Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 24183/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso uhm- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte d'Appello di Palermo lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed €.2500,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per il reato di guida senza patente, con recidiva reiterata nel biennio.

A motivo del ricorso lamenta violazione di legge in ordine alla mancata prova della recidiva, alla misura della pena comminata e al diniego del riconoscimento della speciale tenuità del fatto di cui allart. 131 bis cod proc pen.

Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Deve rilevarsi l'intervenuta estinzione del reato.

E infatti decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, applicabile ai reati contravvenzionali, in forza del disposto di cui all'art. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod pen.

Il reato infatti è stato commesso il 13 luglio 2017 e, in assenza di eventi sospensivi nel corso del processo, si è prescritto il 13 luglio 2022.

A tale pronuncia si perviene considerando, sotto un primo aspetto, che l'odierno ricorso, per come articolato nel contenuto di cui si è dato cenno, non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, e che, sotto un secondo aspetto, non è applicabile l'art.129, secondo comma, cod.proc.pen.

In conformità dell'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).Ciò perché il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen.

Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente edan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso uhm- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte d'Appello di Palermo lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed €.2500,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per il reato di guida senza patente, con recidiva reiterata nel biennio. A motivo del ricorso lamenta violazione di legge in ordine alla mancata prova della recidiva, alla misura della pena comminata e al diniego del riconoscimento della speciale tenuità del fatto di cui allart. 131 bis cod proc pen. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Deve rilevarsi l'intervenuta estinzione del reato. E infatti decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, applicabile ai reati contravvenzionali, in forza del disposto di cui all'art. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod pen. Il reato infatti è stato commesso il 13 luglio 2017 e, in assenza di eventi sospensivi nel corso del processo, si è prescritto il 13 luglio 2022. A tale pronuncia si perviene considerando, sotto un primo aspetto, che l'odierno ricorso, per come articolato nel contenuto di cui si è dato cenno, non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, e che, sotto un secondo aspetto, non è applicabile l'art.129, secondo comma, cod.proc.pen. In conformità dell'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).Ciò perché il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente edan
Sentenza Cassazione n. 24183/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris