarsi che in caso di diffusione del presente provvedimento devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8286/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 663/2026* * CC 19/02/2026* * * Relatore * 27883/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 07/07/2025 del * * MINORI di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Palermo in funzione diTribunale di sorveglianza ha rigettato l istanza formulata nell interesse di * * diapplicazione della misura di comunità dell affidamento in prova o in subordine delladetenzione domiciliare in relazione alla pena in esecuzione di anni 1 e mesi 4 di reclusioneinflitta per il reato di maltrattamenti in famiglia.A ragione della decisione il Tribunale richiamava innanzitutto una precedente istanza dianalogo contenuto respinta con ordinanza del 20/01/2025 in tale precedente ordinanza sievidenziava come il minore in espiazione della pena inflittagli per il reato di maltrattamenti infamiglia avesse ulteriori pendenze per procedimenti penali relativi ad analoghi reati e comeavesse sempre mantenuto rapporti disfunzionali con la madre e i nonni nei confronti deiquali aveva manifestato un indole aggressiva. * la recente nascita di due figliaffidati ai nonni materni aveva modificato il suo stile di vita. Il Tribunale osservava inoltrecome dalla più recente relazione dell * fosse emerso che il giovane ristretto in carcereda cinque mesi aveva appena avviato una riflessione sul proprio passato concludevatuttavia per il rigetto delle istanze ritenendo prematura l applicazione di una misura dicomunità sul territorio anche in considerazione dell elevato rischio di ricaduta nel reato.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso * * per il tramite deldifensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125cod. proc. pen. 47 47 ter e 50 ord. pen. e 2 d. lvo121 del 2018.Si duole il ricorrente che il provvedimento di rigetto si fondi esclusivamente sullacondotta del prevenuto precedente al suo ingresso in carcere già oggetto di valutazione inrelazione alla precedente istanza di misura alternativa.* state invece pretermesse o svalutate le relazioni successive all ingresso in istitutodel minore relazione comportamentale del 01/07/2025 relazione psicologica del 17/06/2025e relazione * del 27/06/2025 allegate al ricorso tutte positive e che attestano l avviodelpercorso di revisione critica da parte del detenuto.3.Il ricorso trattato all udienza del 18 dicembre 2025 dinanzi alla sezione Settimapenale di questa Corte è stato rimesso alla sezione Prima penale e fissato per l odiernaudienza. La difesa ha fatto pervenire per il 18 dicembre 2025 memoria datata 7 novembre2025 con la quale ha concluso chiedendo l accoglimento del ricorso.4.Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente dellasopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l impugnazione che nedetermina l inammissibilità ai sensi dell art. 591 comma 1 lett. a cod. proc pen.Va in proposito rilevato che secondo consolidati e condivisi principi la nozioned interesse a impugnare richiesto dall art. 568 comma 4 cod. proc. pen. quale condizionedella impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto deve essere individuatasecondo una prospettiva utilitaristica correlata alla finalità negativa perseguita dal soggettolegittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da unadecisione giudiziale e a quella positiva del conseguimento di una utilità ossia di unadecisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativo * U n. 6624 del 27/10/2011 dep. 2012 * *251693 oltre a doversi configurare il requisito dell interesse in maniera immediata concretae attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della suadecisione * U n. 7 del 25/06/1997 * * 208165 .A tale riguardo è stata elaborata la categoria della «carenza d interesse sopraggiunta»il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa dellapersistenza al momento della decisione di un interesse all impugnazione la cui attualità siavenuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio temporeassorbendo la finalità perseguita dall impugnante o perché la stessa ha già trovato concretacontroverso * U n. 6624 del 27/10/2011 dep. 2012 * * 251694 .2.Nel caso in esame dalla certificazione del * acquisita agli atti risulta chel istante in data 22/01/2026 dunque in pendenza del presente giudizio è stato scarceratoin quanto ammesso alla misura dell affidamento in prova al servizio sociale sicché allastregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite deve intendersi venutomeno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell impugnazioneciò che ne determina l inammissibilità.3.Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni giacché il venirmeno dell interesse alla decisione sopraggiunto alla proposizione del ricorso percassazione non configura un ipotesi di soccombenza e non implica pertanto la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favoredella * delle ammende * 1 n. 11302 del 19/09/2017 * * 272308 *6 n. 19209 del 31/01/2013 * * 256225 .4. Deve infine rilevarsi che in caso di diffusione del presente provvedimento devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge. *Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *