CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 dicembre 2023
Cassazione n. 10404/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2023 del GIP del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione presentata da Antonio) Calabrese, ha disposto l'archiviazione nel procedimento pendente a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 323 cod. pen. 2. Il suddetto Calabrese ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto personalmente, chiedendo l'annullamento del decreto, per violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igli re estensore [OSCURATO:PERSONA]