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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04810/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11119/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma al la via Celimontana n. 98 presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e dife s o, uni tamente all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma al la via Ulpiano n. 29, scala B /6 , p res so lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresent a t o e dife s o, uni tamente all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] A n. 1205/2019pubblicata il 22 agos to 201 9 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di proprietario di alcuni posti auto scoperti ubicati all’esterno dell’edificio sito in [OSCURATO:PERSONA] al viale Kennedy n. 71, denominato [OSCURATO:PERSONA] , c ita va in giudizio, davanti al Tribunale di I mperia, [OSCURATO:PERSONA] ga , lamentando che quest’ultimo avesse arbitrariamente collocato su una parete comune un a struttura metal lic a contenente i l pr oprio contatore del gas, in tal modo occupando e restringendo l’area destinata a parcheggio appartenente in via esc l usiva a d esso attore.

Chiedeva, pertanto, la condanna del convenutoalla rimozione o allo spostamento di tale manufatto, oltre che al risarcimento del danno arrecato.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle avvers e pretese, contestando che la stru ttura metallica in questione occupasse un ’ ar e a di proprietà del De N i sco ; chiedeva, inoltre, via riconv enzionale , l a condanna dell ’ attore alla demolizione della rampa di accesso ai posti auto innanzi descritti e al ripristino dello stato dei luoghi, nonchè l ’ accert amento dell’inesistenza in capo al medesimo di un diritto di servitù di passo carraio o di uso esclusivo, deducendo che l’opera predetta era sta ta realizzatadalla dante causa del [OSCURATO:PERSONA], tale [OSCURATO:PERSONA], su una fascia di terreno di proprietà condominiale da lei arbitrariamente occupata.

In corso di causa il convenuto sposta va il manufatto contenente il proprio cont atore del gas , po siziona nd ol o s u altra parete ; ciononostante, l’attore insisteva per l ’ accoglimento de lle proprie originarie richieste.

Quindi, all’esito dell’espletata istruttoria, il Tribunale imperiese così definitivamente statuiva c on sentenza n. 320/ 2014 de l 2 8 novembre 2014: (a) rigettava ( rec te : dichiarava inammissibile - n.d.r.) per sopravvenut o difetto di interesse la domanda di ripristino avanzata dalDe Nisco; (b) in accogli mento del l a spiegata riconvenzionale, accertato che la rampa di accesso ai posti autoera stata realizzata su una fascia di terreno di proprietà con dominiale , condannava l’attore ademolire l ’opera ; (c) compe nsava per l a metà lespese di lite, po nen do l a restante frazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] co .

Il gravame successivamente esperi to da quest ’ u ltimo v eniva respinto dall ’ adìta Corte d ’ Appello di Geno v a con sentenza n. 1205/2019 del 22 agosto 2019, che condannava l’impugnante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di un unico motivo . [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione i n camera di consiglio , ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Nel termine all’uopo stabilito le parti ha nno depositat o sintetiche memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l ’ unico motivo di ricorso , rub ricato violazione e omessa applicazione della legge, ed in particolaredell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 1102 c.c. e 1122 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. , si sostiene: - che l ’ impugnata sentenza d ’ appello, come già quella di primo grado, risulterebbe inutil iter data , in quan to le statuizioni in essa con tenute a ndrebbero ad incidere anche sulla proprietà di… ”terzi estranei“ al g iudi z i o, come si r i leva dagli stessi allegati alla [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio ;- che la r ampa di accesso ai posti auto di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], costituente un ”modesto reliquato di terreno“ , non potrebbe essere demolita perchè, oltread interessare per una parte, una proprietà di ” terzi estranei“ al presente giudizio, titolari di alt ri posti macchina , e ad essere destinata al prolungamento di un marciapiede pubblico, quale è il sedime della ” strada pubblica “ , non avrebbe alcuna importanza e rilevanza per il Condominio ”Aldebaran“e tanto meno peril condòmino [OSCURATO:PERSONA] .

Deve anzitutto rilevarsi che i l ric orso , benchè caratterizzato da un’eccessiva e non neces saria lu nghezza e da un ’esposizione piuttosto farraginosa, consente d i comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con sufficiente chia rezza le censure rivolte alla sentenza impugnata, sì da super are il preliminare vaglio di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c. (cfr., sull’argomento,Cass.

Sez.

Un. n . 3 7552/2021).

Cionondimeno, esso va u gualmente di chiarat o inammissibile per le ragioni appresso illustrate.

Per co nsolidat a giurisprudenza di questa Corte , l ’ eccezione di difetto del contraddittorio può essere sollevata per la prima volta anche in sede di legittimità, ma a condizione che l ’ esistenza de i litisconsorti necessari pretermessirisulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e che la parte eccipiente ottemperi all ’ onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al processo, di provare la loro esistenza e di dimostrare i presupposti di fatto e didiritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11043/2022, Cass. n. 23634/2018, Cass. n. 11318/2018, Cass.Sez.

Un. n. 15289/2001, Cass. n. 4696/1987).

Nel caso di specie, l’onere anzidetto non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato a un generico richiamo ai documenti allegati alla relazione redatta dal c.t.u. nominato in prime cure - da i quali si ricaverebbe che la rampa da demolire è in u s o (o di proprietà) di terz i estr anei “ a l giudizio - , senza individuar e nominativamente le persone da coin volger e nel presente processo in veste di litisconsortinecessari e provarne l’esistenza.

Il primo profilo di doglianza non può , pertanto, trova re ingresso perchéprivo del requisito di autos ufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..

Néil vizio da l quale il ricorso risulta affetto p uò ritenersi sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria ex art. 380-bis.1, comm a 1, c.p.c. depositata dal [OSCURATO:PERSONA] , avendo tale scritto difensivo la sola funzione di illustrare le ragioni giustific atric i dei motivi già debitamente enuncia ti ( cf r .

Cass. n. 30760/2018 , Cass. n. 17603/2011,Cass. n. 7237/2006, Cass. n. 7260/2005).

Con riferimento alle ulteriori critiche rivolte dal ricorrente alla sentenza d’appello,deve rilevarsi quanto segue.

L’accertamento in ordi ne all ’ osservanza dei limiti imposti da ll ’ art.1102 c.c. all’uso della cosa comune, e così pure l ’ indagine diretta a stabilire se la modificazione della cosa comune integri gli estremi dell’innovazione prevista d all ’ art. 1120 c.c. , c ostituisc ono attiv i tà riservata al giudice di merito e ins indacabil e i n sede di legittimità (cfr. Cass. n. 1072/2005, Cass. n. 7914/2002, Cass. n. 3549/1989, Cass.n. 5101/1986).

Spetta, inoltre, al giudice del merito verifica re, in rapporto all ’ art.1122 c.c., se l ’ opera realizzata su part i di proprietà o uso individuale pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del b ene comune da parte degli altri condòmini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ealle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 30307/2022 , Cass. n. 5122/1990).

Detta verifica postula un a valutazione in fatto censura bile in cassazione nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. , paradigma processuale ch e non è stato evocato dal ricorrente, né poteva esserlo a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. doppia conforme ) , in forza del d ivieto risultantedal combinato disp osto dei commi 4 e 5 dell ’ art. 348 - ter c.p.c., applicabileratione temporis.

Il ricorso prescinde completamente dai suen unciati princìpi di diritto, costitu enti o rmai ius receptu m nella giurisprudenza di legittimità, senza peraltro offrire elementi che possano i ndur r e la Corte arivedere il p roprio costa n te ori entamento .

Anche i n pa rte qua l ’ esperito gravame va , quindi , incontro a una declaratoria di inammissibilità, questa volta ai sensi dell’art. 360- bisn. 1) c.p.c. (cfr.

Cas s.

Sez.

Un. n. 7 155/2017).

Lespese del p r esente grado di giudizio seguono la s o ccombenza e siliquidano come in dispositivo.

Stantel’esito dell ’ impugnazion e , viene resa nei confront i del la parte che l’ha proposta l ’at testazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e a rifondere alla co n troparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11119/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma al la via Celimontana n. 98 presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e dife s o, uni tamente all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma al la via Ulpiano n. 29, scala B /6 , p res so lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresent a t o e dife s o, uni tamente all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] A n. 1205/2019pubblicata il 22 agos to 201 9 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di proprietario di alcuni posti auto scoperti ubicati all’esterno dell’edificio sito in [OSCURATO:PERSONA] al viale Kennedy n. 71, denominato [OSCURATO:PERSONA] , c ita va in giudizio, davanti al Tribunale di I mperia, [OSCURATO:PERSONA] ga , lamentando che quest’ultimo avesse arbitrariamente collocato su una parete comune un a struttura metal lic a contenente i l pr oprio contatore del gas, in tal modo occupando e restringendo l’area destinata a parcheggio appartenente in via esc l usiva a d esso attore. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenutoalla rimozione o allo spostamento di tale manufatto, oltre che al risarcimento del danno arrecato. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle avvers e pretese, contestando che la stru ttura metallica in questione occupasse un ’ ar e a di proprietà del De N i sco ; chiedeva, inoltre, via riconv enzionale , l a condanna dell ’ attore alla demolizione della rampa di accesso ai posti auto innanzi descritti e al ripristino dello stato dei luoghi, nonchè l ’ accert amento dell’inesistenza in capo al medesimo di un diritto di servitù di passo carraio o di uso esclusivo, deducendo che l’opera predetta era sta ta realizzatadalla dante causa del [OSCURATO:PERSONA], tale [OSCURATO:PERSONA], su una fascia di terreno di proprietà condominiale da lei arbitrariamente occupata. In corso di causa il convenuto sposta va il manufatto contenente il proprio cont atore del gas , po siziona nd ol o s u altra parete ; ciononostante, l’attore insisteva per l ’ accoglimento de lle proprie originarie richieste. Quindi, all’esito dell’espletata istruttoria, il Tribunale imperiese così definitivamente statuiva c on sentenza n. 320/ 2014 de l 2 8 novembre 2014: (a) rigettava ( rec te : dichiarava inammissibile - n.d.r.) per sopravvenut o difetto di interesse la domanda di ripristino avanzata dalDe Nisco; (b) in accogli mento del l a spiegata riconvenzionale, accertato che la rampa di accesso ai posti autoera stata realizzata su una fascia di terreno di proprietà con dominiale , condannava l’attore ademolire l ’opera ; (c) compe nsava per l a metà lespese di lite, po nen do l a restante frazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] co . Il gravame successivamente esperi to da quest ’ u ltimo v eniva respinto dall ’ adìta Corte d ’ Appello di Geno v a con sentenza n. 1205/2019 del 22 agosto 2019, che condannava l’impugnante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di un unico motivo . [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione i n camera di consiglio , ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine all’uopo stabilito le parti ha nno depositat o sintetiche memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l ’ unico motivo di ricorso , rub ricato violazione e omessa applicazione della legge, ed in particolaredell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 1102 c.c. e 1122 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. , si sostiene: - che l ’ impugnata sentenza d ’ appello, come già quella di primo grado, risulterebbe inutil iter data , in quan to le statuizioni in essa con tenute a ndrebbero ad incidere anche sulla proprietà di… ”terzi estranei“ al g iudi z i o, come si r i leva dagli stessi allegati alla [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio ;- che la r ampa di accesso ai posti auto di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], costituente un ”modesto reliquato di terreno“ , non potrebbe essere demolita perchè, oltread interessare per una parte, una proprietà di ” terzi estranei“ al presente giudizio, titolari di alt ri posti macchina , e ad essere destinata al prolungamento di un marciapiede pubblico, quale è il sedime della ” strada pubblica “ , non avrebbe alcuna importanza e rilevanza per il Condominio ”Aldebaran“e tanto meno peril condòmino [OSCURATO:PERSONA] . Deve anzitutto rilevarsi che i l ric orso , benchè caratterizzato da un’eccessiva e non neces saria lu nghezza e da un ’esposizione piuttosto farraginosa, consente d i comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con sufficiente chia rezza le censure rivolte alla sentenza impugnata, sì da super are il preliminare vaglio di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c. (cfr., sull’argomento,Cass. Sez. Un. n . 3 7552/2021). Cionondimeno, esso va u gualmente di chiarat o inammissibile per le ragioni appresso illustrate. Per co nsolidat a giurisprudenza di questa Corte , l ’ eccezione di difetto del contraddittorio può essere sollevata per la prima volta anche in sede di legittimità, ma a condizione che l ’ esistenza de i litisconsorti necessari pretermessirisulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e che la parte eccipiente ottemperi all ’ onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al processo, di provare la loro esistenza e di dimostrare i presupposti di fatto e didiritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11043/2022, Cass. n. 23634/2018, Cass. n. 11318/2018, Cass.Sez. Un. n. 15289/2001, Cass. n. 4696/1987). Nel caso di specie, l’onere anzidetto non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato a un generico richiamo ai documenti allegati alla relazione redatta dal c.t.u. nominato in prime cure - da i quali si ricaverebbe che la rampa da demolire è in u s o (o di proprietà) di terz i estr anei “ a l giudizio - , senza individuar e nominativamente le persone da coin volger e nel presente processo in veste di litisconsortinecessari e provarne l’esistenza. Il primo profilo di doglianza non può , pertanto, trova re ingresso perchéprivo del requisito di autos ufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.. Néil vizio da l quale il ricorso risulta affetto p uò ritenersi sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria ex art. 380-bis.1, comm a 1, c.p.c. depositata dal [OSCURATO:PERSONA] , avendo tale scritto difensivo la sola funzione di illustrare le ragioni giustific atric i dei motivi già debitamente enuncia ti ( cf r . Cass. n. 30760/2018 , Cass. n. 17603/2011,Cass. n. 7237/2006, Cass. n. 7260/2005). Con riferimento alle ulteriori critiche rivolte dal ricorrente alla sentenza d’appello,deve rilevarsi quanto segue. L’accertamento in ordi ne all ’ osservanza dei limiti imposti da ll ’ art.1102 c.c. all’uso della cosa comune, e così pure l ’ indagine diretta a stabilire se la modificazione della cosa comune integri gli estremi dell’innovazione prevista d all ’ art. 1120 c.c. , c ostituisc ono attiv i tà riservata al giudice di merito e ins indacabil e i n sede di legittimità (cfr. Cass. n. 1072/2005, Cass. n. 7914/2002, Cass. n. 3549/1989, Cass.n. 5101/1986). Spetta, inoltre, al giudice del merito verifica re, in rapporto all ’ art.1122 c.c., se l ’ opera realizzata su part i di proprietà o uso individuale pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del b ene comune da parte degli altri condòmini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ealle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 30307/2022 , Cass. n. 5122/1990). Detta verifica postula un a valutazione in fatto censura bile in cassazione nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. , paradigma processuale ch e non è stato evocato dal ricorrente, né poteva esserlo a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. doppia conforme ) , in forza del d ivieto risultantedal combinato disp osto dei commi 4 e 5 dell ’ art. 348 - ter c.p.c., applicabileratione temporis. Il ricorso prescinde completamente dai suen unciati princìpi di diritto, costitu enti o rmai ius receptu m nella giurisprudenza di legittimità, senza peraltro offrire elementi che possano i ndur r e la Corte arivedere il p roprio costa n te ori entamento . Anche i n pa rte qua l ’ esperito gravame va , quindi , incontro a una declaratoria di inammissibilità, questa volta ai sensi dell’art. 360- bisn. 1) c.p.c. (cfr. Cas s. Sez. Un. n. 7 155/2017). Lespese del p r esente grado di giudizio seguono la s o ccombenza e siliquidano come in dispositivo. Stantel’esito dell ’ impugnazion e , viene resa nei confront i del la parte che l’ha proposta l ’at testazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e a rifondere alla co n troparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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