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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13787/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 4 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 31 ottobre 2019 del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati degli art. 171-bis e ter, lett. c) e comma 2, lett. a),

I. n. 633 del 1941 nonché per il reato dell'art. 648 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione la difesa degli imputati sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., perché la sentenza, su delega del Presidente del Tribunale, era stata redatta da un Giudice diverso da quello che l'aveva deliberata.

Con il secondo denuncia la violazione di legge in merito all'accertamento di responsabilità.

Con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché riproduttivi di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale.

Il primo motivo solleva un problema processuale in merito al giudice redattore dei motivi della sentenza, correttamente risolto, alla stregua della normativa vigente.

La sentenza di primo grado, infatti, è stata estesa da un Giudice all'uopo delegato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., a causa del grave impedimento del Giudice che aveva assunto la decisione.

E' pacifico in giurisprudenza che il potere sostitutivo attribuito al presidente dall'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il presidente può delegare altro giudice del tribunale (Sez.

F., n. 39182 del 27/08/2013, Pierantoni, Rv. 256719-01 e Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019, Titone, Rv. 277108- 01).

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, nel caso in esame, non rileva un'eventuale violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che la decisione era stata già assunta dal giudice impedito per motivi di salute, per cui il delegato non ha dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale ma si è limitato alla sola redazione dei motivi.

Generico e fattuale è il secondo motivo di ricorso rispetto alla dettagliata ricostruzione delle condotte illecite degli imputati, sorpresi nell'atto di vendita al pubblico dei prodotti recanti marchi contraffatti e copertine fotocopiate.

Ineccepibile è poi anche la motivazione sull'elemento psicologico di entrambi i reati in adesione ai principi giurisprudenziali consolidati in materia.

Del tutto inconsistente infine è il terzo motivo in merito alla motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che è stato adeguatamente giustificato dalla gravità del fatto (531 supporti), dalle diverse tipologie di prodotti offerti - dai videogiochi ai film ai cd musicali -, dal danno arrecato alla parte civile, dal contesto delinquenziale in cui erano inseriti almeno ai fini dell'approvvigionamento, dall'assenza di collaborazione alla ricostruzione dei fatti da parte degli imputati, dall'assenza di informazioni specifiche sulle condizioni di vita e sulla situazione socio-economica, dei precedenti penali del Riccio.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 4 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 31 ottobre 2019 del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati degli art. 171-bis e ter, lett. c) e comma 2, lett. a), I. n. 633 del 1941 nonché per il reato dell'art. 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione la difesa degli imputati sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., perché la sentenza, su delega del Presidente del Tribunale, era stata redatta da un Giudice diverso da quello che l'aveva deliberata. Con il secondo denuncia la violazione di legge in merito all'accertamento di responsabilità. Con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché riproduttivi di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. Il primo motivo solleva un problema processuale in merito al giudice redattore dei motivi della sentenza, correttamente risolto, alla stregua della normativa vigente. La sentenza di primo grado, infatti, è stata estesa da un Giudice all'uopo delegato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., a causa del grave impedimento del Giudice che aveva assunto la decisione. E' pacifico in giurisprudenza che il potere sostitutivo attribuito al presidente dall'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il presidente può delegare altro giudice del tribunale (Sez. F., n. 39182 del 27/08/2013, Pierantoni, Rv. 256719-01 e Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019, Titone, Rv. 277108- 01). Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, nel caso in esame, non rileva un'eventuale violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che la decisione era stata già assunta dal giudice impedito per motivi di salute, per cui il delegato non ha dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale ma si è limitato alla sola redazione dei motivi. Generico e fattuale è il secondo motivo di ricorso rispetto alla dettagliata ricostruzione delle condotte illecite degli imputati, sorpresi nell'atto di vendita al pubblico dei prodotti recanti marchi contraffatti e copertine fotocopiate. Ineccepibile è poi anche la motivazione sull'elemento psicologico di entrambi i reati in adesione ai principi giurisprudenziali consolidati in materia. Del tutto inconsistente infine è il terzo motivo in merito alla motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che è stato adeguatamente giustificato dalla gravità del fatto (531 supporti), dalle diverse tipologie di prodotti offerti - dai videogiochi ai film ai cd musicali -, dal danno arrecato alla parte civile, dal contesto delinquenziale in cui erano inseriti almeno ai fini dell'approvvigionamento, dall'assenza di collaborazione alla ricostruzione dei fatti da parte degli imputati, dall'assenza di informazioni specifiche sulle condizioni di vita e sulla situazione socio-economica, dei precedenti penali del Riccio. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 febbraio 202