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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 15128/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato, ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen., inammissibile l'opposizione depositata in data 18 novembre 2022 dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna n. 2300/22, emesso nei confronti di quest'ultimo in data 18 novembre 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Sabbatino, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo un unico motivo.

Il difensore deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in ragione dell'errato calcolo del termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna e il vizio di motivazione sul punto.

Rileva, infatti, il difensore che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe illegittimamente dichiarato inammissibile l'opposizione senza considerare il termine per il perfezionamento della c.d. compiuta giacenza.

La compiuta giacenza degli atti giudiziari, infatti, si perfeziona una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data dalla quale, con lettera raccomandata, il destinatario della notifica non rinvenuto è stato avvisato del tentativo di consegna dell'atto e del deposito dello stesso presso la casa comunale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 marzo 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato.

2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in ragione dell'errato calcolo del termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna e il vizio di motivazione sul punto.

3. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna, rilevando che «la notifica al difensore di ufficio - all'epoca di emissione del DP l'imputato era sprovvisto di difensore di fiducia - è avvenuta in data 21 ottobre 2022 mentre quella all'imputato si è perfezionata il 2 novembre 2022, allorquando l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 157, comma 8, c.p.p. è stato ricevuto - presso il domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. - a mani della madre convivente.

Da quanto precede consegue che l'ultimo giorno utile per proporre opposizione era il 17 novembre 2022 e non il 18 novembre, data in cui si è attivata la difesa».

L'art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982, tuttavia, sancisce che, in caso di rifiuto di ricezione dell'atto e dell'impossibilità di consegnarlo per la temporanea assenza del destinatario o per l'assenza di altre persone in grado di riceverlo, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso delle modalità eseguite dall'operatore postate, ovvero dalla data di: ritiro del piego medesimo, se anteriore.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, Veronese, Rv. 276263, fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l'opposizione a decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata; Sez. 4 n. 24128 del 28/2/2018, Ratan, non massimata; Sez. 3, n. 11938 del 10/11/2016, Pietrobon, Rv. 270306; Sez. 3, n. 32119 del 11/6/2013, Busetto, Rv. 257052).

4. Nel caso di specie, dunque, posto che la lettera raccomandata è stata ricevuta in data del 2 novembre 2022 dalla madre convivente dell'imputato, la notifica del decreto penale si è perfezionata il 12 novembre 2022 ed il termine per proporre opposizione all'atto è scaduto il successivo 27 novembre 2022.

L'opposizione a decreto penale, dunque, essendo stata proposta in data 18 novembre dal difensore dell'imputato, è da ritenersi del tutto tempestiva.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato, ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen., inammissibile l'opposizione depositata in data 18 novembre 2022 dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna n. 2300/22, emesso nei confronti di quest'ultimo in data 18 novembre 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Sabbatino, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo un unico motivo. Il difensore deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in ragione dell'errato calcolo del termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna e il vizio di motivazione sul punto. Rileva, infatti, il difensore che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe illegittimamente dichiarato inammissibile l'opposizione senza considerare il termine per il perfezionamento della c.d. compiuta giacenza. La compiuta giacenza degli atti giudiziari, infatti, si perfeziona una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data dalla quale, con lettera raccomandata, il destinatario della notifica non rinvenuto è stato avvisato del tentativo di consegna dell'atto e del deposito dello stesso presso la casa comunale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 1 marzo 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in ragione dell'errato calcolo del termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna, rilevando che «la notifica al difensore di ufficio - all'epoca di emissione del DP l'imputato era sprovvisto di difensore di fiducia - è avvenuta in data 21 ottobre 2022 mentre quella all'imputato si è perfezionata il 2 novembre 2022, allorquando l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 157, comma 8, c.p.p. è stato ricevuto - presso il domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. - a mani della madre convivente. Da quanto precede consegue che l'ultimo giorno utile per proporre opposizione era il 17 novembre 2022 e non il 18 novembre, data in cui si è attivata la difesa». L'art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982, tuttavia, sancisce che, in caso di rifiuto di ricezione dell'atto e dell'impossibilità di consegnarlo per la temporanea assenza del destinatario o per l'assenza di altre persone in grado di riceverlo, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso delle modalità eseguite dall'operatore postate, ovvero dalla data di: ritiro del piego medesimo, se anteriore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, Veronese, Rv. 276263, fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l'opposizione a decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata; Sez. 4 n. 24128 del 28/2/2018, Ratan, non massimata; Sez. 3, n. 11938 del 10/11/2016, Pietrobon, Rv. 270306; Sez. 3, n. 32119 del 11/6/2013, Busetto, Rv. 257052). 4. Nel caso di specie, dunque, posto che la lettera raccomandata è stata ricevuta in data del 2 novembre 2022 dalla madre convivente dell'imputato, la notifica del decreto penale si è perfezionata il 12 novembre 2022 ed il termine per proporre opposizione all'atto è scaduto il successivo 27 novembre 2022. L'opposizione a decreto penale, dunque, essendo stata proposta in data 18 novembre dal difensore dell'imputato, è da ritenersi del tutto tempestiva. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribun
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