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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 1985

Cassazione n. 17523/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/11/1985 avverso l'ordinanza del 01/09/2022 del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrlite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] u-dttoll-dtferrsure Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 20 agosto 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendola gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio 2022 aveva minacciato e attinto con un fendente ciascuno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] utilizzando un coltello a serramanico dalla stessa portato fuori dalla propria abitazione, lungo 16 cm. e attingendoli rispettivamente al torace e all'addome, così compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a provocarne la morte.

2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, in ordine alla valutazione circa l'attendibilità delle parti offese, avrebbe omesso di considerare le specifiche doglianze sollevate dalla difesa in merito: a) alla diversa ubicazione dell'avvenuta aggressione fornita dalle due persone offese (considerando che [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza del fatto, aveva affermato che l'aggressione era avvenuta nel parcheggio della struttura, mentre Juma il 10 agosto 2022, sentita a sommarie informazioni, aveva affermato che l'aggressione era avvenuta all'interno del locale); b) alla presunta presenza di [OSCURATO:PERSONA] (indicata solo da Juma), e c) alle differenti ricostruzioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] (il quale, nella denuncia presentata il 6 agosto 2022, aveva affermato che l'aggressione era avvenuta vicino alla piscina della struttura).

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato la documentazione prodotta dalla difesa relativa a un procedimento penale in corso, nel quale Payano aveva subito un'aggressione.

Secondo la ricorrente, pertanto, dagli atti si evinceva che la stessa si era dovuta difendere da un'aggressione avvenuta dopo un diverbio con le parti offese.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la modalità dell'azione (l'indagata aveva inflitto una sola coltellata a ciascuna parte offesa) e la tipologia di arma utilizzata erano sintomatiche dell'assenza dell'animus necandi.

La stessa, infatti, avrebbe al più agito con dolo eventuale, istituto incompatibile con il reato tentato.

In ogni caso, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'indagata non solo aveva interrotto l'azione, ma si era anche recata dalle Forze dell'ordine per raccontare l'aggressione subita.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto in maniera errata sussistenti le esigenze cautelari, trascurando di considerare che l'indagata sino al 20 agosto 2022 (19 giorni dopo i fatti contestati) era rimasta in libertà, senza compiere alcuna attività sintomatica di un pericolo di fuga o di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manfistamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

1.1. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge cyd in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente in ordine ai reati alla stessa contestati.Il giudice del riesame ha attentamente argomentato sia sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia sulla ritenuta adeguatezza della sola custodia in carcere a fronteggiare il pericolo di reiterazione criminosa.

In particolare, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale ha illustrato la dinamica dei fatti e ha posto in rilievo la concordanza, sul nucleo essenziale del fatto, delle dichiarazioni rese dalle parti offese, di cui ha valutato, con giudizio privo di vizi logici, credibilità e attendibilità, confermate dai riscontri documentali e dalle stesse dichiarazioni della ricorrente, che aveva ammesso l'aggressione ai danni della coppia, indicandone il movente nei medesimi termini illustrati dalle parti offese.

Pertanto, non è revocabile in dubbio che le emergenze fattuali emerse nel corso delle investigazioni, ben descritte e ben valutate nel provvedimento impugnato, abbiano formato - secondo una valutazione logica e insindacabile in questa sede - una piattaforma indiziaria grave e univoca.

1.2. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati, il giudice di merito ha evidenziato che il dolo omicidiario era desumibile dall'idoneità e dall'univocità della condotta a causare la morte di entrambi le persone offese, considerate le caratteristiche dell'arma impiegata, le zone del corpo attinte dalle ferite, il movente e le stesse espressioni adoperate dall'indagata nel corso dell'aggressione («ti ammazzo», «voglio ammazzare anche te»), sintomatiche di un evidente dolo omicidiario.

Il Tribunale, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012).

1.3. Con riferimento alla sussistenza dell'esigenze cautelari, il Tribunale, offrendo sul punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e prive di manifesta irragionevolezza, ha motivato la ritenuta concretezza e attualità di un elevato rischio di reiterazione criminosa in ragione, da un lato, della modalità della condotta, comprovante l'assoluta incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di controllare i propri impulsi; dall'altro lato, della personalità iraconda della ricorrente e della sua incapacità di contenere la propria aggressività.

Secondo il giudice di merito, inoltre, non era utilmente applicabile neanche la misura cautelare degli attesti domiciliari, atteso che era altamente probabile, in considerazione del contesto conflittuale in cui si erano verificati i fatti, che l'indagata, dimostratasi incapace di controllare i propri stati d'animo negativi e la propria aggressività, ne avrebbe violato le prescrizioni.

Il Tribunale, quindi, ha fornito sul punto ampia e valida motivazione: le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, se non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, devono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione, come avvenuto nel caso di specie.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, pertanto, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere del reo, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria d'inammissibilità dell'ordinanza impugnata consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

3. Stante lo stato di detenzione dell'indagata, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/11/1985 avverso l'ordinanza del 01/09/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrlite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] u-dttoll-dtferrsure Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 20 agosto 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendola gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio 2022 aveva minacciato e attinto con un fendente ciascuno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] utilizzando un coltello a serramanico dalla stessa portato fuori dalla propria abitazione, lungo 16 cm. e attingendoli rispettivamente al torace e all'addome, così compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a provocarne la morte. 2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, in ordine alla valutazione circa l'attendibilità delle parti offese, avrebbe omesso di considerare le specifiche doglianze sollevate dalla difesa in merito: a) alla diversa ubicazione dell'avvenuta aggressione fornita dalle due persone offese (considerando che [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza del fatto, aveva affermato che l'aggressione era avvenuta nel parcheggio della struttura, mentre Juma il 10 agosto 2022, sentita a sommarie informazioni, aveva affermato che l'aggressione era avvenuta all'interno del locale); b) alla presunta presenza di [OSCURATO:PERSONA] (indicata solo da Juma), e c) alle differenti ricostruzioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] (il quale, nella denuncia presentata il 6 agosto 2022, aveva affermato che l'aggressione era avvenuta vicino alla piscina della struttura). Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato la documentazione prodotta dalla difesa relativa a un procedimento penale in corso, nel quale Payano aveva subito un'aggressione. Secondo la ricorrente, pertanto, dagli atti si evinceva che la stessa si era dovuta difendere da un'aggressione avvenuta dopo un diverbio con le parti offese. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la modalità dell'azione (l'indagata aveva inflitto una sola coltellata a ciascuna parte offesa) e la tipologia di arma utilizzata erano sintomatiche dell'assenza dell'animus necandi. La stessa, infatti, avrebbe al più agito con dolo eventuale, istituto incompatibile con il reato tentato. In ogni caso, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'indagata non solo aveva interrotto l'azione, ma si era anche recata dalle Forze dell'ordine per raccontare l'aggressione subita. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto in maniera errata sussistenti le esigenze cautelari, trascurando di considerare che l'indagata sino al 20 agosto 2022 (19 giorni dopo i fatti contestati) era rimasta in libertà, senza compiere alcuna attività sintomatica di un pericolo di fuga o di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manfistamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge cyd in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente in ordine ai reati alla stessa contestati.Il giudice del riesame ha attentamente argomentato sia sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia sulla ritenuta adeguatezza della sola custodia in carcere a fronteggiare il pericolo di reiterazione criminosa. In particolare, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale ha illustrato la dinamica dei fatti e ha posto in rilievo la concordanza, sul nucleo essenziale del fatto, delle dichiarazioni rese dalle parti offese, di cui ha valutato, con giudizio privo di vizi logici, credibilità e attendibilità, confermate dai riscontri documentali e dalle stesse dichiarazioni della ricorrente, che aveva ammesso l'aggressione ai danni della coppia, indicandone il movente nei medesimi termini illustrati dalle parti offese. Pertanto, non è revocabile in dubbio che le emergenze fattuali emerse nel corso delle investigazioni, ben descritte e ben valutate nel provvedimento impugnato, abbiano formato - secondo una valutazione logica e insindacabile in questa sede - una piattaforma indiziaria grave e univoca. 1.2. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati, il giudice di merito ha evidenziato che il dolo omicidiario era desumibile dall'idoneità e dall'univocità della condotta a causare la morte di entrambi le persone offese, considerate le caratteristiche dell'arma impiegata, le zone del corpo attinte dalle ferite, il movente e le stesse espressioni adoperate dall'indagata nel corso dell'aggressione («ti ammazzo», «voglio ammazzare anche te»), sintomatiche di un evidente dolo omicidiario. Il Tribunale, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012). 1.3. Con riferimento alla sussistenza dell'esigenze cautelari, il Tribunale, offrendo sul punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e prive di manifesta irragionevolezza, ha motivato la ritenuta concretezza e attualità di un elevato rischio di reiterazione criminosa in ragione, da un lato, della modalità della condotta, comprovante l'assoluta incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di controllare i propri impulsi; dall'altro lato, della personalità iraconda della ricorrente e della sua incapacità di contenere la propria aggressività. Secondo il giudice di merito, inoltre, non era utilmente applicabile neanche la misura cautelare degli attesti domiciliari, atteso che era altamente probabile, in considerazione del contesto conflittuale in cui si erano verificati i fatti, che l'indagata, dimostratasi incapace di controllare i propri stati d'animo negativi e la propria aggressività, ne avrebbe violato le prescrizioni. Il Tribunale, quindi, ha fornito sul punto ampia e valida motivazione: le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, se non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, devono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione, come avvenuto nel caso di specie. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, pertanto, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere del reo, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria d'inammissibilità dell'ordinanza impugnata consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione dell'indagata, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla
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