CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Rovigo con cui era condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada. Fatto commesso il 16/4/2016. 2. A motivi di ricorso lamenta: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada e dell'art. 191 cod. proc. pen.; 2) inosservanza degli artt. 223 disp. att. cod. proc. pen.; 191 cod. proc. pen.; 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; carenza di motivazione. Il difensore rappresenta che il ricorrente, fermato per un controllo di polizia su strada e sottoposto ad alcoltest, in seguito a ripetuti tentativi inidonei alla misurazione, veniva invitato a recarsi presso il [OSCURATO:PERSONA] del più vicino ospedale per eseguire un prelievo ematico. Nell'occorso era avvertito che un eventuale suo rifiuto sarebbe stato sanzionato penalmente. La procedura seguita nel caso in esame sarebbe del tutto irrituale, non essendo rimasto il ricorrente coinvolto in un incidente stradale (art. 186, comma 5, cod. strada) e non ricorrendo i casi previsti dall'art. 186, commi 3 e 4, cod. strada. Da quanto precede deriverebbe l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato mediante prelievo ematico su richiesta della P.G., in assenza delle condizioni richiamate. Si duole ulteriormente dell'omessa motivazione sull'eccezione riguardante la violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pe . Il ricorrente non sarebbe stato avvertito del luogo, del giorno e dell'ora delle analisi dei campioni ematici prelevati in spregio al diritto di difesa. Con memoria del 29/12/21 la difesa ha insistito nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso. 3. Osserva la Corte come la contravvenzione ascritta al ricorrente sia estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato (16/4/2016). Pur valutando il periodo di giorni 64 di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni, la contravvenzione risulta estinta alla data del 20/6/21. Ricorrono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rilevi la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] a ia Ciam