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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21355/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso diretto a contestare una violazione di norme processuali (l'asserita inutilizzabilità addotta con il primo motivo) non adeguatamente supportata nei relativi presupposti fondanti (non potendosi desumere l'asserita assenza degli atti di indagine, descritti alla pagina 7 del ricorso, richiamati a supporto dellia ritenuta responsabilità dell'imputato tra quelli inseriti nel fascicolo del PM trasmesso alla cancelleria competente sui quali si sarebbe dovuta fondare la decisione in ragione della adozione del rito a prova contratta, solo sulla base della mancata utilizzazione degli stessi da parte del tribunale con la decisione appellata) oltre che genericamente addotta (omettendo il ricorso di rimarcare con la dovuta specificità la decisività delle prove ritenute inutilizzabili rispetto all'insieme di elementi acquisiti a conferma del ritenuto concorso ascritto al ricorrente nella detenzione della sostanza sequestrata) per altro verso manifestamente infondato con riguardo alla qualificazione assegnata al fatto dando puntuale rilievo al dato quantitativo delle diverse sostanze riscontrate ( coerentemente valorizzato in termini assorbenti rispetto alla puntuale specificazione della relativa qualità) letto alla luce delle modalità e dei mezzi dell'azione riscontrata, destinate a disvelare una capacità di penetrazione nel mercato di riferimento incompatibile con l'ipotesi lieve rivendicata dalla difesa ( si veda la pagina 7 della motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso diretto a contestare una violazione di norme processuali (l'asserita inutilizzabilità addotta con il primo motivo) non adeguatamente supportata nei relativi presupposti fondanti (non potendosi desumere l'asserita assenza degli atti di indagine, descritti alla pagina 7 del ricorso, richiamati a supporto dellia ritenuta responsabilità dell'imputato tra quelli inseriti nel fascicolo del PM trasmesso alla cancelleria competente sui quali si sarebbe dovuta fondare la decisione in ragione della adozione del rito a prova contratta, solo sulla base della mancata utilizzazione degli stessi da parte del tribunale con la decisione appellata) oltre che genericamente addotta (omettendo il ricorso di rimarcare con la dovuta specificità la decisività delle prove ritenute inutilizzabili rispetto all'insieme di elementi acquisiti a conferma del ritenuto concorso ascritto al ricorrente nella detenzione della sostanza sequestrata) per altro verso manifestamente infondato con riguardo alla qualificazione assegnata al fatto dando puntuale rilievo al dato quantitativo delle diverse sostanze riscontrate ( coerentemente valorizzato in termini assorbenti rispetto alla puntuale specificazione della relativa qualità) letto alla luce delle modalità e dei mezzi dell'azione riscontrata, destinate a disvelare una capacità di penetrazione nel mercato di riferimento incompatibile con l'ipotesi lieve rivendicata dalla difesa ( si veda la pagina 7 della motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris