CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/11/2011 dal Tribunale di Napoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen. perché, in concorso con altri quattro coimputati, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotti nel presidio ASL [OSCURATO:PERSONA] 28, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Polvica, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a imposses- sarsi degli infissi di alluminio ivi montati, provvedendo a smontarli allorquando venivano sorpresi dalla P.G. operante. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa, con confisca e distru- zione di quanto in sequestro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo si deduce la mancata assunzione di prova decisiva richiesta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ci si duole del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimen- tale, avanzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], per l'assunzione della testimonianza del dr. [OSCURATO:PERSONA], medico in servizio presso l'ASL Napoli1 Distretto 28, al fine di dimostrare l'insussistenza dell'elemento psicologico e materiale del reato. Il ricorrente lamenta che la corte di appello, con una decisione che ritiene illogica e non adeguatamente motivata, ha escluso la possibilità di recepire una prova avente portata chiarificatrice dell'intera vicenda. La sentenza impugnata definisce sufficiente il risultato probatorio raggiunto ed inconferente l'eventuale apporto della testimonianza richiesta, se non addirit- tura contrastante le risultanze processuali. Il ricorrente precisa che la deposizione del Fusella avrebbe consentito di chia- rire che gli imputati erano presenti sul posto per prelevare l'arredamento della stanza del sanitario, su incarico dello stesso e, per mera incomprensione, avevano cominciato a smontare anche le pareti divisorie in alluminio.L'audizione del Fusella avrebbe consentito di chiarire che lo stesso aveva con- ferito l'incarico al proprio amico [OSCURATO:PERSONA], che si era avvalso dell'aiuto del Sigillo. La motivazione del rigetto viene definita incomprensibile ed illogica perché assertiva, assumendo che l'orario delle ore 21 era poco compatibile con l'attività lavorativa. Il ricorrente obietta che il lavoro era svolto su incarico del Fusella, a titolo di cortesia, e, pertanto, il responsabile dell'ufficio non ne era a conoscenza. Gli elementi di dubbio sottolineati dalla Corte distrettuale non contrastano con le risultanze probatorie, ma sono segno di elementi di dubbio che vanno necessa- riamente approfonditi. Con un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 56 cod. pen. Si contesta la sussistenza del tentativo di furto aggravato, sia in relazione all'univocità degli atti posti in essere che in relazione all'elemento soggettivo del reato. Si richiamano i principi stabiliti da questa Corte di legittimità in relazione alla configurabilità del tentativo, all'idoneità degli atti posti in essere, alla sussistenza del dolo e alla valutazione oggettiva della loro idoneità a perseguire il fine delit- tuoso, per evidenziare che nel caso che ci occupa la condotta nella quale è stato sorpreso l'imputato, mentre armeggiava nell'immobile dell'ASL, era finalizzata uni- camente a smontare il mobilio presso l'ufficio del Fusella. Tale ricostruzione è stata confermata da tutti gli imputati in sede di interro- gatorio o dichiarazioni spontanee. Il ricorrente evidenzia che si tratta di condotta materiale la quale non con- sente, oggettivamente, a causa del contesto in cui si inserisce, sulla base delle norme di esperienza e dell'id quod plerumque accidit, di rilevare il fine perseguito dall'agente per configurare il tentativo di sottrazione fraudolenta dei beni . Con un terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 624 bis cod. pen. Si contesta la ritenuta sussistenza del tentativo di furto aggravato, esten- dendo il concetto di domicilio agli uffici dell'ASL. Viene richiamata la sentenza a Sezioni Unite n. 26795/2006, Rv. 234269, sulla corretta individuazione del criterio della stabile destinazione funzionale, evi- denziando gli indici individuati da questa Corte per la corretta applicazione della norma, tra cui, in particolare, si sottolinea l'inaccessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Si conclude, infine, che se tra i luoghi tutelati dall'art. 614 cod. pen. vi è certamente il luogo di lavoro, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte napole- tana, lo stesso non può essere sempre equiparato alla privata dimora. In particolar modo nel caso degli uffici ASL, estranei a qualsiasi garanzia di riservatezza delle persone che vi accedano o lo frequentino, non potendosi ipotizzare l'estensione di un domicilio privato per i dipendenti, stante l'assenza in capo ai dipendenti della prerogativa di fruirne con la pienezza corrispondente a un domicilio. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni statui- zione di rito. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso, va ricordato che in primo grado si è proceduto con il rito abbreviato e che costituisce ius receptum il principio secondo cui chi abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 co. 3. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 15296 del 2/3/2004, Simek, Rv. 228535; conf. Sez. 4 n. 15573 del 20/12/2005 dep. 2006, Coniglio ed altri, Rv. 233956). Conferentemente la Corte partenopea richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'istituto della rinnovazione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale, in quanto derogatorio rispetto al principio di completezza dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 31065 del 10/5/2012, L. e altro, Rv. 253526; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv. 246859), e dun- que occorre che la rinnovazione stessa sia indispensabile, sulla base di una valu- tazione rimessa al giudice di merito (Sez. 4, n. 18660/2004, Rv. 228353; Sez. 4, n. 4981/2003, Rv.229666). Va anche ricordato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su ele- menti sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; conf. Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009; conf. Sez. 6, n. 30774 del 16/7/2013, Trecca, Rv. 257741). E che è stato anche chiarito che il giudice d'ap- pello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respin- gerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893, in un caso in cui la Corte d'appello aveva disatteso una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, ed aveva condannato l'imputato valorizzando le sue dichiarazioni confessorie). La sentenza impugnata, con motivazione logica e congrua, afferma che le risultanze istruttorie appaiono uniformi e concordi all'impianto accusatorio a carico dell'imputato, non essendo, all'uopo necessaria l'assunzione di ulteriori mezzi di prova. In tal senso, l'iter argomentativo anzi dettagliato è assolutamente coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale ricordato. La Corte partenopea ritiene che vada disattesa la richiesta di integrazione probatoria avanzata dalla difesa, attesa la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite al fine dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti. In particolare, i giudici del gravame del merito ritengono la tesi difensiva della buona fede dell'imputato, che si intende avallare con l'esame del sanitario che avrebbe autorizzato l'imputato allo smon- taggio degli infissi, assolutamente inverosimile ed in contrasto con le risultanze probatorie acquisite. Ciò in quanto gli imputati venivano sopresi all'interno dei lo- cali alle ore 21.00, e dunque in orario poco compatibile con quello lavorativo, e la tesi difensiva veniva smentita dall'Ente, avendo il Responsabile del distretto di- chiarato di non avere rilasciato alcuna autorizzazione allo smontaggio ed al pre- lievo degli infissi. Va aggiunto e ribadito, peraltro, conclusivamente, che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, co. 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo probatorio di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (così Sez. 5, n. 37195 del 11.7.2019, D. Rv. 277035; Sez. 5, n. 9069 del 7/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534). Ciò in quanto deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, co. 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determi- nato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/1/2020, R„ Rv. 278670). Ebbene, nel caso in esame, le circostanze addotte in appello, peraltro non dal ricorrente ma dal coimputato, secondo la corretta valutazione dei giudici del gra- vame del merito, non posseggono il requisito della "certezza dell'accadimento", in quanto smentite in concreto dalle risultanze degli atti d'indagine ed in particolare da quanto affermato dal Responsabile del Distretto ASL, il quale confermava l'ine- sistenza di qualsivoglia autorizzazione all'espletamento di quell'attività. 3. Infondato è anche il secondo profilo di doglianza. Nel provvedimento impugnato, infatti, non è dato ravvisare alcuna violazione dell'art. 56 cod. pen. Ed invero, i giudici del gravame del merito danno argomentatamente conto in motivazione, in maniera logica e congrua, di avere tenuto in debito conto quanto emerge dagli atti del processo, ovvero che l'imputato venne sorpreso mentre era intento a smontare infissi e porte del locale e dopo che la refurtiva era stata accu- mulata in terra, quindi dopo avere posto in essere atti non equivoci, diretti alla successiva commissione del reato ascrittogli. Si tratta, ad ogni evidenza, di una qualificazione giuridica del fatto coerente con la fattispecie delineata all'art. 56 cod. pen. mentre inconferenti, per contro, appaiono le allegazioni di parte, a sostegno dell'inidoneità di tali condotte a certi- ficare il "tentativo" di commissione del reato. Le considerazioni espresse, peraltro, non appaiono suffragate dall'allegazione di elementi tali da consentire un giudizio differente da quello espresso dalla Corte partenopea, limitandosi, parte ricorrente, a contestare tale impostazione pur senza offrire una concreta, diversa ricostruzione logico-giuridica. 4. Infine, corretta si dimostra anche la qualificazione giuridica del fatto di cui all'art.624bis c.p. operata dalla Corte napoletana, diversamente da quanto so- stiene il ricorrente con il terzo motivo di ricorso. Ed invero, il provvedimento impugnato correttamente ricomprende nel con- cetto di "privata dimora", anche luoghi destinati ad attività lavorativa, che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza autorizzazione del titolare, facendo corretta applicazione del dictum di Sez. Un. n. 31345/2017. Ciò in quanto non si trattava di sale d'attesa della ASL le quali sì, sono aperte al pubblico ed accessibili a terzi senza bisogno di autorizzazione alcuna. Ed è lo stesso ricorrente che finisce per riconoscerlo laddove alla pag. 3 del ricorso so- stiene che gli imputati "avrebbero ricevuto l'autorizzazione a prelevare l'arreda- mento dalla propria stanza' (ovverosia dall'ufficio del dottor Fusella). Si trattava, dunque, pacificamente, di un ufficio a cui il titolare aveva il potere di escludere l'accesso a terzi. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co