CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 15555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6044-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 165/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06044 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 6044/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza del 22 settembre 2020, la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Inps, quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. (non partecipe al giudizio di primo grado) e rigettato il suo in proprio avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento da parte del Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 I. 297/1982, del credito, a titolo di T.f.r. maturato in suo favore nel rapporto di lavoro dal 1° ottobre 1978 al 21 dicembre 2007 alle dipendenze di CMA soc. coop. in I.c.a., ammesso al suo stato passivo nell'importo di C 34.440,88; 2. per quanto ancora rileva, essa ha ritenuto in particolare tempestiva la domanda del lavoratore di accesso al Fondo (con ricorso giurisdizionale del 13 luglio 2018), siccome entro l'anno di decadenza previsto dall'art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (6 agosto 2018), decorrente dalla scadenza della durata massima del procedimento amministrativo (6 agosto 2017), pari a trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (10 ottobre 2016); 3. con atto notificato il 19 febbraio 2021 l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui ha resistito il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in I. 438/1992 in riferimento agli artt. 7 I. 533/1973, 2, settimo comma, prima parte I. 297/1982, nonché degli artt. 24, 46 I. 88/1989, per decadenza del lavoratore assicurato, che aveva presentato la domanda di accertamento del proprio diritto al pagamento dal Fondo di Garanzia e di relativa condanna dell'Inps al pagamento della somma di C 34.440,88 ammessa, a titolo di credito per T.f.r., allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, cui soggetta la società datrice (con ricorso al Tribunale di Imperia depositato il 13 luglio 2018), oltre il termine annuale previsto dall'art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (7 giugno 2018), decorrente dall'esaurimento del procedimento RG 6044/2021 amministrativo, non già computato nella misura massima di trecento giorni, ma di sessanta, a norma dell'art. 2, settimo comma I. 297/1982, cui da aggiungere il termine di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46, quinto e sesto comma I. 88/1989 (e quindi complessivamente duecentoquaranta giorni) dalla presentazione della domanda amministrativa all'Inps, in data 10 ottobre 2016 (unico motivo); 2. esso è infondato; 3. secondo indirizzo consolidato di questa Corte (da ultimo ribadito da Cass. 3 aprile 2019, n. 9275), il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto rientrante nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell'art. 24 I. 88/1989, richiamato dall'art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.1. esso decorre dall'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art. 7 I. 533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46, quinto e sesto comma I. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'Inps: senza possibilità di deroga per effetto di un'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.2. in particolare, il termine presuntivo stabilito dall'art. 7 cit. per la decisione della domanda amministrativa non è posto in discussione dalla disposizione dell'art. 2, settimo comma I. 297/1982, secondo cui il Fondo deve provvedere al pagamento del credito del lavoratore entro lo spatium deliberandi di sessanta RG 6044/2021 giorni dalla domanda dell'interessato, essendo stato tale termine fissato dal legislatore per permettere lo svolgimento delle necessarie indagini sulla richiesta formulata dal lavoratore (Cass. 5 maggio 2008, n. 11009); 3.3. nel caso di specie, il termine di decadenza è stato rispettato, avendo il lavoratore presentato la domanda in via amministrativa il 10 ottobre 2016 e introdotto il giudizio (con ricorso depositato il 13 luglio 2018), entro il termine di un anno e trecento giorni (6 agosto 2018), computato alla luce dei principi di diritti enunciati; 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza came