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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2025

Cassazione n. 18268/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/9/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 12.9.2024, il Tribunale di Napoli ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna del 16.7.2019 (irrevocabile il 3.9.2019) alla pena di sei mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di cui all’art. 570, commi.1, 2 n. 2) cod. pen. e con la sentenza di condanna del 13.4.2023 (irrevocabile il 22.9.2023) alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt.110, 582, 585 cod. pen.

Il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la seconda condanna ai sensi dell’art. 164, n. 1), cod. pen., in quanto “la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto”.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.164 cod. pen.

Dapprima lamenta che, a leggere la sentenza di cognizione, si evince che in realtà [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato una sola volta della sospensione condizionale della pena in occasione della sentenza di condanna del 13.4.2023, mentre per la prima era stata successivamente disposto solo l’ordine di sospensione dell’esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen.

Rileva che, in ogni caso, nell’ordinanza impugnata è omesso ogni riferimento all’art. 164, comma 4, cod. pen., ai sensi del quale il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena per una nuova e successiva condanna quando la pena risultante da quest’ultima, cumulata con la prima, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.

Nel caso di specie, quindi, nulla avrebbe astrattamente impedito al giudice di concedere per la seconda volta la pena sospesa, con una operazione che sarebbe risultata conforme al codice penale e coerente con l’intervento della Corte costituzionale in materia.

3. Con requisitoria scritta del 13.1.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata, infatti, si fonda su un’erronea applicazione dell’art. 164 cod. pen., che il giudice dell’esecuzione ha inteso come in ogni caso ostativo alla concessione per più di una volta del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In realtà, al comma quarto la citata disposizione di legge, stabilendo che la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, fa salvo il caso in cui la pena da infliggere con la nuova condanna, cumulata a quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.

Si tratta, appunto del caso di specie, nel quale la somma delle pene inflitte con le due sentenze di condanna di cui alla richiesta del pubblico ministero non superava i due anni, sicché non avrebbe potuto il giudice dell’esecuzione sovrapporre la propria valutazione a quella formulata del giudice di cognizione nell’esercizio di un suo potere discrezionale.

Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1976, ha in ogni caso dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.; di guisa che, anche a stare a ciò rileva il ricorso in ordine al fatto che non fosse stata concessa la sospensione condizionale in occasione della prima delle due sentenze di condanna, la norma richiamata dal giudice dell’esecuzione non sarebbe comunque ostativa in sede di cognizione al riconoscimento del beneficio con la condanna successiva.

Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l),

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/9/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 12.9.2024, il Tribunale di Napoli ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna del 16.7.2019 (irrevocabile il 3.9.2019) alla pena di sei mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di cui all’art. 570, commi.1, 2 n. 2) cod. pen. e con la sentenza di condanna del 13.4.2023 (irrevocabile il 22.9.2023) alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt.110, 582, 585 cod. pen. Il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la seconda condanna ai sensi dell’art. 164, n. 1), cod. pen., in quanto “la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto”. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.164 cod. pen. Dapprima lamenta che, a leggere la sentenza di cognizione, si evince che in realtà [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato una sola volta della sospensione condizionale della pena in occasione della sentenza di condanna del 13.4.2023, mentre per la prima era stata successivamente disposto solo l’ordine di sospensione dell’esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen. Rileva che, in ogni caso, nell’ordinanza impugnata è omesso ogni riferimento all’art. 164, comma 4, cod. pen., ai sensi del quale il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena per una nuova e successiva condanna quando la pena risultante da quest’ultima, cumulata con la prima, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Nel caso di specie, quindi, nulla avrebbe astrattamente impedito al giudice di concedere per la seconda volta la pena sospesa, con una operazione che sarebbe risultata conforme al codice penale e coerente con l’intervento della Corte costituzionale in materia. 3. Con requisitoria scritta del 13.1.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, si fonda su un’erronea applicazione dell’art. 164 cod. pen., che il giudice dell’esecuzione ha inteso come in ogni caso ostativo alla concessione per più di una volta del beneficio della sospensione condizionale della pena. In realtà, al comma quarto la citata disposizione di legge, stabilendo che la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, fa salvo il caso in cui la pena da infliggere con la nuova condanna, cumulata a quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. Si tratta, appunto del caso di specie, nel quale la somma delle pene inflitte con le due sentenze di condanna di cui alla richiesta del pubblico ministero non superava i due anni, sicché non avrebbe potuto il giudice dell’esecuzione sovrapporre la propria valutazione a quella formulata del giudice di cognizione nell’esercizio di un suo potere discrezionale. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1976, ha in ogni caso dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.; di guisa che, anche a stare a ciò rileva il ricorso in ordine al fatto che non fosse stata concessa la sospensione condizionale in occasione della prima delle due sentenze di condanna, la norma richiamata dal giudice dell’esecuzione non sarebbe comunque ostativa in sede di cognizione al riconoscimento del beneficio con la condanna successiva. Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l),
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