CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 32650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Parma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; Considerato che il primo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sottolineando, in particolare, la mancanza degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in fatto, sono estremamente generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte di una motivazione logicamente corretta non indicano gli elementi posti a base delle censure formulate, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, anziché di prevalenza, con l'aggravante contestata, non è consentito dalla legge, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere esten