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CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 22335/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –2026avverso la sentenza n. 164/2023 della CORTE D'APPELLO di2770VENEZIA, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 310/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello di NeagoeValentin Nicolae, confermando la sentenza di primo grado, cheaveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e Filippo AndreaBarzon al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del NeagoNeum pereo rre gistro generale 16507/2023Numero sezionale 2770/2026differenze retributive maturate quale artiere ippicNoum eroa dlli era ccolta generale 22335/2026dipendenze dell’associazione non riconosciuta (circolo ippico), iDnat a pubblicazione 29/06/2026nome e per conto della quale i signori Barzon aveva agito in duesuccessivi periodi.La Corte territoriale, in conformità al tribunale, assimilata laresponsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e perconto dell'associazione alla fideiussione, ha ritenuto applicabilel'art. 1957 c.c. e maturata la decadenza semestrale ivi prevista(il lavoratore ha cessato il rapporto nel settembre 2009, haproposto tentativo di conciliazione concluso con mancatoaccordo il 10.12.2009 ed ha agito in giudizio control’Associazione nel 2013).2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.

I signori Barzonhanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 38 e 1957 c.c. per avere la Corte d’appello consideratoapplicabile il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1957c.c.1.1.

Il motivo non può trovare accoglimento.1.2.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, in tema di associazioni non riconosciute, laresponsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome eper conto della stessa è inquadrabile tra le garanzie ex legeassimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione Nulm'aerrot r.e gistro generale 16507/2023Numero sezionale 2770/20261957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza cNhumee rtoa dli era ccolta generale 22335/2026assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzDiaat a pubblicazione 29/06/2026personale, menomi alcun diritto, determini un trattamentodeteriore per eventuali terzi ovvero, attesa la durata semestrale(e, dunque, non meramente apparente) del terminedecadenziale, leda il diritto di azione del creditore (v.

Cass. n.12508 del 2015; Cass. n. 3421 del 2018; Cass. n. 10490 del2024; Cass. n. 11593 del 2025; Cass. n. 27163 del 2025).Come evidenziato nei precedenti richiamati, tale principio sispiega in ragione del fatto che la responsabilità personale esolidale prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome eper conto dell'associazione non riconosciuta:─ non è collegata alla mera titolarità della rappresentanzadell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svoltaper conto di essa e risoltasi nella creazione di rapportiobbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chiinvoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere diprovare la concreta attività svolta in nome e nell'interessedell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine allacarica rivestita all'interno dell'ente (cfr. Cass., Sez.

L, n. 1657del 26/02/1985; Sez.

L, n. 5089 del 21/05/1998; Sez.

L, n.8919 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, n. 718 del 16/01/2006; Sez. 3,n. 26290 del 14/12/2007; Sez. 3, n. 25748 del 24/10/2008;Sez.

L, n. 11207 del 14/05/2009; Sez. 3, n. 18188 del25/08/2014; Sez. 6 L, n. 8752 del 4/04/2017; Sez. 3, n. 12714del 14/05/2019);─ non concerne, neppure in parte, un debito propriodell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se nonsussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell'associazione stessa, ed è disposta a tutela dei terzi, chepossono ignorare la consistenza economica del fondo comNuunmeero e re gistro generale 16507/2023Numero sezionale 2770/2026fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loNruom e(roc dfir r.a ccolta generale 22335/2026Cass., Sez.

L, n. 1655 del 26/02/1985; Sez.

L, n. 13946 dDealt a pubblicazione 29/06/202627/12/1991; Sez.

L, n. 2471 del 4/03/2000; Sez. 3, n. 11759del 6/08/2002; Sez. 3, n. 22982 del 7/12/2004; Sez. 3, n.25748 del 24/10/2008; Sez. 3, n. 29733 del 29/12/2011; Sez.1, n. 12508 del 17/06/2015; Sez. 3, n. 3421 del 13/02/2018;Sez. 1, n. 10490 del 18/04/2024).2.

Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazionedegli artt. 38 e 1957 c.c. per illegittimità costituzionale di talidisposizioni in relazione agli artt. 3, 24, 36, 2 e 18 Cost. e, insubordine, si chiede a questa Corte di sollevare questione dilegittimità costituzionale.2.1.

I profili di illegittimità costituzionale sono stati già valutaticome manifestamente infondati nei precedenti citati.

Si èaffermato che la tesi qui confermata non viola l’art. 3 Cost., inquanto nel disciplinare il fenomeno della rappresentanza deglienti senza personalità richiama uno schema che ordina piùcompiutamente un altro fenomeno giuridico, con una sorta diavvalimento di una garanzia personale che non menoma alcundiritto (e non peggiora il trattamento rispetto a, neppureipotizzati o individuati, tertia comparationis); non viola l’art. 24Cost. in quanto la previsione di un termine che non sia del tuttoapparente (e certo tale non è il termine decadenziale di sei mesi,considerati anche quelli pari o addirittura più brevi stabiliti conla disciplina c.d. prescrizioni presuntive) non può dirsi che nemisconosce la tutela ed in particolare il diritto di azione (che puòessere anche dilazionato solo che si interrompa, diligentemente,il decorso di esso).

Parimenti non pertinente è il riferimento allealtre norme costituzionali atteso che non è in gioco il diritto aduna retribuzione adeguata oppure il diritto alla libertà diassociazione ma unicamente una modalità, processualmNuemnertoe re gistro generale 16507/2023Numero sezionale 2770/2026regolata, per far valere la responsabilità di chi ha agito inNu mneorom di era ccolta generale 22335/2026e per conto dell’associazione non riconosciuta.

Data pubblicazione 29/06/20263.

Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarienella misura del 15% e accessori come per leggeAi sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –2026avverso la sentenza n. 164/2023 della CORTE D'APPELLO di2770VENEZIA, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 310/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello di NeagoeValentin Nicolae, confermando la sentenza di primo grado, cheaveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e Filippo AndreaBarzon al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del NeagoNeum pereo rre gistro generale 16507/2023Numero sezionale 2770/2026differenze retributive maturate quale artiere ippicNoum eroa dlli era ccolta generale 22335/2026dipendenze dell’associazione non riconosciuta (circolo ippico), iDnat a pubblicazione 29/06/2026nome e per conto della quale i signori Barzon aveva agito in duesuccessivi periodi.La Corte territoriale, in conformità al tribunale, assimilata laresponsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e perconto dell'associazione alla fideiussione, ha ritenuto applicabilel'art. 1957 c.c. e maturata la decadenza semestrale ivi prevista(il lavoratore ha cessato il rapporto nel settembre 2009, haproposto tentativo di conciliazione concluso con mancatoaccordo il 10.12.2009 ed ha agito in giudizio control’Associazione nel 2013).2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi. I signori Barzonhanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 38 e 1957 c.c. per avere la Corte d’appello consideratoapplicabile il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1957c.c.1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.1.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, in tema di associazioni non riconosciute, laresponsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome eper conto della stessa è inquadrabile tra le garanzie ex legeassimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione Nulm'aerrot r.e gistro generale 16507/2023Numero sezionale 2770/20261957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza cNhumee rtoa dli era ccolta generale 22335/2026assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzDiaat a pubblicazione 29/06/2026personale, menomi alcun diritto, determini un trattamentodeteriore per eventuali terzi ovvero, attesa la durata semestrale(e, dunque, non meramente apparente) del terminedecadenziale, leda il diritto di azione del creditore (v. Cass. n.12508 del 2015; Cass. n. 3421 del 2018; Cass. n. 10490 del2024; Cass. n. 11593 del 2025; Cass. n. 27163 del 2025).Come evidenziato nei precedenti richiamati, tale principio sispiega in ragione del fatto che la responsabilità personale esolidale prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome eper conto dell'associazione non riconosciuta:─ non è collegata alla mera titolarità della rappresentanzadell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svoltaper conto di essa e risoltasi nella creazione di rapportiobbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chiinvoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere diprovare la concreta attività svolta in nome e nell'interessedell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine allacarica rivestita all'interno dell'ente (cfr. Cass., Sez. L, n. 1657del 26/02/1985; Sez. L, n. 5089 del 21/05/1998; Sez. L, n.8919 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, n. 718 del 16/01/2006; Sez. 3,n. 26290 del 14/12/2007; Sez. 3, n. 25748 del 24/10/2008;Sez. L, n. 11207 del 14/05/2009; Sez. 3, n. 18188 del25/08/2014; Sez. 6 L, n. 8752 del 4/04/2017; Sez. 3, n. 12714del 14/05/2019);─ non concerne, neppure in parte, un debito propriodell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se nonsussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell'associazione stessa, ed è disposta a tutela dei terzi, chepossono ignorare la consistenza economica del fondo comNuunmeero e re gistro generale 16507/2023Numero sezionale 2770/2026fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loNruom e(roc dfir r.a ccolta generale 22335/2026Cass., Sez. L, n. 1655 del 26/02/1985; Sez. L, n. 13946 dDealt a pubblicazione 29/06/202627/12/1991; Sez. L, n. 2471 del 4/03/2000; Sez. 3, n. 11759del 6/08/2002; Sez. 3, n. 22982 del 7/12/2004; Sez. 3, n.25748 del 24/10/2008; Sez. 3, n. 29733 del 29/12/2011; Sez.1, n. 12508 del 17/06/2015; Sez. 3, n. 3421 del 13/02/2018;Sez. 1, n. 10490 del 18/04/2024).2. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazionedegli artt. 38 e 1957 c.c. per illegittimità costituzionale di talidisposizioni in relazione agli artt. 3, 24, 36, 2 e 18 Cost. e, insubordine, si chiede a questa Corte di sollevare questione dilegittimità costituzionale.2.1. I profili di illegittimità costituzionale sono stati già valutaticome manifestamente infondati nei precedenti citati. Si èaffermato che la tesi qui confermata non viola l’art. 3 Cost., inquanto nel disciplinare il fenomeno della rappresentanza deglienti senza personalità richiama uno schema che ordina piùcompiutamente un altro fenomeno giuridico, con una sorta diavvalimento di una garanzia personale che non menoma alcundiritto (e non peggiora il trattamento rispetto a, neppureipotizzati o individuati, tertia comparationis); non viola l’art. 24Cost. in quanto la previsione di un termine che non sia del tuttoapparente (e certo tale non è il termine decadenziale di sei mesi,considerati anche quelli pari o addirittura più brevi stabiliti conla disciplina c.d. prescrizioni presuntive) non può dirsi che nemisconosce la tutela ed in particolare il diritto di azione (che puòessere anche dilazionato solo che si interrompa, diligentemente,il decorso di esso). Parimenti non pertinente è il riferimento allealtre norme costituzionali atteso che non è in gioco il diritto aduna retribuzione adeguata oppure il diritto alla libertà diassociazione ma unicamente una modalità, processualmNuemnertoe re gistro generale 16507/2023Numero sezionale 2770/2026regolata, per far valere la responsabilità di chi ha agito inNu mneorom di era ccolta generale 22335/2026e per conto dell’associazione non riconosciuta. Data pubblicazione 29/06/20263. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarienella misura del 15% e accessori come per leggeAi sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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