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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30074/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione aggravata.

Rilevato che i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già eccepito in appello e propongono, quanto al primo motivo, una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato e, a pag.12, ha spiegato in maniera esauriente sul perché dovesse essere riconosciuta la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, sulla impossibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla dosimetria della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione aggravata. Rilevato che i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già eccepito in appello e propongono, quanto al primo motivo, una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato e, a pag.12, ha spiegato in maniera esauriente sul perché dovesse essere riconosciuta la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, sulla impossibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla dosimetria della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris