CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 07027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], preso atto della impossibilità di procedere ad espulsione immediata nei suoi confronti, essendo in attesa dei riscontri dai consolati di Algeria e Marocco, ha disposto il ripristino della custodia cautelare nei suoi confronti per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione. 2. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. emessa dal Gup del medesimo Tribunale in data 13 luglio 2022 (e passata in giudicato il 29.7.2022) era stata applicata in ordine a diversi episodi dei reati di cui agli artt. 61 n. 5, 624, 625 comma 1, n. 2 e 635 comma 2 n. 1 cod. pen., la pena di anni due di reclusione ed Euro 1018,00 di multa ed era stata disposta la sostituzione di detta pena con l'espulsione immediata dal territorio dello stato italiano. Il ricorrente lamenta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in riferimento all'art. 292 comma 1 e 178 lett. b) cod.proc.pen. in quanto il Gip ha disposto la custodia cautelare dopo l'irrevocabilità della sentenza in assenza di richiesta di parte. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La disposizione di legge richiamata nell'ordinanza impugnata è rappresentata dal comma 9- bis dell'art. 16 d.lgs. 28 luglio 1998 n. 286 che prevede il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario alla esecuzione del provvedimento di espulsione, quando "non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore". Secondo la giurisprudenza di legittimità (vedi Sez.1, n. 15625 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata) la sanzione sostitutiva della espulsione presuppone, per essere emessa, la previa verifica, in fatto e in diritto, della ricorrenza delle condizioni di legge. Pertanto, laddove venga disposta in assenza di uno dei presupposti soggettivi, si versa in un errore di giudizio, emendabile attraverso la impugnazione della decisione.Invece l'avvenuto riferimento, da parte del legislatore, a cause di forza maggiore evoca ostacoli logistici sopravvenuti ed imprevedibili e non può estendersi a vizi della decisione, così come la dimensione temporale del ripristino dello stato detentivo - per il tempo strettamente necessario alla esecuzione - colloca la disposizione in un ambito di marcata transitorietà, funzionale alla immediata risoluzione del problema logistico insorto. Trattandosi inoltre di una disposizione di legge in tema di libertà personale non risultano consentite interpretazioni analogiche o estensive. 2.Nella specie il Gip, preso atto della mera impossibilità di procedere all'espulsione immediata del Suidica e peraltro in assenza di una richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto tout court il ripristino della custodia cautelare così violando i principi dianzi esposti. 3. Per tali ragioni l'ordinanza va annullata senza rinvio e va disposta l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.