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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 41596/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conl'ordinanza indicata nel pre ambolo il T ribunale di sorveglianza di Lecce hadichiarato inefficace e , per l'effetto , revocato l'ordinanza , in data 28 novembre 2024,con cui , in accoglimento della rich ie sta avanzata in data 9 maggio 2019, avevaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] C avallo di espiare in Germania , in regime di affidamento in prova,la pena inflittagli dalla sentenza emessa dalla Corte d i appello di Lecce il 14 marzo 2018.

Aragione della decisione osserva che l'affidamento concesso non p uò essere eseguiton ello Stato estero perché il con dannato , come comunicato dall'autorità giudiziariatedesca, si è trasferito in Itali a dove si è reso irreperibile.

Quantoall'eccezione di inefficacia /nullità della notificazione sollevata dalla difesa,rileva che sia la notifica del decreto di reperibilità emesso il 20 marzo 2025 sia la notifica del decreto di citazione per l'udienza in data 8 maggio 20 25 sono statecorrettamente eseguite al l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di difensore di fiducia del condannato , nominato nel procedimento promosso con l' originaria istanzadi applicazione delle misure alternativ e del 9 maggio 2019 .

2. [OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolandoun unico motivo c on cui denuncia violazione e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 178 lett, c), 179, 97 e 666 cod. proc. pen.

Evidenziache il T ribunale , nel rigettare l'eccezione di nullità d elle notifiche del decreto di irreperibilità e dell'avviso di fissazione udienza , si è discostato dal consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità , secondo cui la nomina deldifensore effettuata dal condannato a ll'atto del la richiesta di concessione della misura alternativa non conserv a efficacia nel procedimento per la revoca della medesima misura, stante l’autonomia di quest’ultimo , che non costituisce una prosecuzionedi quello avvi ato con l’istanza di concessione del beneficio .

CONSIDERATOIN DIRITTO L’unicacensura dedotta dal ricorrente è infondata.

1. Il combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 97 del DPR n. 230/2000, prevede che l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale con cui assume l'impegno a rispettare le prescrizioniimposte dal provvedimento che gli ha concesso il beneficio .

Solo con la firma del verbale la prova hainizio ad ogni effetto giuridico, ivi compreso quello relativo alla valutazione della condotta, giacché l'affidato in prova non è chiamato a fruire di un periodo di libertà incondizionata, ma è bensì sottoposto ad una prova nel corso della quale incombe su di lui l'obbligo di dimostrare la sua capacità di rispettare alcune regole di comportamento(cfr. Sez. 1, n. 16123del 01/04/2021, Trovato, Rv. 281193 -01 ; Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018, Zonta, Rv. 274660 –01; Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013, Campanile, Rv. 256366 – 01 ) .

Le prescrizioni, in particolare, costituiscono il contenuto del trattamento alternativo che si sostituisce alla esecuzione della condanna in forma detentiva.

La loro finalizzazione è duplice essendo talune intese ad incidere direttamente sul condannato,incentivandone la risocializzazione (rapporti con il servizio sociale, attività lavorativa, prescrizioni di solidarietà), e tendendo altre alla neutralizzazione dei fattori di recidiva (obbligo di dimora, limitazioni nei movimenti, divieto di svolgimento di attività o di frequentazioni di soggetti che possono occasionare il compimento di altri reati, divieti di soggiorno, divieti di frequentare determinati locali, ecc.).

2. Risulta dagliatti che il condannato, dopo la notifica del provve dimento con cui è stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale,non hasottoscritto il verbale con le prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5, Ord . pen.

Ne segue che non sono iniziati mai a decorrere gli effetti della misura alternativa.

Correttamente,pertanto, il Tribunale , informato della impossibilità oggettiva di esecuzione della misura , ha dichiarato la sopravventa inefficacia del provvedimento con cui aveva concesso l ’ affidamento in prova nell’ambito del medesimo procedimento avviato dal condannato, instaurando il contraddittorio tra le parti che vi avevano partecipato(oltre al condannatoed il pubblico ministero , il difensore di fiducianominato con l’istanza del 9 maggio 2019).

Non vi era, infatti, alcuna necessità di promuoverel’autonomo procedimento di revoca della misura, che, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., può essere disposta solo “… qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.” Non è,dunque,applicabile la caso in esame il condivisibile principio richiamato dalladifesa del ricorrente , in forza del quale n el procedimento instaurato per la revocadell'affidamento in prova al servizio sociale , qualora non intervenga una nuovanominafiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza cameraledeve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensoredi ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. , non spiegandoeffetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta o nel giudizio di cognizioneoppure all'atto della richiesta di co ncessione della misura alternativa (da ultimo Sez.1, n. 34171 del 02/07/2024, Rv. 286982 - 01)

3. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl'ordinanza indicata nel pre ambolo il T ribunale di sorveglianza di Lecce hadichiarato inefficace e , per l'effetto , revocato l'ordinanza , in data 28 novembre 2024,con cui , in accoglimento della rich ie sta avanzata in data 9 maggio 2019, avevaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] C avallo di espiare in Germania , in regime di affidamento in prova,la pena inflittagli dalla sentenza emessa dalla Corte d i appello di Lecce il 14 marzo 2018. Aragione della decisione osserva che l'affidamento concesso non p uò essere eseguiton ello Stato estero perché il con dannato , come comunicato dall'autorità giudiziariatedesca, si è trasferito in Itali a dove si è reso irreperibile. Quantoall'eccezione di inefficacia /nullità della notificazione sollevata dalla difesa,rileva che sia la notifica del decreto di reperibilità emesso il 20 marzo 2025 sia la notifica del decreto di citazione per l'udienza in data 8 maggio 20 25 sono statecorrettamente eseguite al l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di difensore di fiducia del condannato , nominato nel procedimento promosso con l' originaria istanzadi applicazione delle misure alternativ e del 9 maggio 2019 . 2. [OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , articolandoun unico motivo c on cui denuncia violazione e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 178 lett, c), 179, 97 e 666 cod. proc. pen. Evidenziache il T ribunale , nel rigettare l'eccezione di nullità d elle notifiche del decreto di irreperibilità e dell'avviso di fissazione udienza , si è discostato dal consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità , secondo cui la nomina deldifensore effettuata dal condannato a ll'atto del la richiesta di concessione della misura alternativa non conserv a efficacia nel procedimento per la revoca della medesima misura, stante l’autonomia di quest’ultimo , che non costituisce una prosecuzionedi quello avvi ato con l’istanza di concessione del beneficio . CONSIDERATOIN DIRITTO L’unicacensura dedotta dal ricorrente è infondata. 1. Il combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 97 del DPR n. 230/2000, prevede che l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale con cui assume l'impegno a rispettare le prescrizioniimposte dal provvedimento che gli ha concesso il beneficio . Solo con la firma del verbale la prova hainizio ad ogni effetto giuridico, ivi compreso quello relativo alla valutazione della condotta, giacché l'affidato in prova non è chiamato a fruire di un periodo di libertà incondizionata, ma è bensì sottoposto ad una prova nel corso della quale incombe su di lui l'obbligo di dimostrare la sua capacità di rispettare alcune regole di comportamento(cfr. Sez. 1, n. 16123del 01/04/2021, Trovato, Rv. 281193 -01 ; Sez. 1, n. 57890 del 26/06/2018, Zonta, Rv. 274660 –01; Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013, Campanile, Rv. 256366 – 01 ) . Le prescrizioni, in particolare, costituiscono il contenuto del trattamento alternativo che si sostituisce alla esecuzione della condanna in forma detentiva. La loro finalizzazione è duplice essendo talune intese ad incidere direttamente sul condannato,incentivandone la risocializzazione (rapporti con il servizio sociale, attività lavorativa, prescrizioni di solidarietà), e tendendo altre alla neutralizzazione dei fattori di recidiva (obbligo di dimora, limitazioni nei movimenti, divieto di svolgimento di attività o di frequentazioni di soggetti che possono occasionare il compimento di altri reati, divieti di soggiorno, divieti di frequentare determinati locali, ecc.). 2. Risulta dagliatti che il condannato, dopo la notifica del provve dimento con cui è stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale,non hasottoscritto il verbale con le prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5, Ord . pen. Ne segue che non sono iniziati mai a decorrere gli effetti della misura alternativa. Correttamente,pertanto, il Tribunale , informato della impossibilità oggettiva di esecuzione della misura , ha dichiarato la sopravventa inefficacia del provvedimento con cui aveva concesso l ’ affidamento in prova nell’ambito del medesimo procedimento avviato dal condannato, instaurando il contraddittorio tra le parti che vi avevano partecipato(oltre al condannatoed il pubblico ministero , il difensore di fiducianominato con l’istanza del 9 maggio 2019). Non vi era, infatti, alcuna necessità di promuoverel’autonomo procedimento di revoca della misura, che, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., può essere disposta solo “… qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.” Non è,dunque,applicabile la caso in esame il condivisibile principio richiamato dalladifesa del ricorrente , in forza del quale n el procedimento instaurato per la revocadell'affidamento in prova al servizio sociale , qualora non intervenga una nuovanominafiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza cameraledeve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensoredi ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. , non spiegandoeffetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta o nel giudizio di cognizioneoppure all'atto della richiesta di co ncessione della misura alternativa (da ultimo Sez.1, n. 34171 del 02/07/2024, Rv. 286982 - 01) 3. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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