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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 11870/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 11982/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] e SCHININA' ANGELO quali ex soci della società BFS [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata da registro imprese, rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, i il i 20 I sez. staccata di Catania n. 6381/05/19 depositata in data 8," udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - i contribuenti ricorrevano avvero tre avvisi di accertamento per IVA relativa ai periodi d'imposta dal 2010 al 2013, dovuta a fronte del mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio di operazioni ritenute non imponibili ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Agenzia delle Entrate; - con la sentenza impugnata la CTR confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; i contribuenti resistono con controricorso; - la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Considerato che: il primo motivo denuncia Verror in procedendo e la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.pc. in combinato disposto con gli artt. 1 c. 2 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, nonchè contestuale violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c per avere la CTR falsamente applicato il principio di non contestazione; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione e art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c. per avere la CTR addossato erroneamente l'onere della prova in ordine alla insussistenza dei requisiti del regime d'esenzione da imposizione; - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione e art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR violato tal previsione normativa; - tutti i motivi risultano inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto privi in particolare di specificità segnatamente - avuto riguardo anche alla precisazione contenuta nel penultimo Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 capoverso del terzo motivo di ricorso - con riferimento alla mancata trascrizione e/o allegazione delle fatture delle quali si lamenta la genericità, in relazione all'art. 21 del d.P.R. 633/1972, onde farne discendere le conclusioni riguardo al denunciato errato riparto dell'onere della prova sull'esenzione che si assume spettante; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non sussistono i presupposti processuali per il c.d.

"raddoppio" del contributo unificato, in quanto parte ricorrente è l'[OSCURATO:PERSONA]; p.q.m. - dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ,Napolitano DEPOS![OSCURATO:PERSONA] 11 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11982/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] e SCHININA' ANGELO quali ex soci della società BFS [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata da registro imprese, rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, i il i 20 I sez. staccata di Catania n. 6381/05/19 depositata in data 8," udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - i contribuenti ricorrevano avvero tre avvisi di accertamento per IVA relativa ai periodi d'imposta dal 2010 al 2013, dovuta a fronte del mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio di operazioni ritenute non imponibili ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Agenzia delle Entrate; - con la sentenza impugnata la CTR confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; i contribuenti resistono con controricorso; - la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Considerato che: il primo motivo denuncia Verror in procedendo e la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.pc. in combinato disposto con gli artt. 1 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992, nonchè contestuale violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c per avere la CTR falsamente applicato il principio di non contestazione; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione e art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 2697 c.c. per avere la CTR addossato erroneamente l'onere della prova in ordine alla insussistenza dei requisiti del regime d'esenzione da imposizione; - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione e art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR violato tal previsione normativa; - tutti i motivi risultano inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto privi in particolare di specificità segnatamente - avuto riguardo anche alla precisazione contenuta nel penultimo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 capoverso del terzo motivo di ricorso - con riferimento alla mancata trascrizione e/o allegazione delle fatture delle quali si lamenta la genericità, in relazione all'art. 21 del d.P.R. 633/1972, onde farne discendere le conclusioni riguardo al denunciato errato riparto dell'onere della prova sull'esenzione che si assume spettante; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non sussistono i presupposti processuali per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato, in quanto parte ricorrente è l'[OSCURATO:PERSONA]; p.q.m. - dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ,Napolitano DEPOS![OSCURATO:PERSONA] 11 2
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