CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la rideterminazione di essa in interdizione temporanea pari alla pena principale inflitta; - le conclusioni rassegnate con separato atto, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi; e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2020 la Corte di appello di Firenze - per quel che qui interessa -, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 11 aprile 2018 del G.u.p. del Tribunale di Livorno: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di appropriazione indebita di cui ai capi D. ed E. della rubrica per difetto di querela; - in accoglimento della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal Karamuca, ha ridotto le pene principali inflitte allo stesso imputato ad anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa; - ha rideterminato la pena detentiva inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi dieci di reclusione; - ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro per il Karamuca e la Vivaldi; - ha revocato il sequestro e disposto la restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di tre veicoli; - ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva: • affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di associazione per delinquere (ex art. 416, comma 1, cod. pen. - capo A.), bancarotta patrimoniale, documentale e impropria da operazioni dolose (relativi alla ASGM Soc. Coop. - capo C.), bancarotta patrimoniale e impropria da operazioni dolose (relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. - capo F.); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. - capi G. e H.), dichiarazione infedele (relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop., alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop., alla BB [OSCURATO:PERSONA]. Coop. - capi I., O., Q., R.), indebita compensazione (relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. - capi L., S.), occultamento e distruzione di documenti contabili (relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e alla BB [OSCURATO:PERSONA]. Coop. - capi T. e U.), trasferimento fraudolento di valori (capo M.); • affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta semplice (relativo alla La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. - capo N.) e autoriciclaggio (capo W.); • affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di indebita compensazione (relativo alla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. - capo S.); • condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di anno di reclusione;• disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di [OSCURATO:PERSONA], l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle statuizioni ablative. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un unico motivo, con il quale sono stati dedotti la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, anche sub specie del travisamento della prova, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 10- quater d. Igs. 74/2000 (capo S.). La Corte territoriale - che ha motivato a fronte della totale omissione di argomentazioni da parte del primo Giudice (il quale si era limitato ad attribuire la responsabilità al Barzagli nell'erroneo presupposto che egli, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., avesse sottoscritto le dichiarazioni fiscali in imputazione, oggetto invece di invio telematico da parte di altri) - avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato sul suo ruolo formale, sul tenore di due conversazioni intercettate e sul fatto che egli sia stato retribuito per aver assunto la carica in discorso, non dando conto del necessario vaglio delle argomentazioni e degli elementi di fatto esposti nell'atto di appello, volti a dimostrare che l'imputato (al di là del ruolo formale e tenuto conto pure del tempo e delle circostanze in cui lo ha assunto) non avesse rivestito alcun effettivo ruolo gestorio (avendo sottoscritto solo due atti nella qualità), e segnatamente fosse estraneo alla gestione fiscale e contabile della società (affidata ad [OSCURATO:PERSONA] e a professionisti esterni), e non avesse la consapevolezza di segnali o circostanze idonee a fondare la consapevolezza di comportamenti illeciti posti in essere dagli amministratori di fatto, anche nei termini di un'accettazione del rischio; e tali allegazioni non sarebbero state disattese per il tramite dei dati valorizzati dalla Corte territoriale, dotati di scarsa capacità rappresentativa, e in particolare in forza del contenuto dei dialoghi intercettati e della pattuizione di un compenso in favore del Barzagli (elevato ma mai corrisposto per intero), dovendosi anzi considerare apparente in parte qua la motivazione. 2.2. Con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata denunciata l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che la Corte territoriale, in ragione della rideternninazione della pena detentiva (a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.) in anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.2.3.1. Con il primo motivo è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata, ad avviso della difesa, apparente, contraddittoria e illogica, relativamente ai fatti di bancarotta di cui capo C. della rubrica (inerenti alla ASGM soc. coop., di cui la Vivaldi risultava «dipendente contabile», come descritto in imputazione) e, segnatamente, con riferimento alle doglianze presentate con l'atto di appello riguardanti l'assenza in capo all'imputata della necessaria qualifica richiesta dall'art. 216 legge fall., il difetto della specifica contestazione di essa e della prova del suo concorso, quale extraneus. La Corte distrettuale, pur muovendo dal presupposto che alla Vivaldi è stata ascritta una responsabilità a titolo di concorso eventuale e dalla necessità della prova di esso, si sarebbe limitata ad elencare una serie di elementi mai riferiti specificamente al capo C., bensì alla società [OSCURATO:PERSONA] (cfr. capo F) e alla «generale conduzione degli affari», ossia al capo A. relativo al delitto di associazione per delinquere, confondendo la prova di tale delitto e degli altri reati satellite con la prova del delitto di cui al capo C. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata denunciata l'omessa motivazione in relazione alle doglianze avanzate con l'atto di appello a proposito: - della determinazione, con motivazione insufficiente e contraddittoria, della pena per il reato più grave (quello di cui al capo C.) in misura superiore al minimo (segnatamente in anni quattro di reclusione), senza considerare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rigettando il gravame (che aveva evidenziato come il primo Giudice avesse operato solo un richiamo al ruolo dell'imputata nell'associazione di cui al capo A., ossia un elemento relativo a un reato diverso) solo perché la pena sarebbe mite alla luce della pluralità dei fatti di bancarotta in discorso e dell'entità delle distrazioni (di oltre euro 1.600.0000), ossia per il tramite di una mera clausola di stile; - e all'omessa motivazione sugli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., essendo stato applicato dal G.u.p. un unico complessivo aumento di anni due di reclusione che la Corte di merito ha ritenuto «non proprio esemplare», senza tuttavia riformare in parte qua la decisione ed anzi assumendo apoditticamente che si sia trattato di un calcolo favorevole all'imputata, così rendendo invece una statuizione che ha determinato l'erronea diminuzione della pena a seguito del proscioglimento della Vivaldi per due delle imputazioni (cfr. motivo seguente). 2.3.3. Con il terzo motivo sono state addotte l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stata ridotta la pena, a fronte del proscioglimento dell'imputata per i reati di cui ai capi D. ed E., di due mesi di reclusione, e ciò a cagione della mancata quantificazione dei singoli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. (censurati con il secondo motivo di ricorso) e in maniera deteriore - senza alcuna motivazione - rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (prosciolto per i medesimi reati in relazione ai quali gli era stata contestata la posizione «più grave» di amministratore di fatto) cui la pena è stata ridotta di quattro mesi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché il secondo e il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini che si esporranno oltre; l'impugnazione della Vivaldi è inammissibile nel resto. 1. L'unico motivo di ricorso formulato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: - la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte» (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 - 01); infatti, «il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - d'altra parte, la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), fermo restando che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito e che il travisamento della prova, «consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova», può essere utilmente dedotto con il ricorso per cassazione purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (ivi); - «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; cfr. già Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Nel caso in esame la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha disatteso il gravame, attribuendo al ricorrente la responsabilità per il delitto di cui all'art. 10-quater d. Igs. 74/2000 (capo S.) non solo sulla scorta del suo ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., bensì traendo dal compendio in atti la sua piena consapevolezza e condivisione dell'agire illecito posto in essere da chi aveva la gestione di fatto dell'ente: in particolare, il Giudice di appello ha argomentato alla luce del tenore di talune conversazioni intrattenute dallo stesso Barzagli con i coimputati (dalle quali ha evinto che egli ha consapevolmente lasciato la gestione dell'ente ai coimputati e consentito loro di operare «in maniera non corretta», prestandosi ad eseguire le istruzioni ricevute e a collaborare) ed ha pure rilevato come egli sia stato retribuito mensilmente per aver assunto detto ruolo formale, così indicando gli elementi fattuali convergenti, ulteriori rispetto all'accettazione della carica, che ha ritenuto dimostrativi della sua consapevolezza del modus operandi illecito della società e del suo ruolo in seno ad essa, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019 - dep. 2020, Passoni, Rv. 277507 - 01: «in tema di reati tributari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice», fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell'amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall'accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto)»). Ragion per cui la prospettazione difensiva è infondata nella parte in cui ha addotto il vizio di motivazione per la mancanza e l'illogicità di essa e per il travisamento della prova (che nella specie non inerisce a dati atti a inficiare l'iter argomentativo appena compendiato); ed è manifestamente infondata nella parte in cui ha assunto che la motivazione sarebbe apparente (ipotesi quest'ultima che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente: cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). E nel resto il ricorso ha finito col prospettare un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito, degli elementi posti dalla Corte distrettuale a sostegno della sua decisione anche rispetto a quelli addotti a discarico dalla difesa (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini che si espongono. Invero: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); - come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della previgente disciplina del c.d. patteggiamento della pena in appello - previsto dall'art. 599 cod. proc. pen., poi abrogato e nuovamente introdotto nell'ordito codicistico (ex lege 103/2017) all'art. 599-bis cod. proc. pen. - l'accordo tra le parti «può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso» (Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro, Rv. 229931 - 01; cfr. più di recente, con riferimento alla normativa oggi in vigore, Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806 - 01); - dunque, «il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti» (Sez. 5, n. 11940/2020, cit.); - a seguito della rideterminazione della pena detentiva al di sotto dei anni cinque di reclusione e tuttavia al di sopra di anni tre, la Corte di merito avrebbe dovuto conformemente alla legge penale sostituire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per la durata di anni cinque (art. 29, comma 1, cod. pen.); - può provvedersi in tal senso in questa sede (art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.), disponendo pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che va sostituita - come appena esposto - con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 3. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo ai fatti di bancarotta di cui capo C. della rubrica, come descritto in imputazione è inammissibile poiché privo di specificità e manifestamente infondato. Anzitutto, il ricorso è del tutto apodittico e manifestamente infondato allorché assume la mancata contestazione del fatto nei confronti della Vivaldi, sol perché ella nell'imputazione è stata indicata come contabile della società: il capo C., infatti, elevato nei confronti di lei, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimi quali amministratori di fatto della società fallita) e [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratore di diritto di essa), ha a chiare lettere fatto riferimento al «concorso» dell'imputata (dando conto del ruolo di contabile dello stesso ente da lei svolto) e di detti soggetti, menzionando - oltre alle norme incriminatrici contemplate dalla legge fallimentare - l'art. 110 cod. pen. e descrivendo le condotte in contestazione (sub specie delle stesse norme); e la Vivaldi - come ha rilevato la Corte di merito - è stata ritenuta responsabile proprio quale concorrente esterna, non potendosi affatto ravvisare l'asserita mancanza di contestazione; il che rende superflua ogni ulteriore considerazione al riguardo. In secondo luogo, il motivo in esame non si è confrontato compiutamente con il percorso argomentativo esposto nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), avendo dedotto - in ordine alla sua responsabilità della Vivaldi quale concorrente - il difetto di un diretto riferimento alla fallita ASGM soc. coop. (in relazione alla quale è stata elevata l'imputazione in discorso), senza tuttavia considerare che la Corte di merito ha comunque indicato gli elementi sintomatici, tratti anzitutto dalle conversazioni intercettate della piena partecipazione dell'imputata all'agire criminoso del marito [OSCURATO:PERSONA] (oltre che del padre [OSCURATO:PERSONA]) inerente sia alla società in discorso sia all'impiego di più compagini societarie per perpetrare gli illeciti in imputazione, evidenziando come dal tenore dei dialoghi sia emerso che ella non ha affatto operato come mera lavoratrice dipendente (con la mansione di contabile); inoltre, il Giudice distrettuale ha fatto espresso riferimento (sulla scorta delle movimentazioni dei conti correnti a lei intestati) al profitto da lei direttamente conseguito in virtù di dette condotte. Infine, con evidenza tale motivazione non può dirsi apparente (sulla scorta della giurisprudenza richiamata retro; cfr. par. 1.). 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione alla determinazione in quattro anni di reclusione della pena per il reato considerato più grave di bancarotta fraudolenta: la Corte di merito ha confermato la statuizione del primo Giudice dando conto anche dell'importo elevato della distrazione in contestazione; non rileva, allora, che si sia fratto riferimento anche al ruolo dell'imputata nel sodalizio de quo (riferibile strico sensu al capo A.), considerato peraltro che la pena irrogata è inferiore al medio edittale previsto dall'art. 216, comma 1, legge fall. (che deve essere calcolato «non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01) ed è «l'irrogazione di una pena base pari o superiore» ad esso a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01). Il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui si è doluto della determinazione degli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. in misura deteriore rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali» e «nessuna valutazione comparativa tra posizioni diverse è richiesta»; e che «tra i parametri di legittimità per la definizione della pena [non] si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020 - 01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880 - 01). La prospettazione difensiva è invece fondata in relazione alla determinazione della pena per i reati satellite, già oggetto di censura con il gravame. Difatti, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie non vi è un'indicazione neppure minima, nonostante l'aumento abbia riguardato condotte distinte la cui pena edittale è anche diversa, avendo la Corte di appello in via assertiva assunto che nella specie sarebbe stata resa una statuizione favorevole per l'imputata. Il che si è in effetti riverberato anche sulla riduzione della pena, in ragione del proscioglimento per i reati di cui ai capi D. ed E., per cui è del tutto assente la motivazione posta a sostegno dell'individuazione della pena da eliminare. Al riguardo - alla luce di quanto rassegnato dal Procuratore generale che in parte qua ha evidenziato il difetto di interesse della ricorrente (sulla scorta di Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117 - 01, secondo cui «in tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza») - il Collegio rileva che: - le Sez. U, n. 47127/2021, cit., hanno affermato che «una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso Ma quando, all'inverso, il rilievo è strumentale alla contestazione della assenza della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, non è possibile sostenere che occorre l'esplicitazione da parte dell'impugnante di uno specifico interesse perché all'evidenza quest'interesse ricorre e si concreta nella determinazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio»; - e nel caso in esame l'imputata (che già con l'atto di appello aveva comunque sollevato censure relative alla congruità della pena a lei irrogata)con il ricorso ha contestato il difetto di motivazione a sostegno della determinazione degli aumenti di pena anche in relazione alla congruità di essi. 4.1. In ragione della fondatezza, nei termini appena esposti, delle censure relative al trattamento sanzionatorio - non essendosi esaurito in parte qua il giudizio in ordine ai reati per cui l'imputata è stata condannata (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; Sez. U n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01) - deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) dei reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, comma 1, d. Igs. 74/2000) descritto al capo G. della rubrica, la cui commissione è collocata nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013; e di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. 306/1992, ora art. 512-bis cod. pen.) di cui al capo M., limitatamente ai fatti commessi i giorni 11 marzo 2011 e 12 febbraio 2014; dunque, con riferimento ad essi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti della ricorrente.Nei confronti di quest'ultima la medesima sentenza deve, invece, essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena per i residui reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA]- il cui ricorso è stato rigettato - deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo G) e ai fatti commessi nelle date del 11 marzo 2011 e del 12 febbraio 2014 contestati al capo M) in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Annulla la sentenza di cui