CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini effettuate hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza circa l'integrazione, da parte del ricorrente, del delitto di cui agli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. in quanto, unitamente a Reda r Andrea, a capo della compagine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti connessi all'organizzazione illecita di scommesse e giochi, anche d'azzardo, aggravata dal fine di agevolare il clan di `ndrangheta "Lanzino - Ruà - Patitucci" (capo 131). Secondo l'accusa, l'associazione in questione avrebbe operato attraverso la previa acquisizione da parte del "[OSCURATO:PERSONA]" delle concessioni necessarie a gestire sale da gioco e agenzie di scommesse e la successiva distribuzione in tali esercizi di macchine da gioco alterate attraverso il meccanismo della cosiddetta "doppia scheda bianca e nera", in modo tale da favorire o danneggiare i giocatori e sottrarre una sensibile quota degli incassi al monitoraggio del pro vider nazionale e, quindi, alla relativa tassazione. 2. Avverso tale provvedimento il ricorrente formula quattro motivi di ricorso 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 309 cod. proc. pen., 111 e 3 Cost., nonché § 5 CEDU. I giudici - a parere della difesa - hanno omesso di motivare in ordine agli aspetti specificamente riferiti al ricorrente, limitandosi a riprodurre pedissequamente gran parte del provvedimento emesso da diverso Collegio riguardante la differente posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il mancato vaglio della posizione dell'indagato e la mera riproduzione grafica di altra ordinanza risulterebbero confermati dai plurimi errori che si rinvengono nel corpo della decisione allorché si evoca il nominativo di Reda 'Ines', dichiarando il gravame parzialmente fondato, salvo poi confermare l'ordinanza in quella sede impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si censurano violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 e 416-bis.1, cod. pen., 125, 292 e 273 cod. proc. pen. La decisione, secondo la difesa, è carente in punto di accertamento della contestata struttura associativa, non tenendo conto che i presunti partecipi sono componenti di un unico gruppo familiare che svolge regolare e lecita attività lavorativa nel settore dei videogiochi. Tale circostanza imponeva al Tribunale di individuare elementi strutturali ulteriori rispetto alla preesistente organizzazione familiare; nessun accertamento è stato svolto in ordine pactum sceleris o all'affectio societatis. Il Tribunale si è limitato a richiamare principi generali ed astratti pervenendo alla decisione in ordine all'esistenza dell'associazione sulla base della presunzione iuris tantum fondata sul solo legame familiare. Il Tribunale ha illogicamente ritenuto di accomunare il "[OSCURATO:PERSONA]" agli altri gruppi di ‘ndrangheta senza individuare le concrete condotte significative della ((i partecipazione del ricorrente, atteso che, né dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, né dalle intercettazioni emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] abbia mai alterato schede o software di gioco e scommessa, riferendosi gran parte delle propalazioni, indistintamente, "ai Reda". Risulta inconferente il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che non ha fatto cenno alla presenza di apparecchi alterati, mentre natura liberatoria hanno le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che riferiva del venir meno agli accordi stretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che depone per l'assenza di consapevolezza dei vincoli associativi o delle finalità agevolative della confederazione di ‘ndrangheta operante sul cosentino. Sono prive di valore indiziario - secondo la difesa - le intercettazioni valutate dal Tribunale: la conversazione del 4 luglio 2018 tra Andrea e [OSCURATO:PERSONA] allorché si faceva riferimento alla lecita operazione consistente nella riprogrammazione delle schede delle macchine da gioco, che in quel periodo veniva imposta normativamente come confermato dalle fatture pur allegate, come ovvio, emesse in data successiva; la conversazione del 2 settembre 2019 con [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a qualsivoglia sodalizio, visto che altrimenti egli non avrebbe occupato il territorio spettante ad altro mafioso; la conversazione intrattenuta da [OSCURATO:PERSONA] con Chiaradia, imprenditore che opera nel medesimo settore, è afferente a questioni connesse alla attività commerciale svolta senza che assumessero alcuna valenza illecita. 3.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La motivazione dell'ordinanza non evidenzia quali siano le condotte e i dati processuali da cui desumere la consapevolezza del ricorrente che il settore imprenditoriale delle macchine da gioco e delle scommesse fosse in mano alla locale criminalità organizzata; la carenza di tale informazione non è ripianabile attraverso l'inconsistente riferimento alle "precondizioni di accesso al mercato" e alla funzione di "sovvenzione della bacinella comune"; non si sono tenute in debito conto le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito della rottura di accordi tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tali da far ritenere esistente l'estraneità del Reda alle contestate consorterie criminali. 3.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, vista la totale assenza di indizi relativi all'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2. Il primo motivo con cui il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125 e 309 cod. proc. pen., 111 e 3 Cost., nonché § 5 CEDU è manifestamente infondato risolvendosi in una critica dalla valenza meramente lessicale al provvedimento, là dove conterrebbe una parte che corrisponde ad ordinanza relativa a differente posizione. Sotto questo profilo, fuorviante risulta la deduzione secondo cui la motivazione non sarebbe dotata di una specifica valutazione dei profili relativi al ricorrente, quasi evocando il concetto di "autonoma valutazione", requisito che, non a caso, viene richiesto a pena di nullità, a mente dell'art. 292, comma 1, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., esclusivamente per l'ordinanza di custodia cautelare che, per sua natura, viene adottata inaudita altera parte. Proprio per tale ragione si è sempre ritenuto che la disposizione non possa essere applicata ai casi in cui la decisione del giudice segue al contraddittorio tra le parte, dovendo la stessa avere quali requisiti quello della completezza, adeguatezza e logicità diversamente graduati sulla base del contesto in cui la motivazione viene assunta. Né, a tali fini, risulta rilevante che la motivazione sia parzialmente corrispondente a quella relativa ad altra posizione soggettiva, venendo in considerazione - anche sotto tale aspetto - gli stessi profili della completezza, adeguatezza e logicità. La deduzione si rivela invece generica là dove non viene in concreto contestato quale aspetto sia stato omesso, non risultando certo rilevante l'esistenza di eventuali refusi che non incidono sul complessivo compendio argomentativo che il ricorrente, anche attraverso i successivi motivi di ricorso, ha dimostrato di aver inteso e fatto oggetto di censure. 3. Il secondo motivo è infondato ed essenzialmente teso a sindacare la motivazione della decisione attraverso una differente e frammentata lettura del compendio probatorio. 3.1. Ed infatti, seppure il ricorrente faccia riferimento nel titolo del motivo alla sola violazione di legge processuale e penale, in realtà rivolge critiche alla motivazione resa in ordine ai gravi indizi di colpevolezza che ha portato alla conferma della misura cautelare in carcere. Deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Costituisce, invece, una censura del merito della decisione quella attraverso cui si tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Egualmente preclusa in sede di legittimità risulta il tentativo di assegnare alle conversazioni captate un significato differente da quello dato dal Giudice di merito, salvo che lo stesso risulti manifestamente illogico (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3.2. Con motivazione esaustiva il Tribunale della cautela ha comunque delineato il quadro associativo che costituiva la necessaria premessa per valutare l'adeguatezza o meno degli elementi ai fini della sussistenza dei gravi indizi, evidenziando le varie compagini di `ndrangheta, la confederazione che era stata costituita tra le stesse che comunque mantenevano una struttura verticistica con una ripartizione del territorio e dei compiti svolti nella realizzazione dei reati. Ha poi rilevato come il "[OSCURATO:PERSONA]", in tali termini evocato dal Tribunale poiché composto da una serie di aziende comunque riconducibili storicamente alla famiglia Reda, era attivo nel settore dei giochi d'azzardo elettronici illegali per la seriale manomissione degli apparecchi che venivano collocati in numerosissimi esercizi commerciali; ne evidenziava le concrete modalità di manipolazione che avveniva attraverso l'inserimento di schede che alteravano, anche da remoto, le probabilità di vincita e il conteggio degli incassi spettanti al Fisco. La decisione ha messo in evidenza come detto "gruppo" vedesse a capo [OSCURATO:PERSONA] e quali collaboratori gli altri familiari, compreso il ricorrente, oltre a personale dipendente, tutti consapevoli sia delle modalità attraverso cui veniva ripartito il territorio in cui operare con tutte le articolazioni di ‘ndrangheta della zona, tanto da essere ritenuti dai collaboratori quale "gruppo" a disposizione delle cosche (collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]) in quanto pronto ad elargire prestiti ed a versare periodicamente al sodalizio mafioso il denaro, acquisito proprio grazie alla manomissione dei relativi "software"; ciò consentiva alla compagine di favorire o danneggiare, a seconda della circostanza, la probabilità di vincita per l'utente, in il 5 tal modo consentendo elevati guadagni che parzialmente confluivano nella "bacinella" delle cosche. Il Tribunale ha preso in esame le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti concordi nel sostenere la natura criminale del "gruppo Reda" e il suo supporto alle dinamiche 'ndranghetistiche locali (pagg. 5-8). L'ordinanza ha evidenziato che detto gruppo, con a capo [OSCURATO:PERSONA], vedesse originariamente - quale socio - [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla cosca Lanzino - Patitucci; è stato valorizzato il venir meno della comune gestione dell'attività a causa di dissidi tra i due, senza che ciò compromettesse la disponibilità della compagine associativa unitariamente ricondotta al "gruppo Reda" che si occupava del settore dei "video giochi d'azzardo". Solo una volta ricostruito l'oggetto sociale della compagine, la natura dei rapporti direttamente posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] con la cosca [OSCURATO:PERSONA] ed accertata sulla base di concordi dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia la natura illecita di tali giochi che erano di fatto svincolati dal pro vider nazionale facente capo alle agenzie fiscali, possibile attraverso la manomissione seriale delle "macchinette" collocate nei vari esercizi pubblici, ricostruiti i datati rapporti con le cosche che beneficiavano direttamente con elargizioni fisse o prestiti di contante degli ingenti profitti di detta attività, ricondotta la direzione di detto settore a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che tutti i soggetti che ruotavano intorno a tale settore facessero parte della comune associazione contestata al capo 132. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha pertanto fornito completa e logica motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione per delinquere, valorizzando il contenuto di diverse conversazioni da cui si traeva il consapevole contributo dato dal gruppo Reda agli affari della malavita locale e la consapevolezza della natura illecita degli stessi. In particolare, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], lungi dal riferire di operazioni lecite, nella dichiarazione del 4 luglio 2019 - richiamata dal Tribunale - espressamente menziona l'affidamento, da parte della locale ‘ndrangheta, ad Andrea e [OSCURATO:PERSONA] della gestione dei servizi videoludici sul territorio, nonché il supporto economico e "i regali" che in plurime occasioni gli appartenenti al "gruppo Reda" hanno fornito quale contropartita alle criminalità organizzata cosentina. È stata, altresì valorizzata, riscontrando le concordi e convergenti dichiarazioni in ordine all'esistenza della contestata associazione, la captazione del 6 luglio 2017 (pag. 11) in cui [OSCURATO:PERSONA] riceveva la richiesta di un soggetto che, temendo un controllo da parte delle forze dell'ordine, gli chiedeva di rimuovere le alterazioni apportate ai video giochi d'azzardo, così disvelandone la natura illecita. Il Tribunale ha messo in risalto la valenza della captazione del 4 luglio 2018 tra Francesco e [OSCURATO:PERSONA] che dà conto di un intervento personale del ricorrente sulle schede destinate ai video giochi d'azzardo, motivatamente ricondotto alle finalità illecite dell'associazione. Non risulta produrre effetto il tentativo della difesa di assegnare al contenuto captato un difforme significato rispetto a quello fornito dal Collegio della cautela che, sul punto, non si presenta illogico ovvero palesemente smentito da altri dati (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Non si rinviene nella decisione del Giudice della cautela la dedotta esclusiva valorizzazione del carattere familiare della compagine, essendo stato posto in rilievo come la stessa struttura associativa trovi la sua origine nelle figure dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciò solo al fine di evidenziare le figure apicali della stessa e senza per tale ragione escludere la partecipazione di terze persone. È, invece, proprio il ricorrente a voler illogicamente far discendere dalla natura familiare della compagine associativa, per come delineata, la necessita di ulteriori elementi che non si rinvengono nella normativa e nella giurisprudenza che, invece, ha osservato che l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426 - 01). 3.3. Illogica e generica, invece, risulta la parte del ricorso che in maniera ondivaga vorrebbe criticare l'esistenza del sodalizio criminale salvo poi far confluire le critiche verso la parte della decisione che non avrebbe posto in evidenza quale sarebbe stata la concreta attività partecipativa di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.1. La decisione risulta coerente e completa e niente affatto illogica nella parte in cui, dopo avere evidenziato i presupposti che davano conto, nei limiti della gravità indiziaria dell'attuale fase incidentale, dell'esistenza della compagine facente attualmente capo a [OSCURATO:PERSONA], ha messo in evidenza come [OSCURATO:PERSONA] ne facesse parte. Il Tribunale ha osservato come il "gruppo Reda" fosse declinato, da un canto, al servizio delle cosche di ‘ndrangheta, dall'altro, impegnato nell'attività di illecita gestione del gioco d'azzardo mediante la seriale manomissione degli apparecchi che venivano collocati in numerosi esercizi commerciali posti sul territorio per come deciso attraverso gli accordi a monte con la compagine di 'ndrangheta che agevolava l'associazione di cui al capo 131.3.3.2. Infondato risulta il motivo che reputa sussistere carenze in ordine agli elementi significativi ed individualizzanti della gravità indiziaria quanto a partecipazione del ricorrente alla compagine associativa. Bisogna rilevare, innanzitutto, che la sopra citata intercettazione del 4 luglio 2018 tra Francesco e [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dal Tribunale, dà conto del personale intervento del ricorrente sulle schede destinate ai giochi elettronici, dato che, letto unitariamente a tutti gli altri elementi già valorizzati, palesa il fine illecito dell'operazione e contraddice la tesi difensiva della loro legittimità avendo il Tribunale dato conto delle ragioni dell'inefficacia dei controlli effettuati dagli organi preposti al controllo il cui aggiramento era possibile proprio grazie al sistema della doppia scheda ed alla possibilità di intervenire da remoto sugli apparati elettronici destinati ai giochi d'azzardo. 3.3.3. Determinante è stato ritenuto il contenuto delle intercettazioni da cui emergevano contrasti tra il ricorrente e lo zio [OSCURATO:PERSONA] per il controllo delle rispettive zone d'influenza. La conversazione, da cui la difesa vorrebbe desumere l'estraneità del ricorrente, manifesta invece la perfetta consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA], direttamente interessato al funzionamento e al posizionamento dei video giochi manomessi, delle specifiche modalità attraverso cui il "Gruppo" con a capo [OSCURATO:PERSONA] trovava la sua ragion d'essere sul territorio di riferimento all'esito degli accordi di spartizione a cui, i numerosi collaboratori fanno riferimento. Il richiamato dato, sotto altro connesso profilo, fornisce riscontro alle parti delle propalazioni dei collaboratori di giustizia che evidenziano la sua diretta partecipazione ed inserimento nella compagine associativa corrispondente alla contestazione contenuta al capo 131. 3.3.4. La decisione, in conclusione, ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a ricorrente, facendo rinvio ai presupposti necessari al fine di ritenere esistente la compagine associativa di cui all'art. 416 cod. pen., valorizzando la stabilità dell'illecita struttura resa palese dal fatto che le condotte si sviluppavano in un arco temporale di notevole rilievo e venivano portate avanti con eccezionale continuità e ripetitività tale da far emergere una dinamica criminale ampiamente collaudata a cui partecipava a pieno titolo [OSCURATO:PERSONA], in quanto perfettamente consapevole di tutti gli aspetti significativi già valorizzati ai fini della ritenuta esistenza della compagine associativa. 4. Quanto al terzo motivo con cui il ricorrente rivolge critiche alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., adeguato risulta il rinvio operato dal Tribunale alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla compagine di cui era partecipe le cui modalità operative erano note sia quanto alle ragioni che determinavano la stessa esistenza in vita di tale attività, sia in ordine ai sottesi accordi circa il conferimento di risorse finanziarie in favore della confederazione di 'ndrangheta di cui si mostrava conscio per come emerso dalla lettura effettuata dal Tribunale del contenuto delle intercettazioni, specie allorché mostrava di comprendere le ripartizioni territoriali che governavano la gestione della struttura commerciale ed i soggetti che vi facevano parte. 5. Il quarto motivo con cui si rivolgono critiche alla parte di decisione che ha ritenuto esistenti le esigenze cautelari, risulta generico in quanto privo di reale censura nei confronti della parte di decisione che ne ha apprezzato la sussistenza, visto che il motivo è teso a smentire la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In ragione della medio tempore intervenuta sostituzione dell'originaria misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria per un giorno a settimana (ordinanza del 21 marzo 2023 del Giudice delle indagini preliminari), adeguata risulta la motivazione del Tribunale che ha fatto pertinente riferimento alla continuità dei rapporti con gli ambienti criminali e la persistenza dei vicendevoli interessi tali da far ritenere inalterato il legame con il sodalizio di appartenenza. 6. Al rigetto