CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14103/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto monoaggravato; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - nella parte in cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. nonché vizio di motivazione - è reiterativo di doglianze già formulate con l'appello e vagliate dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e giuridici, a cui il ricorrente pare contrapporre valutazioni in fatto circa il danno provocato alla persona offesa e considerazioni aspecifiche in ordine al vaglio complessivo di tale danno, tenuto conto delle conseguenze dell'attività predatoria sull'impianto da cui il materiale è stato asportato; Considerato, quanto al profilo di censura che attiene alla mancata esclusione della recidiva, che nulla vietava alla Corte di appello — fermo restando che le condanne successive non potevano essere considerate quali precedenti utili per la qualificazione come recidivo — di considerare anche tali condotte in punto di valutazione della attualità della propensione del soggetto a commettere reati e, quindi, della sua perdurante pericolosità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che la decisione avversata reca due evidenti errori materiali, nell'intestazione e nel dispositivo, sicché, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la sentenza-documento va corretta sia nella parte in cui è riportato il capo di imputazione — che si riferisce ad altro addebito e che è diverso da quello, corretto, riportato nella sentenza di primo grado — sia nella parte dispositiva, dove gli estremi della sentenza di primo grado sono stati erroneamente indicati; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone correggersi la sentenza impugnata con l'indicazione che la sentenza di prime cure appellata è quella del Tribunale di Catania dell'8 giugno 2017 e con l'indicazione che l'imputazione è quella in tale ultima sentenza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, il 13 settemb