CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25756/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] A.M. Fiore, che ha chiesto che l'ordinanza sia annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del 9 dicembre 2025 il Giudice del Tribunale di Napoli, in veste di Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata neWinteresse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti: 11) sentenza del Tribunale di Napoli, portante il n. 5973/23, del 16 maggio 2023, irrevocabile il 17 luglio 2025; 2) sentenza del Tribunale di Napoli, portante il n. 12185/22, del 16 dicembre 2022, irrevocabile il 24 giugno 2025. Richiamato il disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., reputate per l'effetto più gravi le violazioni giudicate con la sentenza sub 1) - artt. 44, lett. b), 83, 95 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 349, secondo comma, cod. pen. - per le quali la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, ha su di esse apportato un aumento di pena per i reati di cui alla sentenza sub 2) - artt. 44, lett. b), 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 349 cod. pen. - sino a giungere alla pena finale di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2 [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. Il difensore rappresenta che il Giudice, in patente violazione dei canoni ermeneutici elaborati da questa Corte, non ha calcolato e motivato l'aumento di pena in relazione a ciascuno dei delitti satellite («dalla lettura dell'ordinanza gravata si evince palesemente che ...tale passaggio motivazionale è completamente assente, in quanto, pur essendo stati individuati i reati più gravi in quelli sentenziati nel provvedimento sub 1), è del tutto assente una motivazione che desse conto delle ragioni poste a base degli aumenti calcolati in relazione alle fattispecie sanzionate nella sentenza sub) 2»), dando corso, di fatto, ad un cumulo materiale. 2.1. Con motivi nuovi dell'8 aprile 2026 il difensore della [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore censura che il Giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena base sulla quale apportare gli aumenti per i reati satellite reputati avvinti dal vincolo della continuazione, ha fatto riferimento alla sanzione complessiva di cui alla sentenza sub 1) «senza scindere le pene inflitte per i plurimi reati». Contesta che in tal modo il Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo dei canoni interpretativi al riguardo formulati dalla Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato non avendo il Tribunale di Napoli fatto buon governo dei canoni ermeneutici che presiedono alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento, in sede esecutiva, della fondatezza di un'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 24 Costituisce, invero, espressione di un consolidato orientamento quello per il quale il Giudice dell'esecuzione, valutata positivamente la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, è tenuto, anzitutto, a procedere ad una preliminare operazione di «scorporo» dei reati per i quali l'istante ha riportato condanna e ciò, anzitutto, al fine di individuare la violazione più grave (cfr., Sez. U. n 7029 del 28/09/2023, dep 2024, Giampà, Rv. 285865 - OJ.: «ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come pena più grave inflitta, che identifica la violazione più grave, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» -) e debba, poi, determinare l'aumento di pena da apportare per ciascuno dei reati reputati «satelliti» (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»). Al rispetto di detto modus operandi - necessario per poter permettere un controllo ab extemo dell'iter logico e delle consequenziali operazioni materiali che sorreggono il processo decisionale - il Tribunale si è all'evidenza sottratto non avendo proceduto al necessario scorporo di tutte le fattispecie di reato per le quali la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, non avendo, così, individuato la violazione più grave ed avendo apportato un aumento di pena cumulativo per tutti i reati di cui alla sentenza definitiva il 24 giugno 2025. Ciò impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli perché proceda alla determinazione della pena nel rispetto delle coordinate ermeneutiche appena tracciate. P.Q.M. Annulla P.Q.M