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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 40580/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 aprile 2022 emessa dal Tribunale di l_amezia Terme; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 perché i motivi dedotti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza.

Il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 aprile 2022 emessa dal Tribunale di l_amezia Terme; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 perché i motivi dedotti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. Il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40580/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris