CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Brescia del 10 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro cinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, lett. c), C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in occa- sione degli accertamenti alcolimetrici e tossicologici richiesti alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Desenzano. 2.2. Violazione di legge in ordine all'entità eccessiva della pena irrogata. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, nello statuire la tar- dività delle eccezioni processuali sollevate, ha applicato il consolidato e condivisibile principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ema- tico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062; Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959). Il ricorrente si limita a reiterare la propria doglianza, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha richiamato espressamente proprio l'orientamento giuri- sprudenziale sopra riportato. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che la determina- zione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nella fattispecie in esame, la pena è stata irrogata in misura corrispondente al minimo edittale e con riduzione per le circostanze attenuanti generiche, per cui, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in