CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02586/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultima. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ) ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Roma annullava il decreto che aveva convalidato il sequestro probatorio a carico dell'indagatct.a causa della mancata descrizione della condotta contestata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la motivazione del decreto impugnato avrebbe consentito sia la identificazione del reato per il quale si procedeva, sia le finalità del sequestro. Si dava infatti atto che le mascherine erano state sequestrate al fine di verificare la loro qualità e genuinità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio riafferma che per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio: (a) con riguardo al fumus commissi delicti è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01).Nel dettaglio si ribadisce che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01); (b) con riguardo al periculum in mora si riafferma che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). 1.2. Nel caso in esame il decreto di convalida indicava che «il sequestro dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi medici si rendeva necessario al fine di acclarare la qualità, la provenienza, l'origine, nonché la genuinità degli stessi, anche con perizia medica». Si tratta di una motivazione che descrive sufficientemente la condotta contestata che - allo stato degli atti - risulta correttamente inquadrata nelle fattispecie previste dagli artt. 515 e 648 cod. pen. ed indica con chiarezza la finalità probatoria. Dato che l'accertamento della contraffazione cui il sequestro è funzionale è essenziale per l'inquadramento della condotta, allo stato degli atti, la motivazione è congrua e sufficiente anche con riferimento alla sussistenza del fumus commíssi delicti. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 2 nove