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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00185/2026

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gliere ORDINANZA sul ricorso 14490/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e T A [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeBoscarelli -controricorrenti - avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 151/2020 depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza che si riporta in epigrafe ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma dell'impugnata decisione di primo grado – che pure aveva accolto l'opposizione di costoro avverso l'ingiunzione di pagamento chiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di mutuo stipulato dalla Tangredi per ripianare una pregressa situazione di debito ed aveva perciò proceduto a rideterminare il saldo a debito oggetto di ripianamento – ha ritenuto di dichiarare la nullità del predetto contratto di mutuo per difetto di causa considerando che l'operazione non fosse meritevole di tutela in quanto destinata non ad erogare un nuovo finanziamento, ma a costituire in favore del creditore una nuova ragione di garanzia, per di più presidiata dalla fideiussione accordata dal Cavuoto.

Nell'occasione il giudice territoriale, in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel parallelo giudizio incardinato dalla Tangredi e dal Cavuoto al fine di rideterminare il saldo iscritto a proprio debito al netto delle voci illegittimamente pretese dalla creditrice, ha pure ritenuto che, essendo onere dell’attrice in riconvenzionaledare prova delle corrispondenti pretese, la mancata produzione di tutti gli estratti conto non potesse essere colmata da quelli elaborati in proprio dall'intermediario mediante il software "[OSCURATO:PERSONA]" e che la relativa pretesa andasse perciò determinata applicando il principio del saldo zero.

Avverso la predetta decisione insorge ora la [OSCURATO:SOCIETA] con un ricorso affidato a sei motivi, ai quali resistono con controricorso gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 1814, 1418, 1425. 1344 e 1231 cod. civ. per aver il decidente divisato la nullità del sottoscritto contratto RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli di finanziamento per non essere stata resa disponibile la somma mutuata e per essere stato destinato il corrispettivo all’acquisto di titoli da costituire in ulteriore garanzia di un debito peraltro nascente da appostazioni indebite – è fondato e va accolto dal momento che essendo in facoltà della Corte di Cassazione, immutati i presupposti di fatto della vicenda scrutinata, accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella specificata nel ricorso (ex plurimis, Cass., Sez.

VI-III, 14/02/2014, n. 3437), va qui data applicazione al recente dictum delle SS.UU. in ragione del quale va ritenuto valido «il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., Sez.

U,5/03/2025, n. 5841).

Aderendo ad un insegnamento di impronta contraria la decisione impugnata va, quindi, doverosamente cassata.

3. Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. per aver il decidente ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse stato chiesto in relazione al predetto contratto di mutuo, così implicitamente ritenendo di non dover accogliere la domanda di condanna degli opponenti al saldo dovuto in base ai pregressi rapporti contrattuali – resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. Il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione degli artt. 112, 166 e 183 cod. proc. civ. per non avere il decidente RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli rilevato l’inammissibilitàdella domanda di accertamento del saldo di conto corrente autonomamente esercitata dagli opponenti in quanto trattandosi di eccezione in punto all’esistenza e alla certezza del credito questa avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione al d.i. – è inammissibile, da un lato, perché non si accorda alla sottostante realtà fattuale oggetto di giudizio come incontrovertibilmente attestata dagli atti di ricorso, vero infatti che si tratta di istanze aventi un diverso radicamento causale, l’una nel decreto ingiuntivo richiesto a fronte del finanziamento, l’altra nell’accertamento negativo del saldo di credito; dall’altro, perché la dedotta preclusione, come ancora di recente confermato dalle SS.UU. di questa Corte nel recente arresto n. 24172/2025, avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale in difetto del quale è inevitabile la formazione del giudicato che ne preclude ogni ulteriore deduzione.

5. Il quarto motivo di ricorso – con cui si deduce la nullità della sentenza per manifesta illogicità e per vizio di motivazione apparente per avere il decidente ritenuto che la banca avesse proposto una riconvenzionale intesa alla determinazione del saldo,così gravando la stessa del relativo onere probatorio, quando al contrario nessuna domanda in tal senso risultava proposta – è inammissibile in quanto si tratta di prospettazione diretta a sollecitare una rimeditazione del ragionamento decisorio, dato che la Corte d’appello, lungi dall’incorrere nei vizi denunciati, ha chiaramente spiegato, riproducendo in sentenza le conclusioni dell’atto di costituzione, le ragioni per le quali si è inteso interpretare la costituzione della banca, di fronte alla domanda dei Cavuoto-Tangredi di accertamento negativo del saldo, come contenente una domanda riconvenzionale.

6. Il quinto motivo di ricorso –con cui si lamenta un vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la violazione RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli degli artt. 1988 e 2697 cod. civ. per aver il decidente omesso di pronunciare sull’eccezione di intervenuto riconoscimento di debito a cui la Tangredi aveva proceduto in ragione del rilascio di effetti cambiari e della sottoscrizione di un assegno bancario – resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

7. Il sesto motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1832 cod. civ. per aver il decidente, all’atto di delibare la domanda di essa ricorrente, applicato il saldo zero ritenendo che la mancata produzione degli estratti conto non potesse essere colmata da quelli elaborati in proprio dalla banca per mezzo del programma [OSCURATO:PERSONA] – è inammissibile in quanto afferente al giudizio di fatto – in particolare la valutazione della prova documentale -, in ciò esternandosi il potere del giudice di merito – e solo di lui, dato che la Corte di Cassazione rifugge da questo compito – di apprezzare le prove secondo il metro del proprio prudente apprezzamento.

8. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, vanno giudicati assorbiti il secondo ed il quinto ed inammissibili il terzo, il quarto ed il sesto.

Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto la causa va rimessa al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il quinto motivo ed inammissibili il terzo, il quarto ed il sesto motivo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motiv o accolt o e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 settembre 2025.

RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ORDINANZA sul ricorso 14490/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e T A [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeBoscarelli -controricorrenti - avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 151/2020 depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza che si riporta in epigrafe ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma dell'impugnata decisione di primo grado – che pure aveva accolto l'opposizione di costoro avverso l'ingiunzione di pagamento chiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di mutuo stipulato dalla Tangredi per ripianare una pregressa situazione di debito ed aveva perciò proceduto a rideterminare il saldo a debito oggetto di ripianamento – ha ritenuto di dichiarare la nullità del predetto contratto di mutuo per difetto di causa considerando che l'operazione non fosse meritevole di tutela in quanto destinata non ad erogare un nuovo finanziamento, ma a costituire in favore del creditore una nuova ragione di garanzia, per di più presidiata dalla fideiussione accordata dal Cavuoto. Nell'occasione il giudice territoriale, in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel parallelo giudizio incardinato dalla Tangredi e dal Cavuoto al fine di rideterminare il saldo iscritto a proprio debito al netto delle voci illegittimamente pretese dalla creditrice, ha pure ritenuto che, essendo onere dell’attrice in riconvenzionaledare prova delle corrispondenti pretese, la mancata produzione di tutti gli estratti conto non potesse essere colmata da quelli elaborati in proprio dall'intermediario mediante il software "[OSCURATO:PERSONA]" e che la relativa pretesa andasse perciò determinata applicando il principio del saldo zero. Avverso la predetta decisione insorge ora la [OSCURATO:SOCIETA] con un ricorso affidato a sei motivi, ai quali resistono con controricorso gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 1814, 1418, 1425. 1344 e 1231 cod. civ. per aver il decidente divisato la nullità del sottoscritto contratto RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli di finanziamento per non essere stata resa disponibile la somma mutuata e per essere stato destinato il corrispettivo all’acquisto di titoli da costituire in ulteriore garanzia di un debito peraltro nascente da appostazioni indebite – è fondato e va accolto dal momento che essendo in facoltà della Corte di Cassazione, immutati i presupposti di fatto della vicenda scrutinata, accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella specificata nel ricorso (ex plurimis, Cass., Sez. VI-III, 14/02/2014, n. 3437), va qui data applicazione al recente dictum delle SS.UU. in ragione del quale va ritenuto valido «il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., Sez. U,5/03/2025, n. 5841). Aderendo ad un insegnamento di impronta contraria la decisione impugnata va, quindi, doverosamente cassata. 3. Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. per aver il decidente ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse stato chiesto in relazione al predetto contratto di mutuo, così implicitamente ritenendo di non dover accogliere la domanda di condanna degli opponenti al saldo dovuto in base ai pregressi rapporti contrattuali – resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. Il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione degli artt. 112, 166 e 183 cod. proc. civ. per non avere il decidente RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli rilevato l’inammissibilitàdella domanda di accertamento del saldo di conto corrente autonomamente esercitata dagli opponenti in quanto trattandosi di eccezione in punto all’esistenza e alla certezza del credito questa avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione al d.i. – è inammissibile, da un lato, perché non si accorda alla sottostante realtà fattuale oggetto di giudizio come incontrovertibilmente attestata dagli atti di ricorso, vero infatti che si tratta di istanze aventi un diverso radicamento causale, l’una nel decreto ingiuntivo richiesto a fronte del finanziamento, l’altra nell’accertamento negativo del saldo di credito; dall’altro, perché la dedotta preclusione, come ancora di recente confermato dalle SS.UU. di questa Corte nel recente arresto n. 24172/2025, avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale in difetto del quale è inevitabile la formazione del giudicato che ne preclude ogni ulteriore deduzione. 5. Il quarto motivo di ricorso – con cui si deduce la nullità della sentenza per manifesta illogicità e per vizio di motivazione apparente per avere il decidente ritenuto che la banca avesse proposto una riconvenzionale intesa alla determinazione del saldo,così gravando la stessa del relativo onere probatorio, quando al contrario nessuna domanda in tal senso risultava proposta – è inammissibile in quanto si tratta di prospettazione diretta a sollecitare una rimeditazione del ragionamento decisorio, dato che la Corte d’appello, lungi dall’incorrere nei vizi denunciati, ha chiaramente spiegato, riproducendo in sentenza le conclusioni dell’atto di costituzione, le ragioni per le quali si è inteso interpretare la costituzione della banca, di fronte alla domanda dei Cavuoto-Tangredi di accertamento negativo del saldo, come contenente una domanda riconvenzionale. 6. Il quinto motivo di ricorso –con cui si lamenta un vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la violazione RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli degli artt. 1988 e 2697 cod. civ. per aver il decidente omesso di pronunciare sull’eccezione di intervenuto riconoscimento di debito a cui la Tangredi aveva proceduto in ragione del rilascio di effetti cambiari e della sottoscrizione di un assegno bancario – resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. 7. Il sesto motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1832 cod. civ. per aver il decidente, all’atto di delibare la domanda di essa ricorrente, applicato il saldo zero ritenendo che la mancata produzione degli estratti conto non potesse essere colmata da quelli elaborati in proprio dalla banca per mezzo del programma [OSCURATO:PERSONA] – è inammissibile in quanto afferente al giudizio di fatto – in particolare la valutazione della prova documentale -, in ciò esternandosi il potere del giudice di merito – e solo di lui, dato che la Corte di Cassazione rifugge da questo compito – di apprezzare le prove secondo il metro del proprio prudente apprezzamento. 8. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, vanno giudicati assorbiti il secondo ed il quinto ed inammissibili il terzo, il quarto ed il sesto. Debitamente cassata nei limiti del motivo accolto la causa va rimessa al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il quinto motivo ed inammissibili il terzo, il quarto ed il sesto motivo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motiv o accolt o e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 settembre 2025. RG 14490/20 [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
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