CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34538/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'applicazione dell'art. 99 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati. Inoltre, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata risulta correttamente e adeguatamente motivata. Sul punto, occorre sottolineare che ai fini dell'applicazione della recidiva il giudice di merito esercita un potere discrezionale che deve tener conto dei criteri indicati dall'art. 133, cod. pen., tra i quali rientra altresì la condotta antecedente al reato, che dunque è ben valutabile dal giudice di merito, come avvenuto nel caso di specie; - Ritenuto che il secondo motivo - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 5 della sentenza impugnata. Cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec