CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 10 luglio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 54 e 640 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa e al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è riproduttivo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha affermato che la versione dell'imputato, secondo cui egli era rimasto vittima di usura e, all'epoca dei fatti, aveva vissuto una condizione di dissesto finanziario, non era veritiera, non risultando in alcun modo provata e, tra l'altro, non avendo l'imputato fatto neppure richiesta di accesso al fondo nazionale antiusura ex I. 7/3/1996 n. 108. Per contro, la Corte d'appello, con motivazione pertinente e priva di illogicità (si veda ancora pag. 6 della sentenza impugnata), ha confutato la doglianza difensiva, dando seguito al principio di diritto secondo cui lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo, quali - come nel caso di specie - quella di aver negoziato interessi usurari nel chiedere un prestito (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il