CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1 ), Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81, 610 e 56 e 610 cod. pen., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 29 aprile 2021, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi. Considerato: - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'errata valutazione delle prove poste a suo fondamento, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), e, comunque dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale probatorio, in assenza di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, conforme in punto di responsabilità, che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo e il terzo motivo, con i quali si censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di quello del vizio di motivazione, il diniego delle circostanze generiche attenuanti ex art. art. 62 -bis cod. pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), prospettano questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa. Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estenso