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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 35194/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29957-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, (ht,/ elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2488/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2017 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA]., e come tale sarà d'ora innanzi comunque indicata).

La BRT propose opposizione al decreto ingiuntivo e, pendente tale giudizio, all'udienza del 14 novembre 2018 il giudice dichiarò interrotto il processo per il sopravvenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1..

Il successivo 20 novembre 2018 la BRT depositò ricorso per riassunzione.

Riassunto il giudizio, il Tribunale di Milano con sentenza 20 novembre 2019 n. 10711 lo dichiarò estinto per tardiva riassunzione, accogliendo così l'eccezione sollevata dalla curatela fallimentare.

Il Tribunale ritenne che il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio dovesse farsi decorrere non già dal 14 novembre 2018 (data in cui il processo venne dichiarato interrotto in udienza); ma dal 5 giugno 2018, data nella quale il difensore della BRT, in altro processo pendente fra le stesse parti, aveva appreso del fallimento della [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

2. Con sentenza 6 ottobre 2020 n. 2488 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame.

Ric. 2020 n. 29957 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- Ritenne la Corte d'appello che il fallimento di una delle parti interrompe ope legis il processo che la vede coinvolta; che in tal caso il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la controparte del fallito ha avuto legale conoscenza del fallimento; che nel caso di specie, poiché tra la [OSCURATO:PERSONA] e la BRT pendevano due distinti processi nei quali la BRT era difesa dal medesimo avvocato, la conoscenza del fallimento acquisita da quest'ultimo nel primo processo era idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche del secondo processo.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla BRT con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

La curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 303 e 305 c.p.c., nonché dell'articolo 43 legge fallimentare.

Nella illustrazione del motivo si deduce che l'articolo 43 della legge fallimentare prevede un effetto interruttivo automatico della dichiarazione di fallimento sui processi in corso, ma da ciò non può farsi discendere la conseguenza che il termine per la riassunzione del giudizio possa iniziare a decorrere prima >lel giudizio stesso sia stato dichiarato interrotto dal giudice.

1.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che, nel caso di interruzione del processo per fallimento d'una delle parti, il termine per la riassunzione deve decorrere dalla dichiarazione di interruzione, la quale deve avvenire Ric. 2020 n. 29957 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3- "formalmente nell'ambito de/processo coinvolto dall'interruzione e da riassumere", e non in altri giudizi (Sez.

U -, Sentenza n. 12154 del 07/05/2021; nello stesso senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15170 del 12.5.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 9853 del 28.3.2022).

La sentenza delle Sezioni Unite ha dunque negato rilievo, ai fini del decorso del termine per la riassunzione del processo interrotto, alla circostanza che la parte riassumente possa avere acquisito aliunde la conoscenza del fallimento.

Poiché la sentenza impugnata (pronunciata, peraltro, prima dell'intervento delle Sezioni Unite) ha fondato la propria decisione su un principio opposto, essa va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché torni ad esaminare l'appello proposto dalla BRT alla luce del principio appena esposto. (Akin n,t2jr~,.t, lNot lIZAAA)"? Leo

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29957-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, (ht,/ elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2488/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA]., e come tale sarà d'ora innanzi comunque indicata). La BRT propose opposizione al decreto ingiuntivo e, pendente tale giudizio, all'udienza del 14 novembre 2018 il giudice dichiarò interrotto il processo per il sopravvenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.. Il successivo 20 novembre 2018 la BRT depositò ricorso per riassunzione. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Milano con sentenza 20 novembre 2019 n. 10711 lo dichiarò estinto per tardiva riassunzione, accogliendo così l'eccezione sollevata dalla curatela fallimentare. Il Tribunale ritenne che il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio dovesse farsi decorrere non già dal 14 novembre 2018 (data in cui il processo venne dichiarato interrotto in udienza); ma dal 5 giugno 2018, data nella quale il difensore della BRT, in altro processo pendente fra le stesse parti, aveva appreso del fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 2. Con sentenza 6 ottobre 2020 n. 2488 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame. Ric. 2020 n. 29957 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- Ritenne la Corte d'appello che il fallimento di una delle parti interrompe ope legis il processo che la vede coinvolta; che in tal caso il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la controparte del fallito ha avuto legale conoscenza del fallimento; che nel caso di specie, poiché tra la [OSCURATO:PERSONA] e la BRT pendevano due distinti processi nei quali la BRT era difesa dal medesimo avvocato, la conoscenza del fallimento acquisita da quest'ultimo nel primo processo era idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche del secondo processo. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla BRT con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 303 e 305 c.p.c., nonché dell'articolo 43 legge fallimentare. Nella illustrazione del motivo si deduce che l'articolo 43 della legge fallimentare prevede un effetto interruttivo automatico della dichiarazione di fallimento sui processi in corso, ma da ciò non può farsi discendere la conseguenza che il termine per la riassunzione del giudizio possa iniziare a decorrere prima >lel giudizio stesso sia stato dichiarato interrotto dal giudice. 1.1. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che, nel caso di interruzione del processo per fallimento d'una delle parti, il termine per la riassunzione deve decorrere dalla dichiarazione di interruzione, la quale deve avvenire Ric. 2020 n. 29957 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- "formalmente nell'ambito de/processo coinvolto dall'interruzione e da riassumere", e non in altri giudizi (Sez. U -, Sentenza n. 12154 del 07/05/2021; nello stesso senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15170 del 12.5.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 9853 del 28.3.2022). La sentenza delle Sezioni Unite ha dunque negato rilievo, ai fini del decorso del termine per la riassunzione del processo interrotto, alla circostanza che la parte riassumente possa avere acquisito aliunde la conoscenza del fallimento. Poiché la sentenza impugnata (pronunciata, peraltro, prima dell'intervento delle Sezioni Unite) ha fondato la propria decisione su un principio opposto, essa va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché torni ad esaminare l'appello proposto dalla BRT alla luce del principio appena esposto. (Akin n,t2jr~,.t, lNot lIZAAA)"? Leo 2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civil
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