CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 21742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2751/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5329/2014 depositata il03/06/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato i provvedimenti di fermo amministrativo sul veicolo [OSCURATO:TARGA], risultanti dalla ispezione del P.R.A., ed ha chiesto dichiararsi la nullità dei fermi, dei titoli, e delle cartelle presupposte, deducendo, tra gli altri motivi, di non aver ricevuto alcuna cartella di pagamento presupposta ai fermi. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto all’esito dell’appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che “esaminando le copie delle relazioni delle notifiche prodotte dall’Equitalia, il collegio rileva che manca la parte della pagina con la stampiglia del nome del destinatario della notifica stessa (e quindi del destinatario della pretesa tributaria). Inoltre le distinte delle raccomandate … non sono collegabili alle copie di dette relazioni di notificazione in quanto su queste ultime non è riportato nemmeno il numero della raccomanda di riferimento. Delle notifiche indicate come effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non è stato depositato l’avviso di ricevimento. …Equitalia non ha depositato nemmeno in copia le cartelle di pagamento….. Si evidenzia inoltre che l’Equitalia ha depositato nel presente secondo grado altre copie incomplete di relazioni di notificazioni ed estratti di ruolo con numeri diversi da quelli elencati nelle controdeduzioni depositate in primo grado ed indicati dalla stessa Equitalia come riferibili alle cartelle di pagamento presupposte ai due fermi”. Alla luce di tali considerazioni, il giudice di secondo grado ha escluso la prova della notifica delle cartelle presupposte ed annullato i fermi amministrativi, ordinandone la cancellazione. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione. 4.Il controricorrente è rimasto intimato. 5.All’adunanza camerale dell’11 luglio 2023, tenutasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ., previo provvedimento del Presidente del collegio, la causa è stata decisa, previa verifica della ritualità della notifica (anche ai sensi di Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916). Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non essendovi alcun obbligo, da parte dell’agente di riscossione, di depositare le copie integrali delle cartelle di pagamento e risultando, al contrario, depositata tutta la documentazione necessaria a dimostrarne l’avvenuta notifica, mentre il giudice di appello ha esaminato documentazione non pertinente e rilevato carenze non eccepite neppure dal ricorrente. 2.Occorre premettere che, in tema dinotifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione dinotifica - in applicazione del principio, Cass., 21/07/2021, n. 20769 ha cassato la decisione della CTR che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate dinotifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza dicontestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. 3.Va anche aggiunto che la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa - non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica - rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa (Cass., Sez. L., 19/11/2021, n. 35692). Nel caso di specie, in effetti, la notifica delle cartelle è avvenuta prima dell’intervenuta sentenza della Corte costituzionale ed il rapporto (rispetto alle notifiche effettuate) è esaurito, per cui non rileva il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 4.La sentenza si fonda, pertanto, su una erronea applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, in accoglimento del motivo formulato, deve essere cassata. A questo punto, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento - la cui documentazione è stata allegata al presente ricorso - è già stata accertata dal giudice di primo grado (a prescindere dall’improprio uso del verbo «presume») ed, in base a quanto già evidenziato ai punti 2 e 3, è stata erroneamente qualificata come invalida da quello di secondo grado. Ne consegue che la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. In proposito va sottolineato che l’ulteriore motivo proposto in appello, avente ad oggetto eccezione e decadenza dei crediti azionati, non risulta formulato in primo grado, mentre il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (carenza di motivazione e sproporzione) non è stato né oggetto dell’impugnazione né semplicemente riproposto in appello. 5.In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, quelle delle fasi di merito sono compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte: in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito la causa, con rigetto dell’originario ricorso; condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di