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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 00436/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio di una pressa, di alcuni fogli manoscritti e di n. 5 telefoni cellulari, emesso in data 26 gennaio 2021, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, e art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: - violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. in merito alla riconosciuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Si osserva, in particolare, che non vi è prova della presenza del ricorrente nel garage all'interno del quale, a seguito di successiva perquisizione, era stata ritrovata la gran parte della sostanza stupefacente, non potendosi ritenere tale il mero possesso delle chiavi del box.

Non vi è, inoltre, la prova che entrambe le tipologie di sostanza rinvenute fossero nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] essendosi lo stesso dichiarato responsabile solo in relazione ad una di esse.

Non può essere ritenuta grave indizio di colpevolezza la presenza di documenti manoscritti presso l'abitazione dell'indagato in quanto atti riferibili all'attività commerciale di autonoleggio svolta anche on line e non all'attività di spaccio.

Parimenti irrilevante è il ritrovamento della pressa in quanto smontata ed all'interno di un garage in relazione al quale non vi è la prova che fosse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Non può, infine, essere ritenuto grave indizio nemmeno il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], si sia avvalso della facoltà di non rispondere o il quantitativo di stupefacente rinvenuto; - violazione di legge in relazione agli artt. 354 e 355 cod. proc. pen. in quanto i documenti manoscritti non erano stati oggetto di perquisizione e quindi non potevano essere sottoposti a sequestro.

Peraltro, erano riferibili all'attività commerciale di autonoleggio svolta dall'indagato.

La pressa era stata ritrovata smontata ed all'interno di un garage e non vi è la prova che fosse nella disponibilità del Mema.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.2.

Quanto al primo motivo di doglianza, relativo alla dedotta insussistenza del "fumus commissi delicti", il ricorso si limita a riproporre gli stessi motivi su cui già si è pronunciato il tribunale con motivazione del tutto congrua.

Del resto, in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 4496 del 25/6/1999, Visconti e altri, Rv. 214032; Sez. 3, n. 19766 del 25/2/2003, Conventi, Rv. 224882; Sez. 3, n. 33873 del 7/4/2006, Moroni, Rv. 234782; Sez. 2, n. 44399 del 27/9/2004, Rosellini, Rv. 229899; Sez. 6, n. 12118 del 27/1/2004, Piscopo, Rv. 228227; Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Misseri, Rv. 250397; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053).

Alla luce di questi principi, che il Collegio condivide, va rilevato che il Tribunale, come risulta a pagina 1 del provvedimento impugnato, ha correttamente valutato il "fumus" del reato fornendo risposta alle deduzioni difensive sviluppate nella richiesta di riesame ed analizzandole sulla base della documentazione acquisita agli atti relativi all'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA], poichè trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente detenuta in parte sul veicolo a bordo del quale viaggiava, in parte in un garage di cui aveva la disponibilità, in quanto in possesso delle relative chiavi e da cui era stato visto entrare ed uscire, ed in parte presso la sua abitazione.

2. Anche il secondo motivo di doglianza è del tutto privo di pregio atteso che il sequestro dei documenti manoscritti, eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, risulta convalidato dal pubblico ministero nei termini di legge previsti dall'art. 355 cod. proc. pen. e deve quindi ritenersi legittimo.

Scevra da carenze logiche è, infine, la motivazione sviluppata in relazione alle esigenze probatorie in merito alle quali il Tribunale ha puntualmente evidenziato la necessità di ricostruire il volume degli affari illeciti e il loro contesto.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dea , il 09 novembre 2021 Il cons estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio di una pressa, di alcuni fogli manoscritti e di n. 5 telefoni cellulari, emesso in data 26 gennaio 2021, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, e art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: - violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. in merito alla riconosciuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Si osserva, in particolare, che non vi è prova della presenza del ricorrente nel garage all'interno del quale, a seguito di successiva perquisizione, era stata ritrovata la gran parte della sostanza stupefacente, non potendosi ritenere tale il mero possesso delle chiavi del box. Non vi è, inoltre, la prova che entrambe le tipologie di sostanza rinvenute fossero nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] essendosi lo stesso dichiarato responsabile solo in relazione ad una di esse. Non può essere ritenuta grave indizio di colpevolezza la presenza di documenti manoscritti presso l'abitazione dell'indagato in quanto atti riferibili all'attività commerciale di autonoleggio svolta anche on line e non all'attività di spaccio. Parimenti irrilevante è il ritrovamento della pressa in quanto smontata ed all'interno di un garage in relazione al quale non vi è la prova che fosse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Non può, infine, essere ritenuto grave indizio nemmeno il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], si sia avvalso della facoltà di non rispondere o il quantitativo di stupefacente rinvenuto; - violazione di legge in relazione agli artt. 354 e 355 cod. proc. pen. in quanto i documenti manoscritti non erano stati oggetto di perquisizione e quindi non potevano essere sottoposti a sequestro. Peraltro, erano riferibili all'attività commerciale di autonoleggio svolta dall'indagato. La pressa era stata ritrovata smontata ed all'interno di un garage e non vi è la prova che fosse nella disponibilità del Mema. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.2. Quanto al primo motivo di doglianza, relativo alla dedotta insussistenza del "fumus commissi delicti", il ricorso si limita a riproporre gli stessi motivi su cui già si è pronunciato il tribunale con motivazione del tutto congrua. Del resto, in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 4496 del 25/6/1999, Visconti e altri, Rv. 214032; Sez. 3, n. 19766 del 25/2/2003, Conventi, Rv. 224882; Sez. 3, n. 33873 del 7/4/2006, Moroni, Rv. 234782; Sez. 2, n. 44399 del 27/9/2004, Rosellini, Rv. 229899; Sez. 6, n. 12118 del 27/1/2004, Piscopo, Rv. 228227; Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Misseri, Rv. 250397; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053). Alla luce di questi principi, che il Collegio condivide, va rilevato che il Tribunale, come risulta a pagina 1 del provvedimento impugnato, ha correttamente valutato il "fumus" del reato fornendo risposta alle deduzioni difensive sviluppate nella richiesta di riesame ed analizzandole sulla base della documentazione acquisita agli atti relativi all'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA], poichè trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente detenuta in parte sul veicolo a bordo del quale viaggiava, in parte in un garage di cui aveva la disponibilità, in quanto in possesso delle relative chiavi e da cui era stato visto entrare ed uscire, ed in parte presso la sua abitazione. 2. Anche il secondo motivo di doglianza è del tutto privo di pregio atteso che il sequestro dei documenti manoscritti, eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, risulta convalidato dal pubblico ministero nei termini di legge previsti dall'art. 355 cod. proc. pen. e deve quindi ritenersi legittimo. Scevra da carenze logiche è, infine, la motivazione sviluppata in relazione alle esigenze probatorie in merito alle quali il Tribunale ha puntualmente evidenziato la necessità di ricostruire il volume degli affari illeciti e il loro contesto. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dea , il 09 novembre 2021 Il cons estensor
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