CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che - per quel che qui rileva -, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha ritenuto assorbito il reato aggravato di minaccia contestato all'imputato (capo B. della rubrica) in quello aggravato di violenza privata (capo A.) e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità - lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'iter argomentativo della sentenza impugnata, è versato in fatto poiché ha perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (in particolare, della deposizione della persona offesa sub specie della sua attendibilità, oltre che delle altre deposizioni), senza prospettare ritualmente il travisamento della prova (che non può essere dedotto per il tramite del richiamo parcellizzato di talune delle dichiarazioni in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e, dunque, inammissibile; considerato che non conduce a conclusioni differenti quanto esposto nella memoria difensiva che - al di là del fatto che non può far venir meno la rilevata inammissibilità del ricorso - comunque ribadisce la fondatezza del ricorso con allegazioni parimenti versate in fatto e muove irrituali censure all'enunciazione della causa d'inammissibilità individuata dal Magistrato delegato per l'esame preliminare, riportata nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma primo, cod. proc. pen., cui tuttavia «non può assegnarsi [...] il significato di contestazione formale della causa d'inammissibilità del ricorso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difensiva e confutativa in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito» e «costituisce soltanto espressione sintetica di un giudizio preliminare ed orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il collegio della settima sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi» (Sez. 7, ord. n. 28517 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267537 - 01); ritenuto, in conclusione, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co