CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e di cui agli artt.582,585 cod. pen., essendo per quest'ultimo del tutto pacifica la sua autonoma rilevanza. Ritenuto che le censura del terzo motivo sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023