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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05071/2026

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milanoicon ordinanza del 27/02/2025; ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali genitori di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 14/05/2022 al 13/09/2022, poi deceduto in data 29/05/2023; il procedimento si è concluso con l'archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 31/07/2023 per mancanza di elementi di responsabilità.2.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorst per cassazione, affidandolt ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.

Rileva che nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione gli istanti non hanno chiesto che venissero loro riconosciuti anche gli interessi legali sull'eventuale sorta liquidata, essendosi limitati a chiedere la liquidazione della somma di 28.534/22 euro, ovvero la costituzione di una rendita vitalizia; che, dunque, in assenza di specifica richiesta sul punto, non avrebbe potuto essere pronunciata la condanna al pagamento degli interessi legali; che, invero, nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione, che ha natura civilistica, vige il principio della domanda e, in particolare, il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, scolpito nell'art. 112 cod. proc. civ.

3. I ricorsi sono fondati.

Va, innanzitutto, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, gli interessi legali dovuti sull'indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita hanno natura corrispettiva e non moratoria e vanno corrisposti solo a partire dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 265580 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 251595 - 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 238677 - 01).

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di affermare che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 288270 - 01; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 265580 - 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 251595 - 01).

Nel caso di specie, non risultando che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano mai formalmente avanzato, nel corso del giudizio, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull'indennità riparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dalla Corte territoriale deve ritenersi avvenuto "ultra petita" e, dunque, illegittimamente.

In accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione ricorrente, dunque, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali, che va eliminata.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milanoicon ordinanza del 27/02/2025; ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali genitori di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 14/05/2022 al 13/09/2022, poi deceduto in data 29/05/2023; il procedimento si è concluso con l'archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 31/07/2023 per mancanza di elementi di responsabilità.2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorst per cassazione, affidandolt ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. Rileva che nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione gli istanti non hanno chiesto che venissero loro riconosciuti anche gli interessi legali sull'eventuale sorta liquidata, essendosi limitati a chiedere la liquidazione della somma di 28.534/22 euro, ovvero la costituzione di una rendita vitalizia; che, dunque, in assenza di specifica richiesta sul punto, non avrebbe potuto essere pronunciata la condanna al pagamento degli interessi legali; che, invero, nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione, che ha natura civilistica, vige il principio della domanda e, in particolare, il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, scolpito nell'art. 112 cod. proc. civ. 3. I ricorsi sono fondati. Va, innanzitutto, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, gli interessi legali dovuti sull'indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita hanno natura corrispettiva e non moratoria e vanno corrisposti solo a partire dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 265580 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 251595 - 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 238677 - 01). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di affermare che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 288270 - 01; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 265580 - 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 251595 - 01). Nel caso di specie, non risultando che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano mai formalmente avanzato, nel corso del giudizio, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull'indennità riparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dalla Corte territoriale deve ritenersi avvenuto "ultra petita" e, dunque, illegittimamente. In accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione ricorrente, dunque, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali, che va eliminata. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo, statuizione che elimina. Così deciso in Roma,
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