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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 34319/2022

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A sul ricorso 7354/2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 907/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 1663/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 22 settembre 2016, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e ordinava all'[OSCURATO:PERSONA] di Milano di inserire la Colombo nella graduatoria permanente ad esaurimento come conseguenza della domanda presentata in data 25.5.2011, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che la riconfigurazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non implica ex se, in assenza di una esplicita previsione in tal senso, la cristallizzazione delle stesse al giorno della trasformazione, considerato che i limiti sono soltanto quelli previsti dal legislatore, vale a dire il divieto di nuovi inserimenti e pic erl'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 non comporta un ampliamento delle persone iscritte in graduatoria, ma si limita a prevedere la possibilità di un reinserimento di chi, facendone parte in quanto già in possesso dei requisiti necessari, era stato cancellato per non aver presentato tempestivamente la domanda di permanenza o di aggiornamento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Colombo, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis e comma 4, d.l. n. 97/2004, 1, comma 605,

I. n. 296/2006 e dei DD.MM. nn. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, da ritenersi viceversa tacitamente abrogato per incompatibilità dall'art. 1, comma 605,

I. n. 296/2006, con esclusione di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento in difetto di presentazione di apposita domanda che la disciplina transitoria prevedeva a pena di cancellazione definitiva; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605,

I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" i''(Ici.J(=t)ì che il ricorso va, dunque, rigettato, senzaY z C61~ LLE 1:111CMIC.' spese per non aver la Colombo, svolto difesa alcuna P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 7354/2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 907/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 1663/2013; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 22 settembre 2016, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e ordinava all'[OSCURATO:PERSONA] di Milano di inserire la Colombo nella graduatoria permanente ad esaurimento come conseguenza della domanda presentata in data 25.5.2011, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che la riconfigurazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non implica ex se, in assenza di una esplicita previsione in tal senso, la cristallizzazione delle stesse al giorno della trasformazione, considerato che i limiti sono soltanto quelli previsti dal legislatore, vale a dire il divieto di nuovi inserimenti e pic erl'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 non comporta un ampliamento delle persone iscritte in graduatoria, ma si limita a prevedere la possibilità di un reinserimento di chi, facendone parte in quanto già in possesso dei requisiti necessari, era stato cancellato per non aver presentato tempestivamente la domanda di permanenza o di aggiornamento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Colombo, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis e comma 4, d.l. n. 97/2004, 1, comma 605, I. n. 296/2006 e dei DD.MM. nn. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, da ritenersi viceversa tacitamente abrogato per incompatibilità dall'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, con esclusione di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento in difetto di presentazione di apposita domanda che la disciplina transitoria prevedeva a pena di cancellazione definitiva; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" i''(Ici.J(=t)ì che il ricorso va, dunque, rigettato, senzaY z C61~ LLE 1:111CMIC.' spese per non aver la Colombo, svolto difesa alcuna P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del
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