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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1984

Cassazione n. 19855/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il10/01/1984 avversol’ordinanza del 17/12/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l i ere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il p rovvedimento impugnato, è stata rigettata la richiesta del condannato di detenzione domicilia re relativa all ’ ese cuzione della pena detentiva di anni tre di reclusione irrogatagli per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.

P.R. n. 309 del 1990.

Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore , av v.

V. Cotroneo (inosservanza di legge penale e violazione dell’art. 47-ter, comma 1 - bis,Ord. pen.), si configura c ome doglianz a inammissibil e in quanto attinent e a profili di mero fatto, non specifica rispetto all’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che la sorregge, nonchémanifestamente infondata, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato.

Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come non emerga l ’ av vio di re vision e cri tica rispetto alle condotte per le quali il ricorrente ha riportato condanna e che anzi, emerge dalla stessa sentenza di condanna,che vi sono stati altri trasporti di stupefacente, in chili, come ammesso dallo stesso Ciocan in sed e di interrogatorio, nonché il tentativo , attraverso familiari , di “fare pulizia” , cioè, di non far reperirealtro stupefacente che evidentemente era custodi t o presso altro luogo di deposito (di qui la logica conclusione dell ’ intrinseca inidoneità della misura alternativa richiesta).

Ritenutoche , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché (v.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000 ) , valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il10/01/1984 avversol’ordinanza del 17/12/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l i ere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il p rovvedimento impugnato, è stata rigettata la richiesta del condannato di detenzione domicilia re relativa all ’ ese cuzione della pena detentiva di anni tre di reclusione irrogatagli per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d. P.R. n. 309 del 1990. Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore , av v. V. Cotroneo (inosservanza di legge penale e violazione dell’art. 47-ter, comma 1 - bis,Ord. pen.), si configura c ome doglianz a inammissibil e in quanto attinent e a profili di mero fatto, non specifica rispetto all’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che la sorregge, nonchémanifestamente infondata, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato. Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come non emerga l ’ av vio di re vision e cri tica rispetto alle condotte per le quali il ricorrente ha riportato condanna e che anzi, emerge dalla stessa sentenza di condanna,che vi sono stati altri trasporti di stupefacente, in chili, come ammesso dallo stesso Ciocan in sed e di interrogatorio, nonché il tentativo , attraverso familiari , di “fare pulizia” , cioè, di non far reperirealtro stupefacente che evidentemente era custodi t o presso altro luogo di deposito (di qui la logica conclusione dell ’ intrinseca inidoneità della misura alternativa richiesta). Ritenutoche , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché (v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000 ) , valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19855/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris