CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche„ aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena/ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui contesta, per un verso, l'affermazione della penale responsabilità, avendo la Corte di merito omesso di valutare la crisi di liquidità sfociata poi nella dichiarazione di fallimento della società, ciò che escluderebbe il dolo, e, per altro verso, la mancata applicazione sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., atteso il modesto scostamento dalla soglia di punibilità, sia del beneficio della non menzione. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare fa tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, pacifica l'omesso versamento dell'iva per un ammontare di 276.622 euro relativamente all'anno di imposta 2012, hanno evidenziato come la crisi del settore edilizio sia iniziata nel 2008, e, pertanto, era ben nota all'imputato, il quale ha ricoperto la carica di amministratore unico sin dal 2007 e, ogni caso, non risultano nemmeno allegate eventuali misure adottate per fronteggiare tale crisi. 5. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità 6. Quanto al secondo motivo, i giudici di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di od.; legittimità - hanno escluso la sussistenza dei presupposti sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. stante lo scostamento di oltre 26 mila euro dalla soglia di punibilità, scostamento osta alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità", sia dell'art. 175 cod. pen., essendo l'imputato gravato da una precedente per un reato della stessa specie. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] orbetta Giovann