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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 18367/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con richiesta presentata in data 4 febbraio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premesso che,con ordine di esecuzione emesso in data 26 gennaio 2021 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli era stata determinata la pena da eseguire in anni dodici di reclusione, ha chiesto la modifica dell'ordine di esecuzione, osservando che: - con provvedimento in data 9 luglio 2019 il pubblico ministero aveva determinato la pena da eseguire, in ragione delle condanne pronunciate da Corte di appello di Napoli +26 gennaio 2015, irrevocabile il 27 aprile 2016, e8 ottobre 2014, irrevocabile il 31 marzo 2016, in anni 15 di reclusione, con fine pena, tenuto conto della carcerazione già sofferta e della liberazione anticipata riconosciuta sino al 24 dicembre 2017, al 6 aprile 2026; - con ordinanza in data 4 giugno 2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati da Corte di appello di Napoli i26 gennaio 2015 e1:23 maggio 2001, determinando la pena in anni 16 e mesi 6 di reclusione; - la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, inflitta con sentenza 23 maggio 2001 della Corte di appello di Napoli era stata interamente espiata; - vi era stato un ulteriore periodo di carcerazione per giorni 33; - in relazione agli ulteriori semestri sino al 24 dicembre 2019 dovevano essere riconosciuti ulteriori giorni 180 di liberazione anticipata; - era stata riconosciuta la riduzione della pena per giorni 25 ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.

Veniva quindi chiesta la rideterminazione della pena da eseguire fissando come fine pena la data del 12 agosto 2023.

2. Con ordinanza depositata in data 5 luglio 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta osservando che la pena di anni due di reclusione, espiata sino al 7.6.2004, e divenuta sine titulo a seguito della rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento, in executivis, della continuazione con ordinanza in data 4 giugno 2020 della Corte di appello di Napoli, non poteva essere imputata all'espiazione della pena inflitta da Corte di appello di Napolii26 gennaio 2015 per reati commessi dal 2006.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciata la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen., in quanto non era stata fatta applicazione del principio della fungibilità della pena, di cui al comma 4, pur trattandosi, nella specie, di pena espiata divenuta sine titulo al di fuori dei casi previsti dal comma 2.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

1. L'unico motivo di impugnazione pone la questione della fungibilità di pena sofferta sine titulo, nel caso in cui la pena inflitta sia rideterminata in me/ius, a seguito di riconoscimento in executivis della continuazione, dopo l'avvenuta integrale espiazione.

In particolare, nel caso in esame la condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, pronunciata con sentenza 23 maggio 2001 della Corte di appello di Napoli, ed interamente espiata, era stata rideterminata in anni quattro e mesi sei di reclusione con ordinanza in data 4 giugno 2020 della Corte di appello di Napoli.

L'ordinanza impugnata, sul punto, ha rilevato che l'espiazione della pena era cessata in data 7 giugno 2004, epoca antecedente la consumazione dei reati cui si riferisce la pena alla cui espiazione dovrebbe essere imputata la pena espiata sine titulo.

La difesa, incontestata la premessa relativa al periodo di espiazione sofferto e alla data dei reati cui si riferisce la condanna espianda, ha osservato che il limite al principio della fungibilità della pena - di cui al comma 4 dell'art.657 cod. proc. pen. - opera solo nei casi previsti dal comma 2 della stessa norma, e quindi nei casi in cui la pena espiata diviene sine titulo per revoca della condanna ovvero per applicazione di amnistia o indulto.

2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen. pone il principio della fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato, per misura cautelare ovvero per esecuzione della condanna, nel computo della pena detentiva da eseguire.

Al comma 4 viene posto il limite secondo il quale sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da porre in esecuzione.

La giurisprudenza ha precisato che il dettato di cui al comma 2 dell'art. 657 cod. proc. pen. - la cui lettera si riferisce ai casi di condanna revocata e di amnistia impropria e di indulto - si applica anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, che può porre la questione della fungibilità, o meno, di pena espiata (Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418).

3. La difesa ha prospettato che l'interpretazione della norma data dall'ordinanza impugnata sarebbe in violazione di principi costituzionali, vuoi il principio di eguaglianza vuoi quello di legalità della pena.

La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che disciplina la così detta fungibilità delle pene espiate sine titulo, è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017).

Si deve aggiungere che il trattamento sanzionatorio che deriva dall'applicazione del principio della fungibilità della pena, nei termini che si è indicato, ha, comunque, titolo in una specifica disposizione di legge, e dunque non può essere ritenuto privo di copertura legale.

Con riguardo alla prospettata, dalla difesa, lesione del principio dell'art. 3 Costituzione, si osserva che proprio la condivisa interpretazione della norma assicura il rispetto del principio di uguaglianza perché sottrae la relativa disciplina, che ha rilevanti conseguenze sulla libertà personale del condannato, ad un parametro (la data in cui si accerta la ingiustizia della detenzione) incerto, possibile fonte di ingiustificabili disparità di trattamento.

La prospettata questione di incostituzionalità della norma processuale risulta quindi manifestamente infondata.

4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta presentata in data 4 febbraio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premesso che,con ordine di esecuzione emesso in data 26 gennaio 2021 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli era stata determinata la pena da eseguire in anni dodici di reclusione, ha chiesto la modifica dell'ordine di esecuzione, osservando che: - con provvedimento in data 9 luglio 2019 il pubblico ministero aveva determinato la pena da eseguire, in ragione delle condanne pronunciate da Corte di appello di Napoli +26 gennaio 2015, irrevocabile il 27 aprile 2016, e8 ottobre 2014, irrevocabile il 31 marzo 2016, in anni 15 di reclusione, con fine pena, tenuto conto della carcerazione già sofferta e della liberazione anticipata riconosciuta sino al 24 dicembre 2017, al 6 aprile 2026; - con ordinanza in data 4 giugno 2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati da Corte di appello di Napoli i26 gennaio 2015 e1:23 maggio 2001, determinando la pena in anni 16 e mesi 6 di reclusione; - la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, inflitta con sentenza 23 maggio 2001 della Corte di appello di Napoli era stata interamente espiata; - vi era stato un ulteriore periodo di carcerazione per giorni 33; - in relazione agli ulteriori semestri sino al 24 dicembre 2019 dovevano essere riconosciuti ulteriori giorni 180 di liberazione anticipata; - era stata riconosciuta la riduzione della pena per giorni 25 ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. Veniva quindi chiesta la rideterminazione della pena da eseguire fissando come fine pena la data del 12 agosto 2023. 2. Con ordinanza depositata in data 5 luglio 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta osservando che la pena di anni due di reclusione, espiata sino al 7.6.2004, e divenuta sine titulo a seguito della rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento, in executivis, della continuazione con ordinanza in data 4 giugno 2020 della Corte di appello di Napoli, non poteva essere imputata all'espiazione della pena inflitta da Corte di appello di Napolii26 gennaio 2015 per reati commessi dal 2006. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen., in quanto non era stata fatta applicazione del principio della fungibilità della pena, di cui al comma 4, pur trattandosi, nella specie, di pena espiata divenuta sine titulo al di fuori dei casi previsti dal comma 2. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. 1. L'unico motivo di impugnazione pone la questione della fungibilità di pena sofferta sine titulo, nel caso in cui la pena inflitta sia rideterminata in me/ius, a seguito di riconoscimento in executivis della continuazione, dopo l'avvenuta integrale espiazione. In particolare, nel caso in esame la condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, pronunciata con sentenza 23 maggio 2001 della Corte di appello di Napoli, ed interamente espiata, era stata rideterminata in anni quattro e mesi sei di reclusione con ordinanza in data 4 giugno 2020 della Corte di appello di Napoli. L'ordinanza impugnata, sul punto, ha rilevato che l'espiazione della pena era cessata in data 7 giugno 2004, epoca antecedente la consumazione dei reati cui si riferisce la pena alla cui espiazione dovrebbe essere imputata la pena espiata sine titulo. La difesa, incontestata la premessa relativa al periodo di espiazione sofferto e alla data dei reati cui si riferisce la condanna espianda, ha osservato che il limite al principio della fungibilità della pena - di cui al comma 4 dell'art.657 cod. proc. pen. - opera solo nei casi previsti dal comma 2 della stessa norma, e quindi nei casi in cui la pena espiata diviene sine titulo per revoca della condanna ovvero per applicazione di amnistia o indulto. 2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen. pone il principio della fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato, per misura cautelare ovvero per esecuzione della condanna, nel computo della pena detentiva da eseguire. Al comma 4 viene posto il limite secondo il quale sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna da porre in esecuzione. La giurisprudenza ha precisato che il dettato di cui al comma 2 dell'art. 657 cod. proc. pen. - la cui lettera si riferisce ai casi di condanna revocata e di amnistia impropria e di indulto - si applica anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, che può porre la questione della fungibilità, o meno, di pena espiata (Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418). 3. La difesa ha prospettato che l'interpretazione della norma data dall'ordinanza impugnata sarebbe in violazione di principi costituzionali, vuoi il principio di eguaglianza vuoi quello di legalità della pena. La norma di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che disciplina la così detta fungibilità delle pene espiate sine titulo, è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017). Si deve aggiungere che il trattamento sanzionatorio che deriva dall'applicazione del principio della fungibilità della pena, nei termini che si è indicato, ha, comunque, titolo in una specifica disposizione di legge, e dunque non può essere ritenuto privo di copertura legale. Con riguardo alla prospettata, dalla difesa, lesione del principio dell'art. 3 Costituzione, si osserva che proprio la condivisa interpretazione della norma assicura il rispetto del principio di uguaglianza perché sottrae la relativa disciplina, che ha rilevanti conseguenze sulla libertà personale del condannato, ad un parametro (la data in cui si accerta la ingiustizia della detenzione) incerto, possibile fonte di ingiustificabili disparità di trattamento. La prospettata questione di incostituzionalità della norma processuale risulta quindi manifestamente infondata. 4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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