Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenzaSezione IV

Corte costituzionale n. 156/1973

ECLI:IT:COST:1973:156
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ordinanza 19 febbraio 1971, il Consiglio di Stato in s.g. (Sez.

IV) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ai fini della decisione del ricorso proposto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] contro il rifiuto del Consiglio nazionale delle ricerche di corrispondergli, in seguito a dimissioni da impiego non di ruolo, l'indennità di anzianità, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sulla disciplina del rapporto d'impiego non di ruolo con le amministrazioni statali, nella parte in cui esclude che tale indennità sia dovuta, in caso di dimissioni volontarie.

La non manifesta infondatezza è motivata con il richiamo alla sentenza di questa Corte 27 giugno 1968, n. 75 che ha dichiarato illegittimo l'art. 2120 del codice civile, nella parte in cui negava al lavoratore il diritto alla indennità di anzianità nel caso di dimissioni volontarie e con la considerazione che gli stessi principi, in base ai quali si è pervenuti a tale decisione, sono indubbiamente applicabili ai rapporti d'impiego pubblico non di ruolo.

2. - Con altra ordinanza, in data 15 febbraio 1972 lo stesso Consiglio di Stato in s.g. (Sez.

IV), nel corso del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], avventizio di 3 categoria del Ministero della difesa, licenziato per motivi disciplinari, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dello stesso art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui nega l'indennità suddetta, nel caso di licenziamento per motivi disciplinari.

La motivazione della non manifesta infondatezza è identica a quella dell'ordinanza 19 febbraio 1971 sopra riassunta.

3. - Dopo gli adempimenti di legge, i due giudizi, come sopra promossi, vengono ora alla cognizione della Corte.

Si sono costituite le parti private, i patrocini delle quali, con memorie depositate, rispettivamente, il 19 ottobre 1971 e l'11 settembre 1972, richiamando ed illustrando le motivazioni delle ordinanze di rinvio, concludono chiedendo che le prospettate questioni vengano dichiarate fondate.

Tale tesi è ribadita dal patrocinio dell'ing.

Vacca con successiva memoria depositata il 20 settembre 1973.

Non vi è stata costituzione delle Amministrazioni pubbliche controinteressate, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, dato che entrambi hanno per oggetto il dubbio circa la legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - che disciplinava il rapporto di pubblico impiego non di ruolo - nelle parti in cui nega la corresponsione dell'indennità di anzianità nelle ipotesi di risoluzione del rapporto in seguito a condanna penale o provvedimento disciplinare ed in seguito a volontarie dimissioni.

2. - Anzitutto deve rilevarsi che, successivamente alla risoluzione dei rapporti d'impiego, ai quali si riferiscono le ordinanze di cui in epigrafe, sono state promulgate e sono entrate in vigore le leggi 8 giugno 1966, n. 424; 15 luglio 1966, n. 604 e 28 dicembre 1966, n. 1077, in forza delle quali dette questioni sono ormai risolte in favore degli impiegati e dei lavoratori dipendenti sia dallo Stato o da altri Enti pubblici sia da privati.

Infatti: - l'art. 1 della legge n. 424 abroga le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento della pensione e di ogni altra indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza; - l'art. 9 della legge n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) statuisce che l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del relativo rapporto; - infine - con più specifico riferimento alla natura dei rapporti per la risoluzione dei quali sono state prospettate le questioni in esame - l'art. 1 della legge n. 1077 del 1966 dispone che agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo.

Senonché, dato che, come sopra si è rilevato, i rapporti d'impiego che formano oggetto dei giudizi a quo sono stati risoluti prima dell'entrata in vigore delle richiamate leggi, che, in conseguenza, non sono ad essi applicabili, le prospettate questioni conservano la loro rilevanza.

3. - È evidente che la sopra riportata legislazione costituisce attuazione dei principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966, che, muovendo dal carattere retributivo del trattamento di quiescenza spettante in conseguenza di un rapporto di impiego o di lavoro e della particolare protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, la retribuzione del prestatore d'opera in ogni suo aspetto, ha ritenuto contrastante con l'art. 36 della Costituzione qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o i suoi aventi causa, per qualsiasi ragione, di detto trattamento, conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa.

In applicazione degli stessi principi e nel quadro della legislazione che li ha recepiti, le questioni in esame risultano quindi pienamente fondate.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul "Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato", nelle parti in cui dispone che non sia dovuta indennità di anzianità nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o a provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ordinanza 19 febbraio 1971, il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ai fini della decisione del ricorso proposto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] contro il rifiuto del Consiglio nazionale delle ricerche di corrispondergli, in seguito a dimissioni da impiego non di ruolo, l'indennità di anzianità, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sulla disciplina del rapporto d'impiego non di ruolo con le amministrazioni statali, nella parte in cui esclude che tale indennità sia dovuta, in caso di dimissioni volontarie. La non manifesta infondatezza è motivata con il richiamo alla sentenza di questa Corte 27 giugno 1968, n. 75 che ha dichiarato illegittimo l'art. 2120 del codice civile, nella parte in cui negava al lavoratore il diritto alla indennità di anzianità nel caso di dimissioni volontarie e con la considerazione che gli stessi principi, in base ai quali si è pervenuti a tale decisione, sono indubbiamente applicabili ai rapporti d'impiego pubblico non di ruolo. 2. - Con altra ordinanza, in data 15 febbraio 1972 lo stesso Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), nel corso del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], avventizio di 3 categoria del Ministero della difesa, licenziato per motivi disciplinari, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dello stesso art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui nega l'indennità suddetta, nel caso di licenziamento per motivi disciplinari. La motivazione della non manifesta infondatezza è identica a quella dell'ordinanza 19 febbraio 1971 sopra riassunta. 3. - Dopo gli adempimenti di legge, i due giudizi, come sopra promossi, vengono ora alla cognizione della Corte. Si sono costituite le parti private, i patrocini delle quali, con memorie depositate, rispettivamente, il 19 ottobre 1971 e l'11 settembre 1972, richiamando ed illustrando le motivazioni delle ordinanze di rinvio, concludono chiedendo che le prospettate questioni vengano dichiarate fondate. Tale tesi è ribadita dal patrocinio dell'ing. Vacca con successiva memoria depositata il 20 settembre 1973. Non vi è stata costituzione delle Amministrazioni pubbliche controinteressate, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, dato che entrambi hanno per oggetto il dubbio circa la legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - che disciplinava il rapporto di pubblico impiego non di ruolo - nelle parti in cui nega la corresponsione dell'indennità di anzianità nelle ipotesi di risoluzione del rapporto in seguito a condanna penale o provvedimento disciplinare ed in seguito a volontarie dimissioni. 2. - Anzitutto deve rilevarsi che, successivamente alla risoluzione dei rapporti d'impiego, ai quali si riferiscono le ordinanze di cui in epigrafe, sono state promulgate e sono entrate in vigore le leggi 8 giugno 1966, n. 424; 15 luglio 1966, n. 604 e 28 dicembre 1966, n. 1077, in forza delle quali dette questioni sono ormai risolte in favore degli impiegati e dei lavoratori dipendenti sia dallo Stato o da altri Enti pubblici sia da privati. Infatti: - l'art. 1 della legge n. 424 abroga le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento della pensione e di ogni altra indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza; - l'art. 9 della legge n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) statuisce che l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del relativo rapporto; - infine - con più specifico riferimento alla natura dei rapporti per la risoluzione dei quali sono state prospettate le questioni in esame - l'art. 1 della legge n. 1077 del 1966 dispone che agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo. Senonché, dato che, come sopra si è rilevato, i rapporti d'impiego che formano oggetto dei giudizi a quo sono stati risoluti prima dell'entrata in vigore delle richiamate leggi, che, in conseguenza, non sono ad essi applicabili, le prospettate questioni conservano la loro rilevanza. 3. - È evidente che la sopra riportata legislazione costituisce attuazione dei principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966, che, muovendo dal carattere retributivo del trattamento di quiescenza spettante in conseguenza di un rapporto di impiego o di lavoro e della particolare protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, la retribuzione del prestatore d'opera in ogni suo aspetto, ha ritenuto contrastante con l'art. 36 della Costituzione qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o i suoi aventi causa, per qualsiasi ragione, di detto trattamento, conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa. In applicazione degli stessi principi e nel quadro della legislazione che li ha recepiti, le questioni in esame risultano quindi pienamente fondate. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul "Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato", nelle parti in cui dispone che non sia dovuta indennità di anzianità nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o a provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 156/1973 — Fons Iuris — Fons Iuris